Il Giudice del lavoro ordina il rilascio del certificato positivo ad una società in concordato

21 Settembre 2015

L'attestazione di regolarità contributiva può essere rilasciata anche in caso di sospensione dei pagamenti prevista da disposizioni normative. Una situazione di tal genere può verificarsi in sede di concordato preventivo con continuità, ove il piano concordatario preveda una soddisfazione parziale dei crediti previdenziali. Se infatti gli artt. 160 e 186-bis l. fall. ammettono espressamente un soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, tale possibilità deve essere a maggior ragione riconosciuta per i crediti previdenziali, vista anche la disposizione di cui all'art. 182-ter. In assenza di ragioni fondate circa il timore di un inadempimento degli impegni assunti con il piano concordatario e posto che la mancanza del DURC impedirebbe l'ottenimento di pagamenti da parte della p.a. con conseguente paralisi finanziaria e difficoltà per la continuazione dell'attività societaria nonché per l'adempimento del piano, il giudice può ordinare alla p.a. il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 700 c.p.c.
Massima

L'attestazione di regolarità contributiva può essere rilasciata anche in caso di sospensione dei pagamenti prevista da disposizioni normative. Una situazione di tal genere può verificarsi in sede di concordato preventivo con continuità, ove il piano concordatario preveda una soddisfazione parziale dei crediti previdenziali. Se infatti gli artt. 160 e 186-bis l. fall. ammettono espressamente un soddisfacimento non integrale dei crediti privilegiati, tale possibilità deve essere a maggior ragione riconosciuta per i crediti previdenziali, vista anche la disposizione di cui all'art. 182-ter. In assenza di ragioni fondate circa il timore di un inadempimento degli impegni assunti con il piano concordatario e posto che la mancanza del DURC impedirebbe l'ottenimento di pagamenti da parte della p.a. con conseguente paralisi finanziaria e difficoltà per la continuazione dell'attività societaria nonché per l'adempimento del piano, il giudice può ordinare alla p.a. il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 700 c.p.c. (massima)

Il caso

La vicenda al vaglio del Tribunale di Cosenza ha ad oggetto l'ormai noto tema relativo al rilascio da parte dell'INPS del DURC positivo ad una società ammessa alla procedura di concordato in continuità.
L'aspetto peculiare del caso che ci occupa è costituito dal fatto che la società in concordato in continuità ha promosso un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. in danno dell'INPS al fine di ottenere da parte di quest'ultima il rilascio del DURC positivo necessario per ottenere i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'unica entrata della società.

La questione

Tale giudizio si è svolto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nella persona del Giudice del lavoro, nonostante le eccezioni di difetto di giurisdizione (giudice amministrativo in luogo di quello ordinario) e di incompetenza per materia (giudice fallimentare in luogo di quello del lavoro) sollevate dall'INPS.
Il Giudice investito della questione, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che la controversia involge posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo, che è di natura privatistica, e la propria competenza a decidere la vertenza, atteso che la stessa concerne l'applicazione di norme previdenziali relative al versamento dei contributi, ha ordinato all'INPS di rilasciare alla società ricorrente l'attestazione di regolarità contributiva positiva.

Le soluzioni giuridiche

Nel provvedimento si legge che: “[…] la controversia involge posizioni di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo sottostante al documento, rapporto che è di natura privatistica, senza che venga in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici, sicché la giurisdizione è del G.O. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3619/2014; nello stesso senso cfr. C.d.S. 2682/2013); la causa, riguardando applicazione di norme previdenziali, relative al versamento dei contributi, è da qualificare come controversia previdenziale (cfr. Cass. 3921/2002, 36/1990), sicché rientra nella sfera di cognizione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.”.
Nel merito, la motivazione addotta dall'INPS a sostegno dell'emissione di un DURC negativo, ovvero per “scoperture pre e dopo concordato”, non è stata ritenuta sufficiente dal Giudice (anche poiché non provata dall'INPS).
Ed infatti, con riguardo al mancato pagamento dei contributi antecedenti il deposito della domanda di concordato non sussisterebbe irregolarità contributiva alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma II, lett. b), del d.m. 24 ottobre 2007 (“La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di: […] b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; […]”) e 168 l. fall. (“Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”).
Sul punto l'INPS si è difesa sostenendo che, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, la certificazione di regolarità contributiva potrebbe essere rilasciata solo se il piano di concordato preveda l'integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti previdenziali e dei relativi accessori di legge.
Ad avviso del Giudicante, tale argomentazione non trova fondamento né, in linea generale, nella normativa fallimentare che consente un soddisfacimento non integrale sia per i crediti privilegiati ex artt. 160, comma II, e 186-bis, comma II, l. fall. sia, in particolare, per i crediti previdenziali ex art. 182-ter l. fall., né tantomeno, nel caso specifico, negli interessi dell'INPS, che non ha in alcun modo indicato le ragioni impeditive di un eventuale soddisfacimento parziale, neppure in sede di approvazione del concordato.
Con riguardo, invece, agli inadempimenti successivi al deposito della domanda, non è stata fornita alcuna prova dell'INPS.
In punto periculum il Giudice ha riconosciuto l'esistenza di un rischio, in capo alla società ricorrente, di un pregiudizio imminente ed irreparabile, costituito dall'impossibilità di far fronte alle obbligazioni assunte con il concordato e dalla conseguente declaratoria di fallimento, che non può essere eliminato con un giudizio ordinario viste le tempistiche ad esso connesse.
In conclusione: “[…] deve ritenersi, sulla base delle deduzioni delle parti e dei documenti ritualmente acquisiti, e con la sommarietà di cognizione propria di questa fase: che non risultano inadempimenti successivi al concordato; che il mancato versamento dei contributi riferiti a periodi precedenti non comporta irregolarità contributiva (ai sensi dell'art. 168 L.F. e dell'art. 5 co. 2 lett. b) del D.M. 24.10.2007); che, allo stato, non appare rilevante in senso contrario il fatto che il piano di concordato non preveda il soddisfacimento integrale dei crediti dell'INPS, tanto più che nella fattispecie il piano risulta approvato, col consenso anche dell'Istituto. Pertanto, non appare fondata la attestazione dell'INPS circa la non regolarità contributiva (col DURC del 9.5.2015)”.

Osservazioni

Il precedente giurisprudenziale va ad aggiungersi a quelli già segnalati in IlFallimentarista (Trib. Roma, 5 dicembre 2014; Trib. Pavia, 29 dicembre 2014) secondo i quali qualora si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte in epoca anteriore alla apertura della procedura di concordato preventivo, risulterebbe frustrata la ratio sottesa alle procedure concorsuali finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Laddove l'impresa fosse privata del DURC avrebbe scarsa possibilità di sopravvivere, di elaborare un piano e di portarlo a termine. A meno di non ritenere che gli enti previdenziali debbano essere soddisfatti preventivamente e per l'intero, creando così per questi ultimi una corsia preferenziale non prevista dal legislatore.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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