Licenziamento per violazione del divieto di fumo in area air-side
26 Marzo 2025
La recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello principale presentato dalla Malpensa Logistica Europa spa, confermando integralmente la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa inflitto a P. S. Il tribunale ha ordinato la reintegrazione di S. nel posto di lavoro, insieme ad un risarcimento danni la cui misura sarà calcolata in base alle retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino alla effettiva reintegra, con un limite massimo di dodici mensilità, nel rispetto dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015. La Corte territoriale ha osservato che il motivo del licenziamento riguardava il presunto atto di fumare da parte di P. S. vicino all'area air-side, in compagnia di diversi colleghi, nonostante il divieto esistente. Tuttavia, l'esame dei fatti ha dimostrato che il dipendente era a conoscenza del divieto e che la zona in questione non mostrava segni evidenti del divieto di fumo. Inoltre, è emerso che altri dipendenti, compresi i superiori di S., praticavano lo stesso comportamento senza alcun intervento da parte della società. La mancanza di azioni correttive da parte dell'azienda in precedenza ha portato il tribunale a considerare non rilevante il presunto illecito contestato a S., applicando quindi la tutela reintegratoria. Nonostante la decisione della Corte, la Malpensa Logistica Europa spa ha deciso di presentare un ricorso per cassazione. Al momento attuale, il Collegio è in attesa di depositare l'ordinanza conclusiva entro i successivi sessanta giorni, in conformità con l'art. 380 bis.1 c.p.c., come stabilito dal recente d.lgs. n. 149 del 2022. Nella presente sentenza, la Corte esamina il ricorso congiunto di diversi motivi inerenti alla questione della tolleranza aziendale verso la violazione del divieto di fumo nella zona air-side. Il nocciolo della questione si concentra sul concetto di tolleranza da parte del datore di lavoro e la sua implicazione sulla giuridicità dell'azione del dipendente. La Corte individua con precisione che la mera tolleranza da parte del datore di lavoro non può giustificare l'infrazione al divieto di fumo, né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo. Si afferma che la mancanza di reazione da parte del soggetto preposto al controllo non è sufficiente per escludere l'antigiuridicità dell'azione del trasgressore. Riguardo l'elemento soggettivo dell'illecito si sottolinea che l'errore sulla liceità dell'azione (buona fede) può escludere la responsabilità solo se inevitabile, necessitando elementi estranei al trasgressore che ingenerino un'errata convinzione di liceità, non causata da negligenza. Si cita che l'ignoranza incolpevole può derivare anche dal comportamento dell'organo di controllo istituzionalmente deputato. La Cassazione evidenzia un'errata interpretazione della Corte di merito sulla tolleranza del datore di lavoro, senza valutare adeguatamente la situazione individuale del lavoratore e la possibilità di incolpevole errore. Di conseguenza, la sentenza impugnata viene cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame del caso e per la regolazione delle spese processuali. |