Oltre Eurofood: caso Interedil, prevalenza diritto UE e rafforzata presunzione di coincidenza del COMI con sede statutaria
19 Dicembre 2011
Massima
La nozione di «centro degli interessi principali» del debitore (“COMI”), di cui all'art. 3, n. 1, del Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo ad alcuni aspetti delle procedure d'insolvenza, deve essere interpretata - in assenza di una specifica definizione contenuta all'interno del regolamento - con esclusivo riferimento al diritto dell'Unione, privilegiandosi il luogo dell'amministrazione principale della società debitrice, determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in tale luogo, la presunzione - introdotta dalla predetta disposizione - di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo in cui si trova la sede statutaria, non è superabile. Laddove, invece, il luogo dell'amministrazione principale non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l'esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati sufficienti a superare tale presunzione, ma solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale diverso Stato membro. Nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società debitrice da un Paese ad altro Paese dell'Unione prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, il COMI di tale società si presume trovarsi presso la nuova sede statutaria, salvo prova contraria. il caso
Una società a responsabilità limitata italiana con sede a Monopoli (Bari) trasferisce la propria sede statutaria a Londra (Regno Unito), senza dare comunicazione di tale trasferimento al registro delle imprese italiano. Contemporaneamente, la società viene cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano e iscritta nel registro delle società del Regno Unito con la dicitura «FC» («Foreign Company»). Nonostante il trasferimento, la società resta titolare in Italia di beni immobili, e mantiene in essere un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e un contratto stipulato con un istituto bancario. Le questioni giuridiche e la soluzione
La Corte di Giustizia si è anzitutto soffermata sulla determinazione del senso e della portata di una disposizione normativa del diritto dell'Unione, affermando che i termini di una disposizione - la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri - devono essere oggetto, nell'intera Unione, di un'autonoma ed uniforme interpretazione, tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa in questione. Pertanto, le nozioni di COMI e di dipendenza vanno interpretate in maniera autonoma rispetto all'interpretazione desumibile dalle leggi dei singoli Paesi dell'Unione Europea. a) laddove gli organi direttivi e di controllo di una società, sulla base di elementi obiettivi e riconoscibili da terzi, si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte in detto luogo, la presunzione deve trovare piena applicazione; b) qualora, invece, gli organi direttivi e di controllo non si trovino presso la sede statutaria, la ricordata presunzione può essere superata ove sia possibile determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che si presume corrispondere alla collocazione presso detta sede statutaria. A tal fine, tra gli elementi fattuali da prendere in considerazione vi sono, segnatamente, tutti i luoghi in cui la società debitrice eserciti un'attività economica e quelli in cui detenga beni, a condizione che tali luoghi siano visibili ai terzi. La valutazione va svolta globalmente, tenendo conto delle circostanze peculiari di ciascuna situazione. Pertanto, la localizzazione in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di beni immobili appartenenti alla società debitrice, con riferimento ai quali quest'ultima abbia concluso contratti di affitto, nonché l'esistenza, in questo stesso Stato membro, di un contratto stipulato con un istituto finanziario, possono: a) essere considerate elementi obiettivi e, tenuto conto della pubblicità che esse possono presentare, riconoscibili dai terzi; b) ma possono essere considerate elementi sufficienti a superare la presunzione introdotta dal legislatore dell'Unione solo a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di concludere che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Nell'eventualità in cui, alla data della proposizione della domanda di avvio della procedura d'insolvenza, la società debitrice sia stata cancellata dal registro delle società e abbia cessato ogni attività, il COMI del debitore si presume trovarsi presso la nuova sede statutaria, a meno che si dia prova che il COMI non ha seguito il cambiamento di sede statutaria. Osservazioni
La sentenza in commento, dopo aver premesso che il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli debba attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non siano conformi al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte, con la conseguenza che un giudice di merito italiano ben può decidere della competenza giurisdizionale anche in modo diverso da quanto abbia fatto la Suprema Corte di Cassazione, puntualizza ulteriormente alcuni criteri in tema d'interpretazione delle norme dell'Unione ribadendo i seguenti principi di carattere generale: a) quello di autonomia strutturale del regolamento e di uniformità nella sua interpretazione, che impongono un'interpretazione dei concetti in esso espressi autonoma, svincolata dalle normative nazionali, in considerazione del loro carattere di autosufficienza, trovando nel regolamento, oltre che nei suoi principi ed obiettivi, la loro più appropriata definizione; b) quello che afferma l'importanza - nell'esame delle disposizioni del regolamento - delle esigenze comuni di certezza del diritto e di prevedibilità, al fine di garantirne un'applicazione uniforme, nel rispetto del principio di uguaglianza, per il buon funzionamento del mercato interno all'Unione Europea. - la prevalenza dell'interesse dei creditori, al fine di consentire loro, ex ante, di valutare il rischio prevedibile, nel decidere se e a quali condizioni concludere transazioni economiche con un'impresa; - la rilevanza delle nozioni di COMI e di dipendenza per l'individuazione dei giudici competenti, in caso di insolvenza di imprese operanti in diversi paesi dell'Unione Europea. Con riguardo, poi, alla determinazione del COMI, la sentenza ribadisce anche l'importanza dello stato di fatto esistente alla data di presentazione dell' apertura della procedura di insolvenza. Conclusioni
La sentenza in esame si presenta di grande interesse in quanto: a) porta alle sue estreme conseguenze il principio di prevalenza del diritto comunitario, statuendo che esso s'impone direttamente al giudice nazionale di merito anche a dispetto delle eventuali pronunce rese dai giudici superiori, ed anche quando questi ultimi - come è a dirsi in Italia per la Suprema Corte di Cassazione - siano affidatari di un potere esclusivo di individuazione o di risoluzione di conflitti nella materia della giurisdizione; b) conferma la rilevanza, nell'interpretazione del COMI, del luogo reale dell'amministrazione principale della società, ma nei limiti in cui è accertabile da terzi, con un conseguente rafforzamento indiretto degli effetti probatori della presunzione di corrispondenza della sede principale con la sede statutaria; c) individua, per la prima volta, alcuni elementi obiettivamente accertabili che consentono di superare la suddetta presunzione; d) si sofferma, per la prima volta, sugli effetti del trasferimento della sede legale di una società debitrice in un diverso paese dell'Unione Europea, prima della presentazione della domanda di apertura di una procedura di insolvenza. Il principio di autonomia ed uniformità dell'interpretazione della normativa comunitaria espresso nella sentenza in commento dalla Corte di Giustizia conferma un costante orientamento (v., in particolare, sentenza 29 ottobre 2009, causa C 174/08, N. C. D., punto 24 e giurisprudenza citata).
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