Il magistrato penale può rivalutare piani di ristrutturazione, accordi omologati e concordati preventivi?

Francesco Mucciarelli
11 Novembre 2011

L'art. 217 bis l. fall. stabilisce la non rilevanza penale di condotte riportabili alle fattispecie astratte della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice quando i comportamenti concreti posti in essere dal fallito siano stati realizzati in esecuzione di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182 bis l. fall. ovvero, infine, di un concordato preventivo.

L'art. 217-bis l. fall. stabilisce la non rilevanza penale di condotte riportabili alle fattispecie astratte della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice quando i comportamenti concreti posti in essere dal fallito siano stati realizzati in esecuzione di un piano attestato ex art. 67, comma 3, lett. d) ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182 bis l. fall. ovvero, infine, di un concordato preventivo.

Ci si chiede se sia sufficiente la semplice circostanza della presenza del piano, dell'accordo o del concordato preventivo per determinare l'irrilevanza penale di tali condotte o se a tale conclusione si possa pervenire dopo che il magistrato penale abbia svolto accertamenti in ordine all'idoneità di tali procedure a superare lo stato di crisi nel quale versa l'impresa.
Sul piano letterale l'art. 217 bis l. fall. non fornisce alcuna nota significativa in proposito e la tesi, che pretenderebbe di attribuire alla disposizione una valenza tale da escludere qualunque rilevanza penale per il sol fatto che i comportamenti siano posti in essere in esecuzione di una delle procedure indicate dalla norma, sembra scontrarsi con argomenti di carattere sistematico non facilmente superabili.
La natura eminentemente privatistica del piano ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. implica che, se fosse corretta la tesi appena sopra ricordata, un atto dell'autonomia privata porterebbe alla inapplicabilità di disposizioni di carattere pubblicistico, quali indubitabilmente sono le norme penali. Ciò che è conseguenza inammissibile sul piano sistematico.
Le ipotesi dell'art. 182 bis l. fall. e del concordato preventivo (sotto questo punto di vista assimilabili) meritano una considerazione differenziata, in quanto nelle stesse è comunque previsto un vaglio giudiziale della idoneità della procedura.
Nel caso che l'accertamento in sede di omologa (o in sede di ammissione al concordato) verta non soltanto sulla congruità intrinseca del piano, ma anche sulla correttezza dei dati economici e di contesto sui quali lo stesso si basa, non rimane spazio per un ulteriore accertamento del magistrato penale.
Quando invece il vaglio del giudice fallimentare non abbia tale contenuto, non v'è ragione per ritenere preclusa la verifica postuma del magistrato penale, verifica che comunque dovrà essere svolta secondo il criterio della prognosi postuma (ponendosi cioè in una prospettiva ex ante).
In ogni caso non sembra possibile ritenere che l'art. 217 bis l. fall. importi una paralisi dell'attività del Pubblico Ministero, che è comunque chiamato a verificare, in presenza di situazioni in astratto riconducibili alle figure criminose richiamate dall'art. 217 bis l. fall., la sussistenza delle condizioni di applicabilità della norma da ultimo citata.

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