Sulla nomina del coadiutore per l’esecuzione degli adempimenti fiscali

28 Marzo 2012

La redazione delle dichiarazioni fiscali relative all'attività d'impresa, per la sua forte connotazione specialistica, richiede una particolare competenza che, come tale, non può considerarsi ricompresa nella comune competenza in possesso della generalità dei professionisti nominati curatori fallimentari. Ne discende che, per l'esecuzione di detti adempimenti, il curatore può avvalersi di un coadiutore.
Massima

La redazione delle dichiarazioni fiscali relative all'attività d'impresa, per la sua forte connotazione specialistica, richiede una particolare competenza che, come tale, non può considerarsi ricompresa nella comune competenza in possesso della generalità dei professionisti nominati curatori fallimentari. Ne discende che, per l'esecuzione di detti adempimenti, il curatore può avvalersi di un coadiutore.

Il caso

Un curatore presentava al Giudice delegato (presumibilmente ai sensi dell'art. 41, comma 5 l. fall., in mancanza del comitato dei creditori non costituito nella procedura concorsuale) un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla nomina di un coadiutore in materia fiscale per l'esecuzione di specifici incombenti (denuncia di variazione IVA, dichiarazioni periodiche e annuali IVA, dichiarazioni iniziali e finali dei redditi e IRAP, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti di imposta, comunicazioni alla CCIAA di chiusura della procedura). Il Giudice delegato la rigettava, ritenendo che gli adempimenti fiscali potessero essere svolti direttamente dal curatore, trattandosi di competenze professionali da postularsi in possesso di tale organo.
Il Tribunale, invece, adito in sede di reclamo, ha ritenuto trattarsi di attività specialistica, la quale, seppur rientrante nella sfera di attribuzioni del curatore, non ne costituisce competenza necessaria, e ha conseguentemente autorizzato la nomina di un coadiutore fiscale per gli adempimenti elencati nell'istanza.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il decreto in commento affronta il tema della possibilità di nominare un coadiutore in materia fiscale e più esattamente dei limiti di accesso a tale istituto da parte del curatore.
Ad avviso del Giudice Delegato non vi è spazio alcuno per la nomina di un coadiutore in relazione ad adempimenti quali, appunto, quelli fiscali; ciò sul presupposto che gli stessi pertengono alla funzione del curatore, il quale, di conseguenza, è chiamato a svolgerli in prima persona.
Il Tribunale, pur condividendo la premessa del Giudice delegato sulla pertinenza delle attribuzioni fiscali nella generale sfera di competenza del curatore, stabilisce una fondamentale distinzione tra funzioni connotanti, in maniera necessaria e sufficiente, tale ruolo, ed ulteriori attribuzioni, che possono considerarsi comunque afferenti ad esso, ma che sono, da un lato, di tipo specialistico, e, al contempo, marginali rispetto alla gestione di una procedura fallimentare. Su tali premesse giunge alla conclusione secondo cui queste attività specialistiche possono essere svolte anche da un professionista nominato ad hoc quale coadiutore.
Lo spunto del ragionamento ha natura esegetica e si incentra sul disposto dell'art. 28, comma 1, l.fall. Poiché tale norma pone tra le figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico di curatore anche quella dell'avvocato - ossia di una figura professionale non caratterizzata da competenza in materia fiscale -, ritiene il Tribunale che, nei casi in cui si evidenzi la necessità di una integrazione di competenza, alla stessa possa sopperirsi con la nomina di un coadiutore a cui affidare specifici compiti, senza che ciò contraddica l'evidente esigenza normativa dell'adeguata competenza professionale del curatore.
Questo ragionamento è ampiamente riscontrato da uno sguardo sistematico sulla legge fallimentare.
È infatti possibile desumerne l'esistenza di un largo spettro di competenze proprie della figura del curatore, ma tutte accomunate dall'esplicare modalità di azione inerenti alla gestione della liquidazione e non, tranne casi specifici, dell'impresa nel fallimento.
Nell'ambito delle attribuzioni spettanti al curatore è dunque possibile ravvisare, accanto ad un nucleo fondamentale di attività gestorie intimamente inerenti alla funzione (e pertanto intrasmissibili al coadiutore) altre competenze - tra cui quella fiscale - satellitari, tutto sommato accessorie rispetto alle prime, e pertanto conferibili al coadiutore.
È pure evidenziata, a conforto, una ragione di opportunità della nomina, quando, come nella fattispecie, il curatore si dichiari sfornito di abilità nel settore predetto. Detta ragione risiede nella funzione del coadiutore per la migliore tutela dei creditori, così da evitare che la procedura incorra in eventuali sanzioni pecuniarie dovute ad errori nell'esecuzione di adempimenti fiscali.
Nondimeno il Tribunale, se da un lato afferma la legittimità dell'intento del curatore di farsi coadiuvare nell'esecuzione degli adempimenti fiscali, dall'altro - e sotto il profilo economico e finanziario - puntualizza che del compenso del coadiutore dovrà tenersi debito conto nell'ambito della liquidazione del compenso finale spettante al curatore, secondo quanto peraltro stabilito dall'art. 32, comma 2, l. fall.; ciò in ragione del fatto che, pur non dovendo considerarsi la competenza fiscale come competenza necessaria nel curatore, la stessa rappresenta comunque un'abilità propria di una vasta schiera di professionisti investiti del ruolo.

Le questioni aperte

La fattispecie esaminata e la motivazione resa nel provvedimento emesso dal Tribunale sollevano un dibattito più ampio sui limiti della facoltà - attribuita al curatore - di nomina dei coadiutori.
In particolare, secondo il Tribunale, è coadiutore colui che fornisce ausilio all'attività gestoria del curatore mediante lo svolgimento di adempimenti secondari e richiedenti specifiche conoscenze tecniche rispetto alle attribuzioni fondamentali peculiari della funzione di quest'ultimo.
Risulta, pertanto, legittimo chiedersi se e quali ulteriori adempimenti, oltre quelli in materia fiscale, possano costituire oggetto di incarico al coadiutore. Tra essi potrebbero, infatti, verosimilmente essere ricompresi anche alcuni adempimenti attinenti alla sfera legale. Ciò quando detti adempimenti rivestano carattere strettamente specialistico ed alieno rispetto alla fondamentale competenza giuridica inerente al diritto fallimentare, che, evidentemente, deve già appartenere al professionista incaricato quale curatore (si pensi, ad esempio, al caso della applicazione della disciplina lavoristica).
Altro ambito di operatività del coadiutore potrebbe ravvisarsi con riguardo alla scienza aziendalistica, in relazione agli specifici e secondari adempimenti, di tipo amministrativo ed organizzativo, inerenti alla gestione del personale, allorquando la società fallita versi nella condizione di esercizio provvisorio dell'impresa.
Infine, dal confronto tra il diniego nettamente espresso dal provvedimento reclamato, secondo il quale gli adempimenti fiscali sono “attività che il curatore può svolgere direttamente” (e che pertanto direttamente deve anche svolgere) e la motivazione, di segno opposto, del Tribunale, emerge la più ampia considerazione del nesso di strumentalità insito nella attività riservata al coadiutore rispetto a quella rimessa al curatore, del quale nesso deve tenersi conto onde evitare di ridurre la figura del coadiutore a quella dell'esperto che, in varie configurazioni (ma essenzialmente nelle forme del consulente tecnico d'ufficio e del perito) arricchiscono, senza peraltro esaurirla, la composita schiera degli ausiliari degli organi di giustizia.

Conclusioni

I parametri individuati dal Tribunale in ordine alla nomina del coadiutore appaiono in conclusione ispirati ad una condivisibile impostazione confermata, come già accennato, dalla considerazione sistematica della disciplina fallimentaristica.
Si vuol dire, più precisamente, che la decisione, in primo luogo, fornisce elementi per una distinzione tra le funzioni del curatore (scorporabili in necessarie oltre che fondamentali, da un lato, e complementari oltre che secondarie, dall'altro); in secondo luogo, considera adeguatamente il dato empirico, ovvero l'ipotesi in cui il curatore fallimentare manchi di un'abilità che potrebbe anche possedere. Sotto quest'ultimo profilo favorisce, mediante la possibilità di nomina del coadiutore, la più proficua attività gestoria da parte del curatore laddove la procedura concorsuale sia caratterizzata da adempimenti specialistici, ed ancor più quando si riscontri complessità o particolare quantità di compiti da svolgere.
Naturalmente, a fronte della possibilità che il curatore ricorra al coadiutore per adempimenti tecnici comunque ascrivibili all'ambito delle sue funzioni, il Tribunale, richiamando l'art. 32, comma 2, l. fall., evidenzia l'equilibrio sotteso a tale scelta interpretativa, che, se per un verso produce esborso evitabile alla procedura, per altro verso scongiura il rischio di pregiudizi più o meno rilevanti attraverso l'opera di un tecnico, il cui costo, comunque, sarà sopportato soltanto in parte dalla procedura, poiché graverà pure sul curatore.
Perplessità destava invece la motivazione del provvedimento del Giudice Delegato, come riportata nel decreto in commento: sembrerebbe, infatti, che la ragione del diniego, secondo cui “si tratta di attività che il curatore può svolgere direttamente”, presupponesse l'implicito convincimento che possa nominarsi un coadiutore soltanto ove vi sia diversità di abilità tecnica del coadiutore rispetto alla funzione di cui, latu sensu, è investito il curatore.
Ciò vanificherebbe la distinzione, di matrice legislativa, tra la figura del coadiutore contemplata dalla disciplina fallimentare e quella del consulente tecnico, prevista dal codice di procedura civile, e di cui il curatore, com'è noto, si avvale per fini non direttamente correlati alla sua funzione, quali l'assistenza tecnica in procedimenti giudiziali in cui la curatela è parte.
Ritenere poi che il coadiutore possa comunque possedere scienza tecnica sottesa alla funzione del curatore, risponde al significato etimologico del verbo utilizzato, essendo reso l'ausilio, di norma, pure nell'ambito della sfera di competenza dell'ausiliato.
D'altra parte, i principi evincibili dal decreto in commento potrebbero, in concreto, innescare meccanismi inaccettabili, ovvero il ricorso spropositato ai coadiutori fiscali in tutti i casi in cui il curatore nominato non sia un commercialista con accesso ai sistemi informativi del Registro delle Imprese (per inviare le relazioni periodiche ex art. 33, comma 5, l. fall.) e dell'Agenzia delle Entrate (per la denuncia e variazione IVA, dichiarazioni fiscali, certificazioni dei sostituti di imposta).
Unica àncora di salvezza è, in un simile contesto, il buon senso impiegato dal curatore nello svolgimento dell'incarico, sia al fine di ridurre al minimo le ipotesi di esautoramento dei compiti inerenti la sua funzione, sia per evitare duplicazioni di compensi: poiché se il compenso del coadiutore grava in parte su quello finale del curatore è pur vero che, per altra parte, grava sulla procedura.
Il criterio di ragionevolezza di cui tener conto potrebbe incentrarsi sulla rilevanza, con riguardo alla specifica procedura di fallimento, della competenza periferica, la quale dovrebbe essere di significativa esplicazione per poter costituire oggetto di ausilio tecnico.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In giurisprudenza si segnalano, anche sulla distinzione tra coadiutore e consulente tecnico: Cass. Civ., sez. II, 9 maggio 2011, n. 10143, in DirittoeGiustizia 2011; Cass. Civ., sez. I, 23 marzo 1996, n. 2572, in Giust. civ. Mass. 1996, 419, Fallimento 1996, 773, Cass. Civ. sez. I, 13 dicembre 1980 n. 6453, in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 12. Per spunti di riflessione in dottrina, cfr.: M. Gramatica, sub art. 32 l.f., in Pajardi, “Codice del Fallimento” ( VI ed. a cura di M. Bocchiola - A. Paluchowski), Giuffrè, 2009, 399 e ss.; D. Scano, “Il Curatore”, in Trattato di Diritto fallimentare, diretto da V. Buonocore ed A. Bassi, vol. II, Cedam, 2010, 117 e ss.; F. Serao e M. Ruvolo, “Il Curatore”, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, vol. I, Utet 2009, 307 e ss..

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