Trasferimento fittizio di sede legale e giurisdizione competente
21 Dicembre 2011
Massima
La competenza ad aprire la procedura di insolvenza di un' impresa avente sede in uno Stato membro della UE spetta ai giudici dello Stato in cui è situato il centro degli interessi del debitore. Ove anteriormente all'istanza di fallimento la società abbia trasferito all'estero la propria sede legale, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, e tale trasferimento appaia fittizio, permane la giurisdizione del Giudice del paese originario. L'onere della prova del carattere fittizio del trasferimento verte in capo al creditore istante. Il caso
Il Tribunale di Torino viene adito con un'istanza di fallimento presentata dal P.M. nei confronti di una società, già di diritto italiano, che ha trasferito, da oltre un anno, la sede legale in Grecia, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese. Il Tribunale ne dichiara il fallimento, ritenendo che la sede costituente il centro effettivo degli interessi sia rimasta in Italia, avendo comprovato il P.M. il carattere fittizio del trasferimento. Le questioni giuridiche e la soluzione
L'istanza di fallimento presentata dinnanzi al Tribunale di Torino poneva anzitutto un problema di giurisdizione ex art. 9 l. fall., avendo la società debitrice trasferito la propria sede legale in Grecia; in secondo luogo esigeva di valutare gli effetti della cancellazione dal Registro delle Imprese da oltre un anno. 1) la debitrice avrebbe mutato sede legale al solo fine di non essere assoggettata a procedure concorsuali; 2) il centro effettivo degli interessi sarebbe rimasto nell'originaria sede legale, quindi a Torino; 3) il trasferimento non sarebbe stato supportato da motivazioni economiche, risultando pertanto fittizio e meramente funzionale ad eludere le obbligazioni contratte. Osservazioni
Secondo il Tribunale di Torino sia il trasferimento della sede legale della società, che la contestuale cancellazione dal Registro delle Imprese presenterebbero caratteri di fittizietà. Il Regolamento CE individua il centro degli interessi principali quale presupposto necessario per il radicamento della competenza giurisdizionale, specificando che questo può non coincidere con la sede legale indicata nello Statuto della società. Nel caso di specie, invero, il trasferimento effettivo della sede non sarebbe mai avvenuto, come corroborato dagli elementi probatori acquisiti dal P.M. che hanno reso vano il tentativo di celare i debiti sorti negli anni di attività presso la sede di Torino. La problematica verteva dunque sulla dimostrazione o meno dell'effettività del trasferimento e, di conseguenza, dello spostamento del centro degli interessi principali dell'impresa fuori dal territorio della Repubblica. A prova della fittizietà del trasferimento potrebbe ritenersi sufficiente l'omessa iscrizione presso i registri commerciali delle società estere, ovvero, a maggior ragione, l'omesso deposito di bilanci di esercizio presso le competenti autorità. Sulla questione della giurisdizione la Corte di Appello di Napoli (con sentenza 26 marzo 2010) ha ritenuto che, sebbene “una società sia stata cancellata dal registro delle imprese italiano ed iscritta in quello dello stato estero, abbia presentato un bilancio conforme alla legislazione di quello stato, abbia ivi effettuato alcuni pagamenti ed istituito un ufficio con personale dipendente (…) non si può affermare che al trasferimento all'estero della sede legale abbia fatto seguito l'esercizio di attività imprenditoriale ed il trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa qualora la società non svolga nello stato di destinazione alcuna reale attività, la compagine sociale sia ancora completamente italiana, la società svolga di fatto buona parte della sua attività, la struttura allestita all'estero sia poco più che un ufficio di rappresentanza, con un unico dipendente part-time…”. Quanto all'onere della prova, è il creditore istante a dover fornire al Tribunale elementi di prova tali da superare la presunzione “iuris tantum” della coincidenza tra sede legale ed effettiva. In capo all'impresa convenuta verte invece l'onere di dimostrare l'effettività del trasferimento allegando documenti idonei a dimostrare che il centro degli interessi principali sia stato effettivamente collocato nello Stato estero. Le questioni aperte
La sentenza pone allo scoperto la deprecabile prassi del distorto utilizzo degli artt. 9 e 10 l. fall. realizzato mediante esterovestizione di società nazionali per sottrarle al fallimento in Italia e alle conseguenti responsabilità penali, prassi che può avere ancora un certo successo in proporzione inversa alla difficoltà che hanno i creditori a superare sul piano probatorio la presunzione di cui si è appena detto. Conclusioni
La questione, di sempre maggiore attualità, necessita di approfondimenti istruttori molto spesso non compatibili con i procedimenti pre-fallimentari. |