Il deposito telematico del certificato di morte della parte interrompe il processo ex art. 300 c.p.c.?

La Redazione
27 Marzo 2025

In una causa relativa all'accertamento di proprietà di alcuni immobili, l'attrice moriva e il convenuto riassumeva la causa entro tre mesi dalla data in cui il difensore dell'attrice aveva depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare, dichiarando la morte della sua assistita. A seguito di rigetto della domanda attorea, gli eredi appellavano la sentenza, censurando che la causa era stata riassunta tardivamente in quanto, prima dell'udienza cartolare, il procuratore aveva già reso edotto il convenuto dell'avvenuta morte dell'assistita, depositando il certificato di morte nel fascicolo telematico.

Sul punto, la Corte d'appello richiama la sentenza di primo grado, secondo cui «E' necessario prendere le mosse dall'art. 300 c.p.c., secondo il quale “se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.”»

Tale norma implica che l'evento interruttivo venga dichiarato dal procuratore della parte costituita o in udienza o notificato alle altre parti. Presupposto dell'applicazione dell'automatismo dell'effetto interruttivo implicato da detta norma è dunque la conoscenza effettiva dell'evento ad opera delle altre parti, tanto è vero che la norma lo limita soltanto a due modalità: o la dichiarazione in udienza, in cui sono presenti le parti o la notifica a ciascuna parte, al di fuori dell'udienza. Tale principio non risulta scalfito dalle modalità di svolgimento del processo telematico.

Nel caso di specie, il difensore aveva dichiarato la morte della sua assistita depositando il certificato di morte nel fascicolo informatico; tale deposito non può essere equiparato alla dichiarazione all'udienza o alla notifica alle altri parti richiesta dall'art. 300 c.p.c., in quanto si tratta di un deposito di cui le parti non hanno avuto conoscenza perché non gli è stato mai comunicato, ma può esser considerato quale dichiarazione fuori udienza e pertanto, affinché si producesse l'effetto interruttivo, la parte interessata lo avrebbe dovuto notificare alle altre parti, cosa che non è avvenuta, con la conseguenza che l'effetto interruttivo non si può far decorrere dal momento del deposito del certificato nel fascicolo telematico ma dal momento dell'udienza, anche svolta in forma cartolare, perché è solo da tale momento che le parti ne hanno avuto effettiva conoscenza.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Corte ha rigettato la preliminare eccezione di estinzione del giudizio, in quanto l'atto di riassunzione è stato depositato correttamente nel termine di tre mesi, fissato dall'art. 305 c.p.c., dalla data dell'evento interruttivo che può farsi decorrere dalla data in cui il procuratore ha depositato le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare, dichiarando la morte della sua assistita.

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