Termine per l'opposizione al passivo in caso di omessa comunicazione da parte del curatore

02 Settembre 2015

In tema di opposizione allo stato passivo, in difetto di comunicazione ex art. 97 l. fall. da parte del curatore, è applicabile la disciplina dell'art. 327 c.p.c., e quindi il creditore che intenda proporre opposizione dovrà farlo nel termine di sei mesi dalla data di deposito dello stato passivo.
Massima

In tema di opposizione allo stato passivo, in difetto di comunicazione ex art. 97 l. fall. da parte del curatore, è applicabile la disciplina dell'art. 327 c.p.c., e quindi il creditore che intenda proporre opposizione dovrà farlo nel termine di sei mesi dalla data di deposito dello stato passivo.

Il caso

Avanti il Tribunale di Roma veniva presentata opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo per ottenere la riforma del provvedimento con il quale il Giudice delegato aveva rigettato la domanda tardiva di insinuazione ex art. 101 l. fall. presentata da una dipendente della società fallita.
Alla prima udienza il procuratore della ricorrente precisava che la sua assistita non aveva ricevuto la comunicazione ex art. 97 l. fall. e che essa aveva avuto conoscenza solo fortuita del provvedimento di rigetto della propria domanda e dell'esecutività dello stato passivo.
Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione tardiva e, come tale, ne ha dichiarato l'inammissibilità motivandola con il fatto che lo stato passivo delle domande tardive era stato dichiarato esecutivo con decreto in data 27 giugno 2012, mentre il ricorso per opposizione era stato depositato in data 31 maggio 2013 e quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.

La questione

La pronuncia in esame si occupa della questione relativa all'individuazione del termine per proporre opposizione allo stato passivo qualora il curatore non abbia provveduto alla comunicazione prevista dall'art. 97 l. fall..

La soluzione giuridica

Al problema il Tribunale di Roma fornisce una soluzione in linea con il generale indirizzo della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale, a seguito della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il creditore che intenda proporre opposizione ex art. 98 l. fall., nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione ex art. 97 l. fall., è esonerato dall'osservanza del termine perentorio ex art. 99, comma 1, l. fall. per il deposito del ricorso (né del resto potrebbe osservarlo perché lo stesso decorre proprio dalla comunicazione di cui sopra), ma rimane soggetto al rispetto del termine decadenziale di sei mesi dal deposito del provvedimento, in virtù di quanto disposto dall'art. 327 c.p.c. per la proposizione dei mezzi di impugnazione ordinaria, applicabile anche al caso di specie.
La decisione del Tribunale di Roma, infatti, riconosce portata generale al principio sancito dall'art. 327 c.p.c. affermandone la sua applicazione diretta anche in ambiti diversi da quelli espressamente menzionati, come in materia fallimentare con riguardo ai provvedimenti decisori del giudice delegato.
Tale soluzione trova ragione nell'esigenza di assicurare certezza e stabilità al provvedimentopronunciato dal giudice delegato nella fase di formazione dello stato passivo, pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell'art. 26, comma 4, l. fall. che dispone che il reclamo contro i decreti del giudice delegato, non comunicati o non notificati, debba essere proposto nel termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento stesso in cancelleria.
Del resto, osserva il Tribunale, anche prima della riforma della legge fallimentare e dell'introduzione del nuovo disposto dell'art. 26 l. fall., le esigenze di certezza e di stabilità erano tutelate con l'applicazione giurisprudenziale, anche in ambito fallimentare, del principio generale sancito dall'art. 327 c.p.c.

Osservazioni

Per meglio inquadrare la questione è utile ripercorrere l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia.
Il vecchio testo dell'art. 98 l. fall. disponeva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potevano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile 1986 n. 102, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, laddove prevedeva il decorso del termine dalla data di deposito dello stato passivo e non dalla ricezione della comunicazione che, di tale deposito, ne doveva fare il curatore secondo il già previsto dettato dell'art. 97, comma 3, l. fall.
La riforma, disponendo che il termine di trenta giorni per proporre opposizione decorra dalla comunicazione di cui all'art. 97 l. fall., ha quindi codificato la soluzione cui si era già giunti in precedenza a seguito della sopra citata sentenza.
In caso di mancata comunicazione da parte del curatore, vigente la precedente disciplina, appariva pacifica l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c..
L'applicazione analogica di quella norma rispondeva alla necessità di garantire certezza e stabilità al provvedimento del giudice delegato e, vista la lacuna legislativa non colmata dalla riforma, tale esigenza tuttora permane.
Oggi, però, la questione potrebbe apparire più complessa per il fatto che il nuovo disposto dell'art. 26, comma 4, l. fall. impone, indipendentemente dalle comunicazioni di cui al comma 3, che il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non possa più proporsi decorsi novanta giorni dal loro deposito in cancelleria.
Anche in questo caso la ratio della disposizione è quella di garantire certezza e stabilità ai provvedimenti del giudice delegato.
Vi è quindi chi ha invocato, per il caso in questione, l'applicabilità dell'art. 26, comma 4, l. fall. anziché dell'art. 327 c.p.c.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza, però, ritengono che la regola dell'art. 26, comma 4, l. fall. non possa avere valore per provvedimenti che non siano sottoposti a quella disciplina, come nel caso del decreto di esecutività dello stato passivo, che ha una disciplina sua propria.
Oltretutto, il termine di novanta giorni ivi indicato è parametrato al termine breve di dieci giorni, previsto per il reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato, e dunque il raccordo con il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione dell'opposizione allo stato passivo, risulterebbe chiaramente sproporzionato.
Sembra, quindi, pacifico – anche se la natura dell'opposizione al passivo come mezzo d'impugnazione è ancora assai controversa - che in caso di mancata comunicazione ex art. 97 l. fall. da parte del curatore debba applicarsi, anche oggi, il disposto dell'art. 327 c.p.c.
Infine, è bene precisare che con la modifica di tale ultima disposizione ad opera dell'art. 46, comma 17, l. 18.6.2009 n. 69, il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi e non più di un anno dalla pubblicazione della sentenza, cosicché anche il ricorso ex art. 98 l. fall. va proposto, in mancanza di comunicazione, nel termine di sei mesi dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo.

Guida all'approfondimento

In giurisprudenza, sul tema della generale applicabilità dell'art. 327 c.p.c. in materia fallimentare, si vedano: Cass. 25 marzo 2009, n. 7218; Cass. 7 settembre 2005 n. 17829; Cass. 26 agosto 2002 n. 12537; Cass. 21 aprile 1999, n. 3924; Cass. 27 agosto 1990, n. 8763; Trib. Reggio Emilia 30 maggio 1995. Sul tema specifico del termine per proporre l'opposizione allo stato passivo, come disciplinata dalla riforma, in mancanza di comunicazione del curatore cfr.: Trib. Napoli 8 gennaio 2014; Trib. Pavia 27 novembre 2013, in Fall., 2014, 681; Trib. Monza 14 gennaio 2009.
In dottrina sul tema si veda: Montanari, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, Bologna, 2010, sub. art. 99; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, sub art. 99; Baccaglini, Considerazioni in tema di opposizione allo stato passivo e termine per impugnare, in Fall., 2014, 683.
Le norme che disciplinano la tematica affrontata sono gli artt. 97, 98 e 99 l. fall. e l'art. 327 c.p.c.

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