Secondo l'Autore, l'art. 160, comma 2, l. fall. consente ed impone di attribuire ai creditori privilegiati ivi considerati almeno l'importo oggetto della perizia, e comunque il ricavato della liquidazione del bene, nei limiti del valore del credito; il credito residuo va soddisfatto obbligatoriamente come chirografario, non assumendo alcun rilievo sistematico il mancato rinvio all'art. 54 l. fall. da parte dell'art. 169 l. fall.
La disciplina del concordato preventivo consente ora di soddisfare in modo parziale il creditore privilegiato, purché gli sia assicurato un trattamento “non inferiore” a quanto risultante dalla perizia disposta ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall.
Secondo alcune opinioni, il debitore potrebbe comunque offrire al creditore un importo “superiore” a quello di perizia, e ciò determinerebbe il suo inadempimento ove la vendita del bene assicurasse poi un ricavo inferiore, e non sussistessero risorse disponibili da prelevare da altre masse.
Inoltre la parte residua del credito potrebbe non essere considerata come porzione chirografaria, se non ai meri fini del voto, come testualmente recita l'art. 177 l. fall. Ciò troverebbe conferma nell'omesso rinvio dell'art. 169 l. fall. all'art. 54 l. fall.
In realtà, a me pare che la disciplina del concordato preventivo debba essere interpretata in modo armonico con i principi generali sulla responsabilità patrimoniale.
In materia di concordato la regola generale è ancora quella del pagamento integrale dei creditori con prelazione, anche se il bene su cui la garanzia insiste è di valore incapiente.
L'art. 160, comma 2, l. fall., tuttavia, consente adesso di derogare a tale regola, restaurando il principio generale per cui il creditore con prelazione si soddisfa sul ricavato della vendita del bene, e per la parte residua viene collocato al chirografo; opera tuttavia il temperamento connesso all'obbligo di pagare comunque almeno il valore di stima (sul quale il creditore deve poter confidare, allorquando valuta se non gli convenga il fallimento).
Ciò vuol dire che, qualunque sia il risultato della vendita, comunque il debitore deve ricevere almeno l'importo della perizia, e comunque introita il ricavato se superiore, nei limiti del suo credito.
La differenza va soddisfatta al chirografo, e nessun valore può essere attribuito al mancato rinvio all'art. 54 l. fall., posto che la norma persegue finalità specifiche del contesto fallimentare, e non vi era necessità di richiamarla nella parte in cui è espressiva di un principio generale della responsabilità patrimoniale.
In caso contrario, se cioè il creditore privilegiato potesse essere soddisfatto solo sul ricavato della vendita, si trasformerebbe il suo diritto da obbligazione che insiste su un patrimonio (art. 2740 c.c.) in obbligazione che si concentra su un bene soltanto: obbligazione “con ricorso limitato” (with limited recourse), che il nostro ordinamento non conosce, se non in alcune figure definite e tipiche.