Deposito degli atti con modalità telematica: il momento di perfezionamento

28 Marzo 2025

Il contributo, dopo una disamina della normativa sul deposito telematico e dell'orientamento giurisprudenziale sul punto, individua l'esatto momento di perfezionamento del deposito degli atti con modalità telematica

Deposito con modalità telematiche (art. 196-quater disp. att. c.p.c.)

Ai sensi dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n.149/2022 e modificata dal d.lgs. «Correttivo» n. 164/2024), il deposito degli atti processuali e dei documenti (il Correttivo ha depennato dal relativo elenco la nota di iscrizione a ruolo, considerata superflua in ragione del fatto che le informazioni in essa contenute sono già presenti in uno dei file inclusi nella  busta telematica) da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Soltanto nei casi in cui sia necessario «ai fini della decisione» (precisazione introdotta Correttivo in luogo della generica - «per ragioni specifiche» - originaria previsione), il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo.

Il deposito con modalità non telematiche può essere, altresì, autorizzato dal capo dell’ufficio allorché sussista una situazione di urgenza e la D.G.SIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia) certifichi che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

Provvedimenti della D.G.SIA

Con Provvedimento della D.G.SIA del 7 agosto 2024, divenuto efficace il successivo 30 settembre, sono state approvate le nuove specifiche tecniche del processo civile telematico in conformità all'art. 34, d.m. n. 44/2011, come modificato dal d.m. n. 217/2023.

Dalla suddetta data è divenuto inapplicabile il Provvedimento della D.G.SIA del 16 aprile 2014, come aggiornato con Provvedimenti del 28 dicembre 2015 e 26 luglio 2021.

Latrasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati esterni (avvocati etc.), già regolamentata dall'art. 14 del testo coordinato dei Provvedimenti 16 aprile 2014 e successivi aggiornamenti, è attualmente disciplinata dall'art. 17 del Provvedimento della D.G.SIA citato in premessa.

Disciplina della trasmissione degli atti - Art. 17, Provvedimento D.G.SIA, 7 agosto 2024

L'atto in forma di documento informatico ed i relativi allegati (contenuti l'uno e gli altri nella busta telematica) devono essere trasmessi dai soggetti abilitati esterni all'ufficio giudiziario destinatario mediante la PEC di cui al d.P.R. n. 68/2005.

Indi, il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della PEC del Ministero della giustizia e, come già avveniva in precedenza, effettua le verifiche formali sul messaggio gestendo le seguenti «eccezioni»:

  • indirizzo del mittente non censito in ReGIndE;
  • formato del messaggio non aderente alle specifiche;
  • dimensione del messaggio eccedente la dimensione massima consentita.

Compiute e superate tali verifiche preliminari, qualora il mittente sia un avvocato, il gestore effettua l'operazione di certificazione, cioè recupera lo status del difensore dal ReGIndE e, nel caso di status «non attivo», ne fa segnalazione alla cancelleria.

Laddove non siano presenti anomalie e l'esito dei successivi controlli automatici sia positivo, l'accettazione avverrà in maniera automatica e l'atto verrà acquisito nel fascicolo.

L'esito negativo dei controlli può essere determinato da tre specie di errori:

  1. WARN (WARNING) - anomalia non bloccante: si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad es., mancanza della procura alle liti in allegato all'atto introduttivo oppure certificato di firma non valido);
  2. ERROR - anomalia bloccante: si verifica in tutti i casi nei quali è necessario un intervento della cancelleria al fine di consentire l'accettazione dell'atto;
  3. FATAL - anomalia bloccante: «eccezione» non gestita o non gestibile (ad es., impossibilità di decifrare la busta depositata oppure mancanza di elementi della busta fondamentali per l'elaborazione).

Nelle prime due ipotesi l'atto verrà sottoposto all'opera della cancelleria e, ove possibile, accettato manualmente con correzione dell'errore.

Nell'ultima ipotesi, invece, il gestore dei servizi telematici dovrà inviare al depositante un messaggio di PEC contenente il rifiuto dell'atto.

A norma del comma 11 dell'art. 17 del Provv. D.G.SIA in esame, in caso di accettazione dell'atto, in qualsiasi dei casi ipotizzabili (evento avvenuto in maniera automatica oppure in forza ed a seguito dell'intervento della cancelleria), il gestore dei servizi telematici trasmette al depositante un messaggio a mezzo PEC contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito con effetto a decorrere dal momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione (RAC)  da parte del gestore di PEC del depositante, a norma dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005 («Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata»).

Il momento del perfezionamento del deposito telematico viene fatto, dunque, coincidere con la data e l'ora in cui è stata rilasciata la RAC dal gestore di PEC del depositante.

Perfezionamento del deposito. Articoli 196-sexies disp. att. c.p.c. e 13 d.m. n. 44/2011

L’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. (norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022), disciplinando il perfezionamento del deposito con modalità telematiche, statuisce che lo stesso si ha per avvenuto nel momento in cui è «generata la conferma del completamento della trasmissione» secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine (ore 24) del giorno di scadenza.

L’art. 13, comma 2, d.m. n. 44/2011, nel testo modificato dal d.m. n. 217/2023, stabilisce che i documenti informatici (di cui al comma 1 della disposizione) «si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34 del medesimo d.m., senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

Definizione di «conferma della trasmissione»

Giusta le previsioni di cui all'art. 13, d.m. n. 44/2011, nel testo modificato dal d.m. n. 217/2023, i documenti informatici di cui al comma 1 della medesima norma si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'art. 34 e, poiché la specifica tecnica correlata all'art. 13 cit. è costituita dall'art. 17 del Provv. D.G. SIA del 7 agosto 2024, la cui rubrica («Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile») è speculare a quella della suddetta norma, la definizione di conferma della trasmissione non può che essere ricercata nel comma 11 dell'art. 17 Provv. cit., ove si prevede che, in caso di accettazione, il momento di perfezionamento deve ricondursi alla data ed ora di rilascio della ricevuta di accettazione.

Il pensiero della giurisprudenza

Deve escludersi che le considerazioni sopra svolte collidano con il pensiero della giurisprudenza di legittimità in materia.

È ben vero che tale pensiero non appare conforme alla «scelta» compiuta dal legislatore nel 2022 (d.lgs. n. 149/2022) e nel 2023 (d.m. n. 217/2023) e dalla D.G.SIA nel 2024 (Provvedimento 7 agosto 2024).

Infatti, sino a tempi recenti, era dominante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il momento del perfezionamento del deposito doveva essere fatto coincidere non già con il momento di generazione della RAC, bensì con il momento del rilascio della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (v., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2024, n. 11706).

Peraltro, tale orientamento risulta essersi formato con riguardo a fattispecie disciplinate, in ragione del momento del loro verificarsi, dal testo originario del più volte citato art. 13, d.m. n. 44/2011, il cui secondo comma, prima delle sostanziali modifiche operate  dal d.m. n. 217/2023, dettava che i documenti informatici di cui al comma precedente si intendevano ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui veniva «generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC certificata del Ministero della giustizia».

Con riferimento alle fattispecie realizzatesi a decorrere dal 14 gennaio 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni del d.m. n. 217/2023), la soluzione da accogliere non potrà essere che quella esposta nel precedente paragrafo ( v., nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024, n. 11380, secondo cui secondo cui, al fine di accertare la tempestività del deposito, occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di PEC del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna - RdAC, cioè la c.d. "seconda PEC", con la precisazione che, poiché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna – RdAC - è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria, c.d. quarta PEC).

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