Le cause di non imputabilità del ritardo nell’insinuazione ultratardiva

Simona Brambilla
03 Aprile 2012

Il rimedio previsto dal legislatore per l'impugnazione delle decisioni adottate in sede di verifica dei crediti (tempestiva o tardiva) è sempre, anche nel caso in cui il Giudice Delegato dichiari l'inammissibilità del ricorso, quello disciplinato dall'art. 98 e ss. l. fall. e non il reclamo di cui all'art. 26 l. fall. relativo ai provvedimenti assunti dal Giudice Delegato nell'ambito delle attività amministrative di autorizzazione e controllo.
Massima

Il rimedio previsto dal legislatore per l'impugnazione delle decisioni adottate in sede di verifica dei crediti (tempestiva o tardiva) è sempre, anche nel caso in cui il Giudice Delegato dichiari l'inammissibilità del ricorso, quello disciplinato dall'art. 98 e ss. l. fall. e non il reclamo di cui all'art. 26 l. fall. relativo ai provvedimenti assunti dal Giudice Delegato nell'ambito delle attività amministrative di autorizzazione e controllo.

L'art. 101 l. fall. non indica l'omissione dell'inoltro dell'avviso a tutti i creditori previsto nell'art. 92 l. fall. quale specifica causa di esclusione dell'imputabilità del ritardo nel quale sia incorso il creditore nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, con la conseguenza che non può ravvisarsi un nesso di necessaria consequenzialità tra la suddetta omissione e la non imputabilità del ritardo, dovendosi valutare caso per caso ed in concreto se il creditore sia stato posto in condizione di esercitare effettivamente la pretesa di partecipazione al concorso nella pienezza dei diritti e facoltà accordate dalle regole del procedimento.

Il caso

Innanzi al Tribunale di Treviso viene presentato un ricorso ex art. 98 l. fall. da parte di un creditore, il cui credito, provato nell'an e nel quantum, è stato escluso in sede di verifica crediti, perché la domanda è stata presentata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall. ed il ritardo è stato ritenuto dal Giudice Delegato non giustificato.
Il Curatore si costituisce in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'opposizione perchè, a suo dire, avverso i provvedimenti del Giudice Delegato che dichiarano l'inammissibilità dell'insinuazione sarebbe esperibile il solo rimedio di cui all'art. 26 l. fall.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso riporta all'attenzione due principali questioni:
1. l'inammissibilità del procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. a fronte di un provvedimento del Giudice Delegato finalizzato comunque a definire la platea dei creditori ammessi al concorso e quindi ad incidere sui loro diritti;
2. la non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva di cui all'art. 101 l. fall.
Con riferimento al primo punto, il Tribunale di Treviso ha valutato corretto l'utilizzo dell'opposizione ex art. 98 l. fall., in quanto la richiesta del creditore atteneva ad una modifica della situazione debitoria cristallizzata in sede di verifica crediti e tale modifica incideva sul diritto di partecipazione del creditore al concorso. Il Tribunale di Treviso ha quindi disatteso l'eccezione del curatore, secondo cui avrebbe dovuto essere proposto il reclamo ex art. 26 l. fall., osservando che tale rimedio concerne la generalità dei provvedimenti “gestori” del Giudice Delegato, per i quali non sia previsto un diverso mezzo di impugnazione, come appunto nel caso dell'art. 98.
Con riferimento al secondo punto, il Tribunale di Treviso ha ritenuto che la mancata comunicazione ex art. 92 l. fall. da parte del curatore al creditore ricorrente non sia elemento da solo sufficiente per affermare la scusabilità del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva di insinuazione ex art. 101 l. fall. Secondo il Tribunale, infatti, non è possibile ravvisare un nesso di necessaria consequenzialità tra l'omissione dell'avviso ex art. 92. e la non imputabilità del ritardo, dovendosi di volta in volta valutare se il creditore sia stato posto comunque in grado di esercitare il diritto di partecipare al concorso.
Proprio alla luce delle circostanze concrete, tuttavia, il Tribunale, nonostante l'assenza della comunicazione ex art. 92 l. fall., ha disatteso la tesi della Curatela, secondo la quale il creditore sarebbe stato posto in grado di conoscere l'esistenza della procedura fallimentare in virtù dell'invio di una e-mail ad un dipendente del creditore (istituto di credito) che conteneva la richiesta di produzione di documentazione (estratti di c/c della società fallita). Per il Tribunale di Treviso, il fatto che la comunicazione del Fallimento fosse pervenuta ad un dipendente della banca dai poteri non meglio individuati non sarebbe valso ad integrare la imputabilità del ritardo al creditore.
Il Tribunale ha affermato in definitiva il principio per cui, in generale, ogni soggetto coinvolto nel fallimento deve e può fare legittimo affidamento nel corretto assolvimento, da parte degli organi della procedura, degli adempimenti che sono imposti dalla legge, e tra di essi, con riferimento all'operato del curatore, dell'inoltro dell'avviso ex art. 92 l. fall. a tutti i creditori.

Le osservazioni

Se il profilo dell'individuazione dello strumento con cui impugnare la decisione che dichiara non ammissibile l'insinuazione “ultratardiva” (ricorso in opposizione ex art. 98 e non reclamo ex art. 26), presenta ormai un modesto interesse interpretativo alla luce della vasta giurisprudenza esistente sul punto, di ben maggiore rilevanza è, invece, il secondo profilo affrontato dalla decisione, quello della individuazione dei parametri di non imputabilità del ritardo nella insinuazione al passivo.
Particolarmente pregnante è l'affermazione del principio per cui la mancata comunicazione ex art. 92 l. fall. da parte del curatore ai creditori non è elemento sufficiente per giustificare il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione ultratardiva.
Si deve tuttavia osservare che, nel caso in esame, se da un lato il tribunale esclude che l'omissione dell'avviso ex art. 92 comporti automaticamente la non imputabilità del ritardo, tuttavia dall'altro lato finisce per considerare giustificato il ritardo derivante da una comunicazione non adeguata in quanto indirizzata ad un soggetto non deputato a rappresentare il creditore stesso, e a ricevere comunicazioni a suo nome. In sostanza una simile comunicazione non é stata ritenuta idonea ad integrare quella conoscenza di fatto del fallimento, che probabilmente avrebbe reso non giustificato il ritardo al di là del profilo dell'omissione dell'avviso ex art. 92 l. fall.

Le questioni aperte

Il provvedimento del Tribunale di Treviso, chiarito l'oggetto del ricorso in opposizione ex art. 98 l. fall. rispetto all'oggetto del reclamo ex art. 26, pone all'attenzione il problema ancora dibattuto della individuazione delle cause di non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda ultratardiva ex art. 101 l. fall..
L'alternativa che sembra profilarsi a livello teorico è se la non imputabilità possa essere ricollegata alla mera non conoscenza della pendenza della procedura fallimentare, o se invece il ritardo non imputabile sia quello determinato da un impedimento o un ostacolo che precluda al creditore la presentazione di una insinuazione tempestiva.
In quest'ordine di idee non risulta ancora chiarito il ruolo che assolve la pubblicità legale data alla sentenza dichiarativa di fallimento, e il suo rapporto con l'avviso che il curatore deve inviare ai creditori ai sensi dell'art. 92 l. fall., anche se, alla luce delle pronunce edite, sembra in realtà prevalere nei fatti l'opinione che ravvisa nell'omissione di tale avviso una ragione di per sé idonea a giustificare il ritardo, salva la prova che il creditore abbia aliunde saputo del fallimento.
Nel caso in cui il creditore sia venuto comunque a conoscenza del fallimento resta salva, naturalmente, la valutazione in concreto della giustificatezza del ritardo in relazione alla data dell'acquisita conoscenza e alla data di presentazione della domanda.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con riferimento ai crediti tributari, non ha condiviso l'assunto secondo cui non potrebbe ritenersi colpevole il comportamento dell'amministrazione finanziaria e del concessionario della riscossione che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli, dovendosi invece ritenere, così come per tutti gli altri creditori, che l'amministrazione finanziaria debba rispettare il limite temporale dei 12 mesi previsto dalla legge fallimentare.
Rimane poi in ogni caso indiscutibile che la ricorrenza di una causa di non imputabilità del ritardo debba essere valutata nel contradditorio tra le parti, e che quindi non sia possibile la declaratoria di inammissibilità adottata de plano, senza consentire al creditore ed al curatore di confrontarsi sul punto.

Conclusioni

Se il primo dei principi affermati dalla decisione in esame appare ampiamente condivisibile, più opaca è la seconda delle affermazioni contenute nel decreto, considerato anche che il Tribunale, nel disattendere una eccezione del Curatore (quella relativa alla idoneità della comunicazione con richiesta di invio documenti), sembra avere in parte neutralizzato la regola secondo cui non è il curatore a dover dimostrare la imputabilità del ritardo, ma è il creditore a dover dare prova del fatto impeditivo che lo renderebbe giustificato. Una volta negato valore decisivo all' omissione dell'avviso ex art. 92 l. fall., infatti, sarebbe rimasto in teoria ancora in capo al creditore l'onere di giustificare il proprio ritardo.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Le norme applicabili sono i più volte citati artt. 26, 98 e 101 l. fall., sui quali, in generale, cfr. Mantovani, Art. 26 L.F. e Zoppellari, Art. 98 L.F., entrambi in Ferro, La legge Fallimentare – Commentario, Padova, 2011; F. Lamanna, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Ipsoa, 2006; Pajardi, Il Codice del fallimento, Giuffrè Editore, 2009.
Quanto alla giurisprudenza sulla non imputabilità del ritardo, di notevole rilevanza Cass. 11 ottobre 2011 n. 20910, la quale ha precisato che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza di ammissione del credito non può valutarsi in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare, ma deve essere limitata alle sole ipotesi in cui il creditore, pur a conoscenza della procedura fallimentare, si trovi nell'impossibilità per cause di forza maggiore o per altre circostanze a lui non imputabili a non poter presentare nei termini la domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Adde App. Torino, 21 giugno 2011, in Fall., 2011, 1248; Trib. Milano, 3 febbraio 2010; Trib. Taranto, 8 maggio 2009, in Fall., 2010, 120.
Quanto ai mezzi per impugnare i provvedimenti emessi in sede di verifica del passivo, la tesi disattesa dal Tribunale di Treviso sembra invece recepita da Trib. Verbania 10 febbraio 2011, sia pure sotto un particolare profilo: secondo tale pronuncia, infatti, è da considerare ammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del Giudice Delegato che ha dichiarato improcedibile ex art. 101 l. fall., comma 4, la domanda tardiva di credito presentata oltre il termine dei 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, in quanto oggetto del reclamo non sarebbe stata nel caso considerato la richiesta di ammissione del credito, ma la richiesta di revoca del provvedimento del Giudice per omessa fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 95 l. fall.

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