Regno Unito, consultazione pubblica per un processo più rapido ed efficiente di apertura di procedure liquidatorie
13 Gennaio 2012
L'Insolvency Service del Governo del Regno Unito, che fa parte del Dipartimento per la Business Innovation and Skills - nell'ambito della funzione di mantenere e sviluppare la normativa in materia di insolvenza e di assicurare una organizzazione finalizzata a un miglioramento continuo - ha recentemente rilevato che, in Gran Bretagna, l'85%, di procedure liquidatorie che presuppongono l'insolvenza del debitore (e, specificamente, di bankruptcy per individui; e winding up, per società), sono aperte su istanza del debitore; mentre solo il 5% delle procedure di insolvenza aperte su istanza di terze parti sono contestate dal debitore. Per tale motivo, ha predisposto un documento relativo alla procedura di apertura di procedimenti liquidatori che presuppongono l'insolvenza del debitore, che costituisce oggetto di una consultazione per una possibile riforma di tale procedura. Destinatari della consultazione - aperta il 7 novembre 2011 e che si chiuderà il prossimo 31 gennaio 2012 - sono individui, imprese, organizzazioni del commercio e consulenti, banche e altri fornitori di finanza aziendale, rappresentanti e organismi regolamentari, dipendenti e accademici; ed è volta a consentire al governo inglese di farsi un'idea sulla necessità di chiedere al parlamento di legiferare sul punto. Il documento, oggetto della ricordata consultazione, incoraggia debitori e creditori a comunicare fra di loro e trovare una soluzione soddisfacente per entrambi senza ricorrere a procedure liquidatorie che presuppongono l'insolvenza del debitore, ove sussista la reale possibilità che queste procedure possano essere evitate. Ove, peraltro, dal dialogo fra le parti venga confermata la utilità della apertura di una procedura liquidatoria che presupponga l'insolvenza del debitore, il procedimento previsto nel ricordato documento dovrebbe consentire alle parti di raggiungere questo risultato nel modo più efficiente possibile, e, cioè, nel loro interesse reciproco. Il procedimento descritto nel documento oggetto della consultazione prevede il coinvolgimento dei tribunali solo nel caso in cui sia strettamente necessario, e, cioè, ove ci sia una controversia da decidere, nel rispetto e nella salvaguardia dell'interesse del debitore e dei creditori. In assenza di controversie fra le parti in merito al risultato, come pure laddove il debitore abbia fatto richiesta per l'apertura della propria procedura liquidatoria che presupponga l'insolvenza del debitore, il procedimento giudiziale di fronte ai tribunali verrebbe sostituito da un procedimento amministrativo di fronte ad un adjudicator, e, cioè, una sorta di mediatore professionale. Secondo il documento sopra ricordato, tale soggetto dovrebbe essere istituito all'interno dell'Insolvency Service. La soluzione prevista dal ricordato documento consentirebbe di risparmiare importanti risorse private e pubbliche; non promuovere procedimenti giudiziali nei ricordati casi; non richiedere udienze in caso di domande di routine; non costringere creditori e altri soggetti legittimati a proporre l'apertura di tali procedure a nominare avvocati per presentare tali domande, con conseguenti risparmi per le loro imprese. I costi per la presentazione delle domande di apertura delle ricordate procedure saranno in tal modo fissati ad un livello che consenta il loro integrale rimborso, e saranno inferiori rispetto a quelli attualmente previsti. I tribunali manterranno un ruolo centrale nel processo per l'apertura di una procedura di insolvenza liquidatoria, determinando il risultato di controversie fra due parti sull'esistenza di un debito, e indirizzando il mediatore su come procedere in caso di domande di aperture di procedure di insolvenza liquidatorie. Il processo elettronico faciliterebbe altre efficienze, quali, ad esempio, consentire una notifica più veloce dei provvedimenti di apertura ai soggetti interessati, consentendo loro di iniziare il procedimento amministrativo in maniera più efficace. |