La tutela dei creditori che abbiano iscritto ipoteca sul bene confiscato

28 Settembre 2015

In materia di confisca di prevenzione, sussistono la legittimazione e l'interesse del terzo creditore, assistito da garanzia reale su bene sottoposto ad ablazione all'esito di procedimento al quale non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1, comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità) anche nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge).
Massima

In materia di confisca di prevenzione, sussistono la legittimazione e l'interesse del terzo creditore, assistito da garanzia reale su bene sottoposto ad ablazione all'esito di procedimento al quale non si applica la disciplina dettata dal Libro I del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a presentare istanza di ammissione del credito alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1, comma 199 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta legge di stabilità) anche nel caso in cui il soggetto abbia già ottenuto l'accertamento, positivo ed irrevocabile, del proprio diritto di garanzia e della propria buona fede. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'accesso a tale procedura è l'unico mezzo di tutela per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo più consentite iniziative esecutive individuali per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 194, della medesima legge).

Il caso

Nella vicenda sottoposta all'attenzione della Suprema Corte era stata disposta la confisca di prevenzione di un bene immobile sul quale, anteriormente alla trascrizione del provvedimento di sequestro prodromico alla confisca, un creditore aveva iscritto ipoteca. In ragione di ciò questi, pur avendo già ottenuto il riconoscimento della propria buona fede e della anteriorità dell'iscrizione del proprio diritto, avanzava istanza di ammissione al credito ai sensi dell'art. 1, comma 199, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento poi annullato dalla sentenza in commento, dichiarava inammissibile la menzionata istanza ritenendo, tra l'altro, carente di interesse ad agire il creditore in ragione del fatto che già avesse ottenuto una valutazione positiva della sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al credito, sicché il nuovo giudizio avrebbe avuto soltanto natura confermativa e ricognitiva di quanto precedentemente accertato.

La questione

Le questioni sottoposte all'attenzione della Cassazione concernono dunque la delicata materia dei rapporti tra la pretesa sanzionatoria dello Stato tradottasi nel provvedimento ablatorio di prevenzione e i diritti dei terzi cui quel provvedimento rechi pregiudizio. Anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il quale offre organica disciplina della materia, nel silenzio della legge la giurisprudenza, al fine di cercare di giungere ad un bilanciamento degli interessi confliggenti (non senza sollevare questione di costituzionalità dell'art. 2-ter, comma 5, L. 31 maggio 1965, n. 575 nella parte in cui non prevedeva che i terzi creditori chirografari o privilegiati della persona sottoposta a procedimento di prevenzione, per titoli anteriori a tale procedimento, avessero adeguata tutela, questione dichiarata inammissibile chiedendosi, nella sostanza, una pronuncia di natura additiva che, in ragione di una pluralità di soluzioni adottabili, avrebbe implicato l'esercizio di attività discrezionale propria del legislatore, così esulando dai poteri decisori della Consulta; cfr. C. Cost., 23.3.1994, n. 190) era giunta ad affermare il principio secondo cui i terzi rimasti estranei al procedimento di prevenzione avrebbero potuto proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versassero in buona fede e che avessero trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro (in ultimo cfr., Cass. Pen., Sez. I, 20.6.2013, n. 27201).
Il legislatore in verità interveniva una prima volta sul tema con il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 2010, n. 50, il quale, nel modificare il comma 5 dell'art. 2-ter L. 31 maggio 1965, n. 575, prevedeva la possibilità anche per i creditori titolari di diritti di godimento o garanzia di intervenire nel procedimento di prevenzione onde conseguire l'accertamento del proprio diritto, della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella acquisizione dei menzionati diritti, al fine ultimo di ottenere una somma a titolo di indennizzo per la perdita del gravame sul bene. La novella era tuttavia insoddisfacente giacché non disciplinava i rapporti tra confisca di prevenzione e procedure esecutive in corso ed inoltre subordinava detto indennizzo, la cui determinazione era operata tramite rinvio alle disposizioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità, al consenso dell'amministrazione interessata e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.
Lo stesso legislatore quindi, con la citata L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge di stabilità 2013), interveniva nuovamente, introducendo una compiuta regolamentazione avente ad oggetto i diritti di garanzia dei terzi costituiti su beni appartenenti a persone sottoposte a procedimento di prevenzione per i fatti non disciplinati dal Codice antimafia e dunque per quei procedimenti, già regolati dall'art. 2-ter L. 31 maggio 1965, n. 575, ove la proposta applicativa fosse stata presentata in data anteriore al 13 ottobre 2011 (cfr. art. 117 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
In estrema sintesi, allorché al momento dell'entrata in vigore della legge di stabilità (1 gennaio 2013) il bene confiscato non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, nell'ambito del procedimento civile di esecuzione forzata (oppure sia costituito da quota indivisa, oggetto di pignoramento), il processo esecutivo deve proseguire e rimangono validi gli effetti dell'esecuzione o dell'aggiudicazione, mentre la distribuzione del ricavato ai creditori resta limitata alla somma minore tra il 70% del valore stimato del bene e quanto ottenuto dalla sua liquidazione (cfr. art. 1 commi 195 e 196). Qualora, invece, alla data predetta il bene confiscato già sia stato trasferito o aggiudicato, si dispone che:
1) non potranno essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive aventi ad oggetto quel bene (comma 194);
2) gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (comma 197); da tale principio si trae argomento per ritenere che l'acquisto dello Stato a seguito di confisca sia a titolo originario e non già derivativo, trattandosi di una causa di estinzione della garanzia reale che si aggiunge a quelle indicate dall'art. 2878 c.c. (cfr. Cass., S.U. 26.2.2013);
3) i creditori che abbiano iscritto ipoteca e quelli che abbiano trascritto un pignoramento anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione e quelli intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento (nonché i creditori da lavoro subordinato, a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 11.2.2015, n. 94 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198 L. 24 dicembre 2012, n. 228 proprio nella parte in cui non include costoro tra i creditori che possono soddisfarsi secondo le modalità stabilite dalla legge) hanno diritto di presentare, entro il termine di decadenza di centottanta giorni, una istanza di “ammissione del credito” ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; il giudice competente è quello dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, il quale decide con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e ha il compito di accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, nonché la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, all'esito positivo della valutazione ammettendo il terzo al pagamento dandone comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Le soluzioni giuridiche

La procedura in argomento, di precipuo carattere concorsuale, costituisce dunque unico strumento di tutela per i creditori che abbiano subito pregiudizio a seguito del provvedimento ablatorio di prevenzione cui ancora non si applichi la disciplina del Codice antimafia, di tal che le argomentazioni del Tribunale di Milano erano disattese dalla Corte di Cassazione, la quale, con condivisibile motivazione, in larga misura analoga a Cass. Pen., Sez. I, 23.10.2014, n. 44267 (la cui massima ufficiale, tra l'altro, è proprio quella riportata in apertura del presente commento) ed anche nel solco dei principi tracciati nella citata Cass., S.U. 26.2.2013, n. 10532, sottolineava l'erroneità dell'assunto secondo cui il creditore ipotecario, in ragione del pregresso riconoscimento della propria buona fede e della anteriorità dell'iscrizione del proprio diritto, non avrebbe avuto interesse ad agire; ove così fosse, infatti, il creditore non ancora soddisfatto nei termini di cui all'art. 1, comma 195 L. 24 dicembre 2012, n. 228 resterebbe privo di qualsivoglia tutela in quanto, a tacer dell'estinzione del proprio diritto di ipoteca ai sensi dell'art. 1, comma 197 della stessa legge, non potrebbe iniziare né proseguire azioni esecutive, non conseguendo alcun utile effetto al già ottenuto accertamento dei propri diritti.

Osservazioni

Le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nel riformare il provvedimento del Tribunale ambrosiano appaiono dunque condivisibili, giacché l'esclusiva forma di tutela in favore del terzo creditore di buona fede rimane quella di cui alla procedura concorsuale introdotta con la legge di stabilità 2013, volta a garantire a questi, in particolare, una tutela di tipo risarcitorio.
Peraltro il conflitto tra la pretesa recuperatoria e sanzionatoria dello Stato ed i diritti dei terzi creditori, a maggior ragione ove il debitore sia coinvolto in una procedura concorsuale, assume carattere ben più ampio rispetto alla sola materia della prevenzione, invero potendosi verificare anche in tutti i casi di confisca “per equivalente”, in quelli di confisca per “sproporzione” di cui all'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356 ed ancora a seguito delle sanzioni pecuniarie ed ablative irrogate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ipotesi tutte ove, così come accaduto con la legge di stabilità 2013 e col Codice antimafia, è auspicabile un intervento del legislatore volto ad introdurre una disciplina che bilanci i contrapposti interessi.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti, i contributi dottrinari e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario