Il testo del d.d.l. sulla responsabilità dei revisori legali
07 Aprile 2025
Il disegno di legge, annunciato in Senato nel corso della seduta del 19 marzo 2025 (si veda la news del 25 marzo), è denominato «Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei revisori legali e dei componenti del collegio sindacale ai giudizi pendenti». L'art. 1 del d.d.l. («Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità dei soggetti incaricati della revisione legale») interviene sull'art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, che disciplina il regime di responsabilità applicabile a tutti i revisori e che attualmente prevede la responsabilità solidale del revisore con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri, senza prevedere alcuna forma di limitazione alla responsabilità. La nuova norma (commi 2 e 3) applicherebbe a tutti i revisori legali, persone fisiche o società di revisione, un regime di limitazione della responsabilità simile a quello recentemente introdotto per i componenti del collegio sindacale con la l. n. 35/2025 che ha novellato l'art. 2407 c.c. Fuori dai casi di dolo, i revisori risponderebbero dei danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci e ai terzi, nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l'inadempimento ai loro doveri. Il calcolo del multiplo muta a seconda delle seguenti variabili: a) se il revisore è una persona fisica o una società di revisione; b) se l'incarico è svolto nei confronti di società qualificabili o meno come enti di interesse pubblico. Con la novella, verrebbe poi previsto un tetto massimo complessivo di euro 8.000 per i revisori legali persona fisica e di euro 16.000 per le società di revisione. Il comma 4 prevede che al responsabile dell'incarico e ai dipendenti della società di revisione che hanno collaborato all'attività di revisione si applicano le disposizioni previste per i revisori legali persona fisica e che «nei rapporti interni tra debitori solidali essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato». L'art. 2 del d.d.l. contiene una norma transitoria secondo la quale non solo la disciplina sulla responsabilità dei revisori legali di cui all'art. 1 del d.d.l., ma anche quella recentemente introdotta sulla responsabilità dei componenti del collegio sindacale con la modifica dell'art. 2407, comma 2, c.c. si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di eventuale entrata in vigore della legge. |