Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo
14 Dicembre 2015
Massima
In materia di concordato preventivo, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l. fall., costituisce un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere tenendo conto, tra l'altro, degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato. Il caso
A fronte di una sentenza di fallimento conseguente alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato, la Corte di Cassazione è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla validità della previsione di una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati che si estenda oltre i tempi tecnici della liquidazione. I Giudici di legittimità hanno riaffermato il carattere derogatorio di siffatta previsione rispetto alla regola generale del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati in ragione della perdita generata a carico di questi ultimi dal ritardo nel soddisfacimento dei relativi crediti. Ciononostante, ne hanno sostenuto in astratto l'ammissibilità, demandando al giudice di merito la quantificazione della perdita al fine del riconoscimento del diritto di voto anche a tali creditori privilegiati non integralmente soddisfatti nel senso anzidetto. La questione
La sentenza in commento affronta, seppur sinteticamente, la questione della sussistenza o meno di limitazioni per il debitore nella definizione dei tempi di adempimento della proposta di concordato richiesta dall'art. 161, comma 2, lett. e), l. fall., con specifico riferimento ai crediti assistiti da privilegio, e le problematiche ad essa connesse. In particolare, la Corte di Cassazione ha valutato in astratto l'ammissibilità di una proposta che assicuri il soddisfacimento dei creditori privilegiati in tempi superiori a quelli necessari per la liquidazione. Le soluzioni giuridiche
I principi di diritto espressi nella decisione recensita si inseriscono nel recente percorso (legislativo e) giurisprudenziale sviluppatosi sul tema, che si caratterizza - non senza talune eccezioni - per una progressiva apertura verso previsioni di soddisfacimento dei creditori privilegiati diverse dall'esatto adempimento. In particolare, la tesi dell'ammissibilità del pagamento dilazionato dei crediti privilegiati è conforme ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito formatosi soprattutto dopo l'emanazione di due analoghi precedenti di legittimità (Cass. 9 maggio 2014, n. 10112, poi seguito da Cass. 26 settembre 2014, n. 20388), cui la stessa Corte di Cassazione fa espresso rinvio. Siffatta soluzione mira a preservare l'atipicità della proposta di concordato (i) in via diretta, tutelando l'autonomia del debitore nella definizione delle modalità e dei tempi per la soddisfazione dei creditori e (ii) in via mediata, assicurando ai creditori (anche privilegiati) la libertà di stabilire la convenienza o meno delle predette condizioni sulla base dei propri interessi, senza interferenze da parte di un potere terzo. Quest'ultimo ulteriore passaggio, che trova compimento nell'attribuzione ai creditori privilegiati interessati dalla dilazione del diritto di voto, e, più in generale, il riconoscimento dell'ammissibilità del differimento del pagamento dei crediti privilegiati, si legano alla previsione della possibilità di un “soddisfacimento non integrale” di questi ultimi a norma degli artt. 160, comma 2, e 177, comma 3, l. fall. a seguito della riforma operata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169: come noto, tali disposizioni legittimano la previsione nella proposta di concordato di un soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati, inteso come pagamento in misura non inferiore all'attivo ricavabile tramite la liquidazione dei relativi beni, bilanciata dall'ammissione degli stessi al voto per la parte residua dei crediti; le soluzioni giuridiche raggiunte nella sentenza, quindi, altro non rappresentano se non un'estensione esegetica di natura “sostanziale” delle norme sopra ricordate e, nella specie, del concetto di soddisfacimento non integrale, che viene ad essere riferito anche alla dilazione dei tempi di pagamento. Così facendo, la Corte di Cassazione ha proseguito nel tentativo di incentivare il ricorso al concordato preventivo per la soluzione della crisi d'impresa. Nel fare ciò, peraltro, i giudici si sono premurati di mantenere fermo il criterio del bilanciamento tra soddisfacimento non integrale del credito privilegiato e diritto di voto computato per la parte non soddisfatta. Il ragionamento giuridico contenuto nella decisione, infatti, gravita attorno al concetto di perdita economica conseguente al ritardo e al riconoscimento degli interessi in favore dei creditori: nel caso in cui, anche alla luce della relazione giurata di cui all'art. 160, comma 2, l. fall., risulti una sostanziale compensazione tra la perdita derivante dalla dilazione del pagamento dei creditori privilegiati e gli interessi garantiti agli stessi nella proposta di concordato, la soddisfazione equivalente a quella integrale così assicurata a tali creditori esclude il diritto alla partecipazione al voto; diversamente, la differenza tra le due poste costituisce la parte non soddisfatta dei crediti in relazione alla quale sarà riconosciuto il diritto di voto. Osservazioni
La pronuncia è tesa a modulare la tutela dei creditori privilegiati a seconda delle tempistiche di adempimento previste nella proposta di concordato. In particolare, si è ritenuto che non vi sia ragione per esigere un rafforzamento della tutela di tali creditori finché la dilazione del pagamento dei relativi crediti rimanga contenuta entro i tempi tecnici della liquidazione; a fronte invece di una dilazione superiore, il deterioramento subito dalla posizione dei creditori privilegiati deve essere compensato alternativamente mediante il riconoscimento degli interessi ovvero la partecipazione al voto nei termini poc'anzi specificati. In giurisprudenza: Cass. 9 maggio 2014, n. 10112; Cass. 26 settembre 2014, n. 20388; Trib. Rovigo 15 maggio 2015; Trib. Siena 25 luglio 2014, in Fall., 2015, 273 ss., con nota di F. G. G. Pirisi; Trib. Terni 7 novembre 2013, in Fall., 2014, 115 ss.; Trib. Monza 11 giugno 2013; Trib. Padova 30 maggio 2013, in Fall., 2014, 445 ss., con nota di L. D'Orazio. |