La natura dell’obbligazione di pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS

Laura Baldisserra
26 Ottobre 2015

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale; per tale motivo è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia è quella ordinaria (decennale).
Massima

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale; per tale motivo è distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia è quella ordinaria (decennale).

Il caso

Il ricorrente ha prestato attività lavorativa come lavoratore subordinato dall'1 febbraio 1991 al 9 ottobre 1992 maturando il diritto a ricevere il pagamento del trattamento di fine rapporto. In data 17 novembre 1994 viene dichiarato il fallimento della società datrice di lavoro. Il lavoratore non insinua il TFR maturato al passivo del fallimento, ma procede con separato ricorso presso il Tribunale di Torino chiedendo la condanna della società, che nel frattempo è tornata in bonis, al pagamento del TFR maturato. Il Tribunale di Torino condanna la società al pagamento del TFR maturato. A seguito del rifiuto della società di corrispondere il TFR dovuto, nel 2001 il ricorrente ha esperito un'esecuzione forzata non andata a buon fine.
Di conseguenza, il ricorrente ha fatto richiesta di erogazione del TFR al Fondo di Garanzia dell'INPS che, facendo leva sulla mancata insinuazione del credito al passivo del fallimento, ha rifiutato l'erogazione. Contro tale rifiuto, il ricorrente ha convenuto l'INPS dinanzi al Tribunale di Torino che ha accolto il ricorso condannando l'INPS al pagamento. La Corte d'appello di Torino, adita dall'INPS, ha confermato la pronuncia del Tribunale di prime cure. L'INPS ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La questione

Il caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione poneva due problematiche. La prima riguardava la prescrizione del diritto del lavoratore a chiedere all'INPS l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato. La seconda problematica riguardava la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia anche nell'ipotesi in cui il lavoratore non abbia fatto insinuazione al passivo del credito da TFR.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, identificato la natura del credito vantato dal lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia dell'INPS per il pagamento del TFR, dichiarando che tale prestazione ha natura previdenziale e non retributiva, come invece sostenuto da parte della giurisprudenza precedente, escludendo inoltre la fattispecie di obbligazione solidale tra datore di lavoro e Fondo di Garanzia INPS in relazione a tale credito del lavoratore.
In particolare, il diritto di credito al pagamento del TFR da parte dell'INPS è stato ritenuto un diritto di natura previdenziale autonomo rispetto al diritto del lavoratore di ricevere la medesima prestazione dal datore di lavoro. Per tale motivo, la Corte di legittimità ha chiarito che tale diritto è sottoposto a prescrizione ordinaria decennale e non, come sostenuto da precedente giurisprudenza – anche di legittimità – alla prescrizione quinquennale applicabile ai diritti di tipo retributivo.
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha, altresì, confermato l'orientamento precedentemente adottato in relazione alla possibilità di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS anche in caso di mancata insinuazione al passivo del fallimento del relativo credito. In particolare, la Corte ha precisato che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia tornato in bonis dopo la sentenza di fallimento e la mancata ammissione del credito sia stata dovuta alla chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo prima che il lavoratore abbia avuto modo di ottenere la verifica del proprio credito, il medesimo lavoratore può richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR maturato e non pagato dal datore di lavoro. In tale caso, il lavoratore avrà l'unico onere di attivare una procedura di esecuzione forzata individuale, che dovrà avere esito negativo, nei confronti dell'ex datore di lavoro.

Osservazioni

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha preso posizione su un tema sul quale si era già espressa in precedenza, seppur in modo non univoco (in senso conforme, Cass. 9 giugno 2014, n. 12971 e Cass. 24 febbraio 2006, n. 4183, Cass. 19 dicembre 2005, n. 27917; in senso difforme, Cass., 13 novembre 2001, n. 14091; Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939). La Corte, infatti, ha analizzato nuovamente la natura del credito da TFR nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia soggetto ad una procedura concorsuale e non possa quindi adempiere alla relativa obbligazione di pagamento, nonché la tematica connessa del termine di prescrizione di tale credito.
La Corte ha ritenuto necessario differenziare il credito da TFR nell'ipotesi di pagamento da parte del Fondo di Garanzia INPS dal credito da TFR nell'ipotesi di pagamento da parte del datore di lavoro in bonis. Nel primo caso, il diritto di credito non scaturisce dal rapporto di lavoro con il datore di lavoro – condizione che avrebbe portato alla qualificazione del credito da TFR come credito di natura retributiva –, ma dal rapporto assicurativo-previdenziale con il Fondo di Garanzia, in presenza di vari presupposti di legge identificati dalla giurisprudenza precedente, vale a dire, (i) l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito del lavoratore nell'ambito della procedura concorsuale, nonché (ii) l'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale e il risultato negativo della relativa esecuzione.
È evidente che, qualificando il credito come avente natura previdenziale, la relativa prescrizione del credito da TFR non potrà che avere durata decennale. Nel caso, invece, di pagamento del TFR da parte del datore di lavoro, il credito avrà natura retributiva e sarà quindi sottoposto a prescrizione quinquennale.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di legittimità ha inoltre escluso la natura solidale dell'obbligazione di pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia INPS e del datore di lavoro.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti, i contributi dottrinari e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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