Concordato preventivo: infondatezza de iure condito dell'obbligatorietà delle classi di creditori

12 Marzo 2012

La proposta di concordato dell'imprenditore in crisi può prevedere la divisione dei creditori in classi, senza che in alcun caso tale opzione possa essere ritenuta obbligatoria per l'esigenza di rispettare il criterio dell'omogeneità dell'interesse economico.

La proposta di concordato dell'imprenditore in crisi può prevedere la divisione dei creditori in classi, senza che in alcun caso tale opzione possa essere ritenuta obbligatoria per l'esigenza di rispettare il criterio dell'omogeneità dell'interesse economico.

La tesi secondo cui in alcuni casi sarebbe possibile affermare l'obbligatorietà della formazione delle classi nel concordato preventivo è contraddetta dal dato normativo, posto che almeno cinque norme muovono dal presupposto della facoltatività della formazione delle classi (artt. 160; 163, comma 1; 177; 182-ter; 180, comma 4, l. fall.).
È inoltre difficile che il tribunale possa “orientare” il debitore, in modo più o meno coattivo, nell'individuazione di un criterio di aggregazione dei creditori, prescindendo dalle informazioni che il debitore stesso consegna con il piano concordatario, tenuto conto che nessuno, ad oggi, ha nemmeno tentato di definire il concetto di “omogeneità dell'interesse economico”.
Se, quindi, il concetto non è definibile, la sua funzione finisce per ridursi a quella di criterio guida nella valutazione che il tribunale fa, a posteriori, della correttezza dei parametri utilizzati dal debitore nella formazione (facoltativa) delle classi, e ciò per impedire strategie mirate ad annientare il voto negativo di alcuni creditori, previo inserimento degli stessi in classi artatamente formate.
Diverso è quando, in presenza di un piano con classi, il tribunale chieda al debitore di specificare se, avendo inserito in un'unica classe creditori di genere diverso (es.: fornitori e banche), alcuni di essi siano assistiti da garanzie esterne alla procedura.
In tal caso, infatti, il tribunale è chiamato al giudizio di correttezza sui criteri di formazione delle classi e si limita a dare attuazione all'esigenza di verificare se nella stessa classe siano stati inseriti soggetti con un accettabile livello di omogeneità di interesse economico.
Ciò non autorizza un ulteriore salto in avanti, ritenere cioè che il giudice possa, in presenza di un concordato senza classi, indurre il debitore ad individuare diversi criteri di aggregazione dei creditori in classi.
In presenza di un indistinto elenco di creditori chirografari, e di una indistinta previsione di soddisfacimento, non si vede quali informazioni e quali strumenti potrebbe avere il giudice per individuare i reali interessi economici in gioco e indurre il debitore a formare dei distinti gruppi aggregati.
V'è poi il problema, difficilmente superabile, di stabilire quale sia il livello dell'eterogeneità che farebbe scattare l'obbligo di formazione delle classi; ancora, di stabilire quale sia il livello di approfondimento delle “situazioni” che possa indurre ad una formazione di classi realmente, ed efficacemente, funzionale a garantire quell'omogeneità che si vorrebbe a protezione del creditore debole dalla volontà del creditore forte.
Non ultimo, non va dimenticato che lo strumento delle classi è stato introdotto per dare al debitore maggiori possibilità di uscita dalla crisi o di gestione dell'insolvenza, per consentire un'elasticità al piano così ampia da poter arrivare alla deroga (recte: attenuazione) della par condicio, salvo il rispetto dei due noti criteri in base ai quali le classi devono essere formate.
La diversità dei parametri di raggiungimento della maggioranza per l'approvazione di una proposta costruita con le classi va quindi vista, non tanto come il riflesso dell'esigenza di tutelare più intensamente i creditori, quanto come la conseguenza di un'opzione pensata in un'ottica di favor per il debitore proponente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.