Piano di ristrutturazione del consumatore: la “colpa grave” e il declino (?) degli abrogati criteri interpretativi della “ragionevole prospettiva di adempimento” e “sproporzione del debito”
La pronuncia in commento offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di “meritevolezza” del consumatore che presenta un piano di ristrutturazione dei propri debiti.
Massime
Anche alla luce dell'attuale disciplina in tema di piano del consumatore (art. 7, comma 2, lett. d-ter della l. n. 3/2012 e art. 69 c.c.i.i.), il consumatore deve, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.
Il quesito centrale nella procedura del piano del consumatore è se l'assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere concreta colpa lieve o colpa grave, con la precisazione che, nel nuovo assetto successivo alle modifiche apportate alla l. n. 3/2012 dal d.l. 137/2020 (come convertito nella l. 176/2020), il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media.
La «gravità» della colpa si desume, sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza, dalla reiterata violazione della regola cautelare e, sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza, dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte, senza cioè la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. La colpa «grave» che, ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i., osta alla ammissibilità della proposta di piano del consumatore può dirsi integrata in ragione della consapevolezza del debitore che, pur privo di intenzioni fraudolente ha ricorso insistentemente ed imprudentemente al credito, erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ponendo in essere, in tal modo, una condotta irragionevole, gravemente negligente e, quindi, rimproverabile.
La rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di indebitamento, non rileva ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di una tale condotta nono sono contemplate dal legislatore quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all'art. 69, comma 12, c.c.i,i. e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l'altrettanto gravemente incauto consumatore.
Il caso
Con il decreto in commento il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di piano del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. c.c.i.i., ritenendo sussistere, in capo al consumatore istante, la condotta di «colpa grave», considerata quale condizione «ostativa» dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dall'art. 69 c.c.i.i.
In linea con le novità introdotte dal d.l. 137/2020 (come convertito nella l. 176/2020) e recepite nel codice della crisi, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento è stata anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anziché alla fase dell'omologa del piano.
Nel caso sottoposto all'esame del tribunale, la “gravità” della colpa del consumatore è stata individuata nel fatto che questi avesse, negli anni, fatto ricorso al credito «insistentemente» ed «imprudentemente», erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, senza che tale continua contrazione di debiti fosse adeguatamente supportata da ragioni giustificatrici (in termini di bisogni familiari, eventi avversi relativi alla sfera lavorativa, della salute, e simili). In particolare, il tribunale ha dato rilievo ai dati emersi dalla relazione dell'OCC circa il fatto che, solo a giugno del 2008, al momento della contrazione di un finanziamento per l'acquisto e ristrutturazione di un immobile, l'istante aveva capacità reddituale sufficiente per far fronte all'obbligazione assunta. Successivamente, negli anni 2007 e 2008 il medesimo consumatore avrebbe aperto altre due linee di credito, senza alcuna giustificazione (in termini di bisogni familiari, salute, e simili). Altrettanto privi di giustificazione sarebbero stati i successivi finanziamenti contratti dal consumatore nel 2010, 2020 e nel 2022, nonché la prestazione di garanzia personale a favore dell'indebitamento della compagna. Ulteriore profilo rilevante nella valutazione dal tribunale è stata l'apertura di un fondo pensione, posto a garanzia di uno dei finanziamenti contratti, e la disposizione di molteplici anticipi, a valere sul fondo stesso, a favore del consumatore, senza che emergesse, né dalla relazione dell'OCC, né dalla documentazione allegata, la causale e la destinazione di tali somme. Ciò, atteso che il prelievo di somme di denaro giacenti nell'ambito di un fondo pensionistico rappresenta un evento eccezionale.
Il tribunale si è altresì soffermato sulla posizione dell'istituto di credito - che ha concesso, nel tempo, i vari finanziamenti, nonostante l'evidente incapacità oggettiva del consumatore di rimborsarli – ritenendo che la colpa del finanziatore non poteva, in ogni caso, costituire una scusante idonea ad escludere o mitigare la colpa del consumatore (altrettanto gravemente incauto) ai sensi dell'art. 69 c.c.i.i.
Le questioni giuridiche e la soluzione
Il concetto di "meritevolezza" del consumatore
La pronuncia in commento offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di “meritevolezza” del consumatore che presenta un piano di ristrutturazione dei propri debiti.
Sotto il profilo dell'evoluzione del dato normativo, vale la pena ricordare che l'art. 12-bis l. n. 3/2012nel testo introdotto dal d.l. n. 179/2012 convertito con l. n. 221/2012 (prima delle modifiche successivamente apportate con il d.l. n. 137/2020 convertito con l. n. 176/2020, anticipatorie del c.c.i.i.) escludeva l'omologazione del piano per il consumatore che aveva «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero … colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali». Erano, quindi, tre i parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, sicché l'ammissione era preclusa quando il consumatore:
1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Tale assetto è stato mutato dal d.l. n. 137/2020 che, con l'introduzione del novellato art. 7, comma 2, lett. d-ter), della l. n. 3/2012, non solo ha anticipato il sindacato del tribunale sulla “meritevolezza” alla fase di ammissione del piano, ma altresì ha previsto un' unica condizione “ostativa” all'ammissibilità del piano avente portata generale, stabilendo che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
La suddetta previsione è stata integrata nel codice della crisi all'art. 69, ove si esclude l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti per il consumatore che «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
Nella relazione illustrativa si legge: «si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)».
In altri termini, il giudice è chiamato a valutare la sussistenza della “meritevolezza” all'esito di un giudizio complessivo sulla condotta del consumatore, ove la genesi dell'indebitamento deve essere valutata nel suo aspetto dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito. Inoltre, nel nuovo assetto legislativo, la condotta colposa considerata dal codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione deve necessariamente essere contraddistinta da connotati di gravità.
Al riguardo, il tenore testuale dell'art. 69 c.c.i.i. consente di ritenere superate (o almeno così dovrebbe essere) quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 l. n. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamenteincolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con «la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, ecc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”; cfr. per tutte, Cass. civ., sez. VI, 22 settembre 2022, n. 27843).
Fermo quanto sopra, non si può non osservare come - nonostante il mutato tenore del dettato legislativo – una parte consistente della giurisprudenza di merito continui a declinare, nelle singole fattispecie trattate, il nuovo criterio valutativo della “colpa grave” richiamando tutti e tre i parametri di valutazione della condotta del consumatore vigenti ante d.l. n. 137/2020; e quindi, non soltanto la colpa (ora declinata in termini di colpa “grave”), ma altresì: 1) la ragionevole prospettiva di adempimento e 2) la sproporzione del debito.
In particolare, tale orientamento giurisprudenziale ha ritenuto inammissibili, perché proposti da consumatori (ritenuti) non “meritevoli”, quei piani in cui il consumatore aveva contratto debiti in misura non proporzionata al proprio reddito o comunque senza la ragionevole prospettiva di poterli onorare. In tali casi, quindi, l'accesso alla procedura è stato ritenuto ammissibile solo là dove l'indebitamento fosse, poi, in un secondo momento, divenuto insostenibile a causa del verificarsi di eventi sopravvenuti, imprevedibili ed estranei alla volontà del consumatore. L'esito di tale approccio interpretativo è quello di restringere, di fatto, gli spazi di operatività dell'istituto, ammettendo il consumatore alla procedura solo in caso di c.d. “shock esogeno” e, valorizzando – ai fini del giudizio di “meritevolezza” – anche un solo comportamento del consumatore-debitore ritenuto particolarmente colposo.
A titolo esemplificativo di come tale orientamento abbia declinato il requisito della “colpa grave” finendo per applicare la teoria del c.d. “shock esogeno”, si richiamano, tra le altre, le seguenti pronunce:
Trib. Rimini 27 maggio 2021, in una fattispecie in cui la proponente il piano ritenuta «non meritevole» era una casalinga, priva di entrate proprie, che si era indebitata prestando garanzia in favore di istituti bancari in relazione ad obbligazioni contratte dalla società della quale il coniuge era amministratore e della quale la stessa ricorrente deteneva una quota di partecipazione del 5%. In particolare, il tribunale ha ritenuto che la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa vada individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Ciò anche alla luce della novella legislativa del d.l. n. 137/2020, che ha previsto quale unica condizione ostativa all'accesso, la “colpa grave”. Tale modifica, secondo il tribunale, non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della «ragionevole prospettiva di adempimento», il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva;
Trib. Santa Maria Capua Vetere 19 gennaio 2024, che ha ritenuto meritevole il consumatore costretto a contrarre plurimi finanziamenti per far fronte ai sopravvenuti bisogni economici della famiglia, dovuti, in particolare, alla patologia che affliggeva la moglie ed alle difficoltà economiche del figlio. Il tribunale, in continuità con la previgente disciplina, ha ritenuto incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze personali, familiari o di salute sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.
Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024 (in senso analogo, Trib. Napoli Nord 7 luglio 2021) in una fattispecie in cui l'indebitamento della consumatrice derivava essenzialmente dalla fideiussione omnibus prestata a garanzia dell'indebitamento bancario di una società di capitali attiva nel settore di produzione di plastica. Il tribunale ha ritenuto “meritevole” la consumatrice sul presupposto che, al momento del rilascio della garanzia, la società garantita era operativa e redditizia e che il suo fallimento era stato determinato dalla crisi della produzione della plastica e, quindi, da circostanze sopravvenute ed imprevedibili. In particolare, il tribunale ha ribadito come, anche a seguito della riforma, il debitore debba essere reputato «meritevole», e dunque in colpa non grave, soltanto quando, al momento della genesi dell'obbligazione, non si trovava già nell'incapacità di restituire il debito, ma tale incapacità è conseguita per circostanze sopravvenute o per causa esterne non prevedibili.
È interessante rilevare come il tribunale abbia giustificato tale interpretazione della nozione di “colpa grave” di cui all'art. 69 c.c.i.i. e la continuità con la disciplina previgente, anche alla luce dell'art. 68, comma 2, c.c.i.i. il quale onera l'OCC di relazionare sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché sulle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
Trib. Livorno 7 ottobre 2024, secondo cui il discrimen tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte; debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis. Si ravvisa la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
Si pongono in linea con le pronunce sopra riportate, anche le seguenti: Trib. Santa Maria Capua Vetere 22 ottobre 2024; Trib. Taranto 31 ottobre 2023; Trib. Trani 24 maggio 2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 novembre 2021; Trib. Salerno 14 aprile 2022; Trib. Ferrara 7 aprile 2021; Trib. Catania 5 marzo 2021; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021.
La stessa pronuncia del Tribunale di Salerno, oggetto del presente commento, pare aderire al suddetto orientamento giurisprudenziale, là dove richiama, anzitutto, l'arresto del Tribunale di Rimini del 27 maggio 2021 sopra citato ed esclude, nel caso di specie, la “meritevolezza” del consumatore proprio sul presupposto che questi si fosse ripetutamente indebitato con il sistema bancario senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni contratte. Il tribunale, nella sua motivazione, dà particolare enfasi al fatto che né la documentazione allegata al ricorso, né la relazione dell'OCC dessero evidenza delle motivazioni che avevano determinato il consumatore ad indebitarsi ripetutamente ed insistentemente. In particolare, questo dato fattuale è stato determinante nel far ritenere al tribunale la sussistenza di una colpa “grave” in capo al consumatore. Il tribunale, in linea con i precedenti sopra riportati, ha quindi ritenuto che, anche nell'attuale disciplina, l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere concreti una “colpa” del consumatore. Le condotte colpose che escludono l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione sono però solo quelle che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (così, anche Trib. Avellino 4 marzo 2021).
A fronte del prevalente orientamento giurisprudenziale sopra riportato, si è sviluppato in giurisprudenza un diverso orientamento, al momento minoritario, che ha invece definitivamente accantonato la teoria del c.d. “shock esogeno”, ritenendo che l'indebitamento e la sua genesi non debbano essere verificati in modo “statico” con riferimento all'atto di assunzione delle singole obbligazioni, bensì analizzati nel loro formarsi dinamico. Con la conseguenza di ritenere “meritevoli” anche quei consumatori che, al momento della contrazione del debito, non erano oggettivamente capienti per soddisfare l'obbligazione contratta, ma che si sono trovati in una condizione tale da non avere altra scelta, se non quella di ricorrere al credito; ovvero quei consumatori che hanno valutato erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza.
A titolo esemplificativo di tale orientamento, si riportano le seguenti pronunce:
App. Firenze 8 novembre 2023, che ha escluso la ricorrenza della colpa grave in capo a due coniugi che avevano contratto finanziamenti nel 2019 e nel 2020 al fine di ripianare un iniziale indebitamento correlato ad eventi in parte eccezionali (i.e. cospicui oneri condominiali; spese per la soccombenza in una controversia giudiziaria), in un contesto in cui, al momento della contrazione del debito, residuava un reddito familiare apprezzabile e in cui le somme prese in prestito non erano state destinate ad esigenze voluttuarie e incompatibili con la capacità economica, bensì per fare fronte a spese straordinarie e per il sostegno economico al figlio (in termini di prestazione di fideiussioni a favore di quest'ultimo). In proposito, la corte ha affermato come, nel nuovo assetto normativo: «[…] non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, ecc.»
Trib. Cuneo 8 febbraio 2023, che ha escluso la «colpa grave» in capo a colui che si sia indebitato per aver rilasciato garanzie fideiussorie in favore di società amministrata da un famigliare, per meri vincoli di solidarietà, e senza alcun concorso nel dissesto societario della stessa.
App. Bologna 9 febbraio 2024, che ha escluso la «colpa grave» in capo al consumatore sul presupposto che questi, all'epoca della stipula dei finanziamenti, non avesse agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento, alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e finalizzati a sostenere spese non eccessive o voluttuarie rispetto alla capacità economico finanziarie dell'istante). Al riguardo, il tribunale ha affermato il seguente principio: «Il giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento»;
Trib. Verona 5 febbraio 2021, che ha ritenuto «meritevole» il consumatore il cui indebitamento iniziale risultava sostenibile, mentre il sovraindebitamento era dipeso da vicende familiari (separazione dalla moglie, esigenza di trovare una nuova abitazione; problematiche lavorative dovuti al Covid). Qui di seguito, il principio affermato nel provvedimento: «Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/20120»;
Trib. Torino 21 marzo 2023, che ha ammesso alla ristrutturazione ex art. 67 c.c.i.i. il debitore che aveva assunto finanziamento c.d. «a catena», escludendo la «colpa grave» sulla base del seguente ragionamento: «il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis»;
Trib Torino 26 luglio 2023; Trib. Modena 12 settembre 2023; Trib. Torino 15 febbraio 2024; Trib. Catania 6 giugno 2024: nei casi oggetto di queste pronunce, i consumatori ammessi alla ristrutturazione ex art. 67 c.c.i.i. sono stati ritenuti privi di «colpa grave» ancorchè l'indebitamento fosse stato assunto in condizioni di palese incapacità di rimborso, in quanto ritenuti affetti da ludopatia e impegnati in un percorso di cura di tale patologia; ovvero perché vittime di una cartomante a cui il consumatore, nel caso di specie, aveva addirittura acquistato una casa, indebitandosi.
Volendo, dunque, sintetizzare la posizione di questo secondo orientamento, si può affermare che gli abrogati criteri interpretativi della (1) ragionevole prospettiva di adempimento; e della (2) sproporzione del debito possono sì concorrere ai fini della valutazione della condotta complessiva del debitore, ma in un contesto più ampio che dà rilievo, anche e soprattutto, ai motivi peri quali il consumatore si è indebitato. Al riguardo, appare particolarmente significativo un passaggio del decreto del Tribunale di Torino del 21 marzo 2023 (sopra citato) ove si afferma che non sussiste la “colpa grave” quando il debitore ha contratto il debito per necessità, in un contesto in cui non aveva concretamente una scelta alternativa; e ciò perché la grave negligenza o imperizia presuppongono un “margine di manovra”.
Il ruolo dell'Istituto di credito
Un ulteriore profilo che emerge dall'esame della pronuncia del Tribunale di Salerno è quello relativo al ruolo del finanziatore nella valutazione della “colpa grave” del consumatore. Il tema è se il finanziatore che concede credito ad un soggetto oggettivamente incapace di rimborso, induce quest'ultimo a ritenersi capace di ripagare il proprio debito e quindi ne esclude il profilo soggettivo della “colpa grave”.
Sul punto, il Tribunale di Salerno esclude che la condotta del finanziatore, che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato, possa avere rilievo ai fini della valutazione della condotta del consumatore. E ciò perché l'ordinamento prevede già una specifica “sanzione” per il finanziatore incauto e spregiudicato che, ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i., non può opporsi all'omologazione del piano. In senso analogo si segnalano, senza pretesa di esaustività, le seguenti pronunce: Trib. Santa Maria Capua Vetere 23 ottobre 2024; Trib. Taranto 2 novembre 2023; Trib. Locri 7 gennaio 2025.
In senso contrario, si segnalano le seguenti pronunce ove, invece, il tribunale ha ritenuto che l'errata e/o negligente valutazione del merito creditizio del consumatore da parte del finanziatore erogante avesse provocato, nel consumatore, un ingiustificato affidamento sulle proprie capacità di rimborso, con conseguente venir meno della «colpa grave» del consumatore medesimo: Trib. Santa Maria Capua Vetere 19 gennaio 2024; Trib. Catania 21 giugno 2024; Trib. Napoli Nord 22 luglio 2024; Trib. Roma 3 aprile 2023; Trib. Torino 25 maggio 2023; Trib. Torino 1 giugno 2023; Trib. Ancona 28 dicembre 2023.
Osservazioni e conclusioni
Come si vede, anche successivamente alle modifiche della l. n. 3/2012 introdotte dal d.l. n. 137/2020 e recepite nell'art. 69 c.c.i.i., l'interpretazione del requisito della “meritevolezza” del consumatore in termini di “colpa grave” non risulta affatto approdato ad un risultato definitivo.
In particolare, nonostante la modifica legislativa sia chiaramente volta a rendere meno stringente il requisito di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti exart. 67 c.c.i.i. permane, nella giurisprudenza maggioritaria, l'idea che versi in colpa (grave) il consumatore che si indebita ripetutamente senza valutare correttamente, all'atto di assunzione del debito, la propria capacità reddituale di restituire il debito contratto. E ciò – in varie fattispecie oggetto delle pronunce citate nel presente commento – a prescindere dalle motivazioni che hanno indotto o spesso costretto il consumatore ad indebitarsi; nonché al grado di istruzione del consumatore medesimo.
Solo una parte, al momento minoritaria, della giurisprudenza, ha svolto una analisi e lettura approfondite della genesi del sovraindebitamento nei singoli casi di specie, applicando la novella legislativa in modo coerente con la ratio della norma; ovverosia consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere ad altre procedure concorsuali, tenuto conto che il sovraindebitamento non è quasi mai un fenomeno istantaneo, ma è frutto di un percorso di graduale indebitamento. Ciò non significa che i criteri interpretativi abrogati debbano essere del tutto ignorati – tenuto conto che è la stessa relazione dell'OCC a dover dare conto della diligenza del consumatore e delle ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento – ma indubbiamente andrebbero considerati in un contesto più ampio che tenga conto anche delle ragioni e motivazioni che hanno determinato il sovraindebitamento nel singolo caso concreto.
Nel predetto quadro, va altresì segnalato, per chiarezza, come in molte delle pronunce che hanno negato l'ammissione del consumatore alla ristrutturazione dei debiti exart. 67 c.c.i.i. il tribunale abbia dato rilievo al fatto che l'istanza del consumatore e/o la relazione dell'OCC non dessero atto delle ragioni per cui l'indebitamento era stato, in concreto, assunto. Ci si chiede, tuttavia, se, in tali casi, nell'ottica di ampliare, per quanto possibile, l'applicazione dell'istituto, non sarebbe stato (forse) d'uopo concedere un termine al consumatore per integrare la documentazione presentata e, solo in caso negativo, rigettare l'istanza.
Un' ulteriore riflessione riguarda, poi, la posizione dell'istituto finanziatore. Se è vero che l'art. 69 c.c.i.i. prevede, al comma 2, una specifica "sanzione" per il finanziatore imprudente che ha concesso credito ad un consumatore palesemente inidoneo, anche in prospettiva, a restituirlo; è altrettanto vero che l'istituto finanziatore, quale soggetto professionale dotato di specifiche competenze, a fronte di soggetti consumatori spesso privi di competenze finanziarie e/o di un elevato grado di istruzione, dovrebbe esercitare una sorta di controllo preventivo e di limite ad un'eventuale condotta imprudente del consumatore medesimo. Sotto questo profilo, riteniamo condivisibile quella giurisprudenza secondo cui la "colpa grave" del consumatore viene meno a fronte della concessione di finanziamenti senza la dovuta indagine e valutazione, sul merito di credito, da parte della banca.
Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi
Oltre ai riferimenti giurisprudenziali citati nel corpo dell’articolo, si richiamano: A. Mancini, La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII, nota a Cass. civ., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890, in ilcaso.it; G. Limitone, La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento: nota a Trib. Ferrara 7 aprile 2021; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021 e Trib. Catania 5 marzo 2021; in il caso.it.
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Sommario
Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi