L’incertezza del diritto ed il diritto alla certezza: il privilegio del credito artigiano

Luca Jeantet
Leonarda Martino
04 Giugno 2015

L'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, non ha natura interpretativa autentica e, pertanto, non può essere applicato retroattivamente a crediti che siano sorti prima della sua data di entrata in vigore.
Massima

L'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, non ha natura interpretativa autentica e, pertanto, non può essere applicato retroattivamente a crediti che siano sorti prima della sua data di entrata in vigore. (massima Cassazione)

Nel sistema normativo anteriore al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, dovendosi ricavare la nozione di “impresa artigiana” dai criteri generali dell'art. 2083 c.c., per la cui ricorrenza occorre valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ricevuti e, più in generale, tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia. (massima Cassazione)

Il riferimento operato dall'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., come modificato dall'art. 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, all'impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni vigenti” va inteso nel senso che il relativo privilegio possa essere accordato non solo in presenza di elementi formali (quali, ad esempio, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ed il numero massimo dei dipendenti), ma anche, e soprattutto, in presenza degli elementi sostanziali individuati dalla legge 8 agosto 1985, n. 44 (massima Tribunale)

Il caso

Una ditta individuale ed una società a responsabilità limitata presentano istanza di ammissione nello stato passivo dei rispettivi clienti falliti, chiedendo il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. In entrambe le ipotesi, il Tribunale fallimentare competente ammette il credito, ma nega il rango privilegiato per ritenuta assenza dei requisiti propri dell'impresa artigiana. Nella prima ipotesi, il Tribunale fallimentare si limita ad affermare che la natura artigiana deve escludersi, a prescindere dall'iscrizione della ditta individuale dal relativo albo, in base al volume d'affari, senza indagare ulteriori profili atti a valutare se ricorra o meno un'effettiva prevalenza del lavoro umano dell'imprenditore rispetto al capitale investito ed al lavoro di terzi, diversi dai familiari. La Suprema Corte di Cassazione boccia questo ragionamento ed annulla la decisione, demandando al Giudice del rinvio il compito d'accertare, in concreto, se la ditta individuale risponda o meno ai tratti distintivi di cui all'art. 2083 c.c. Nella seconda ipotesi, il Tribunale fallimentare conduce un'approfondita analisi delle caratteristiche soggettive ed oggettive della società istante, giungendo alla conclusione che, nonostante l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, essa non presenta i necessari requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e registra anzi, nel corso dell'esercizio in cui è maturato il credito di cui chiede l'ammissione privilegiata, valori contabili da cui è possibile desumere una rilevante prevalenza dei fattori economici, organizzativi e gestionali, sul costo del lavoro umano.

La questione giuridica e le soluzioni

I provvedimenti in commento analizzano i criteri per l'accertamento, ed il conseguente riconoscimento, del privilegio artigiano di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. e giungono alla conclusione, se pur rispetto a fattispecie rette da due regole normative differenti, per cui la sola iscrizione nell'albo istituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, non è sufficiente, essendo per contro necessario valutare altri, e più rilevanti, criteri sostanziali, con la necessaria distinzione tra fattispecie anteriori e posteriori alla modifica apportata con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Osservazioni

I provvedimenti in commento offrono lo spunto per riflettere su un tema sempre discusso e dibattuto, specie in sede di formazione dello stato passivo fallimentare oppure in sede di redazione, e successiva verifica, dell'elenco dei creditori di una procedura di concordato preventivo.
Al fine di esattamente inquadrare la questione trattata dalla Suprema Corte di Cassazione e dal Tribunale di Ravenna, è opportuno, quale primo passo, rammentare la nozione di impresa artigiana ed i tratti, soggettivi ed oggettivi, che la contraddistinguono. In linea di principio e sulla base delle indicazioni rivenienti dalla legge 8 agosto 1995, n. 443, è imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo” (articolo 2), con la precisazione che è artigiana “l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali (di cui all'articolo 4, n.d.r.), abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa” (articolo 3), che sono fissati limiti dimensionali in termini di numero di lavoratori dipendenti e di collaboratori familiari in base al tipo di attività svolta (i.e., lavoro non in serie, lavoro in serie, lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, trasposto e costruzioni edili, articolo 4), e che, ove ricorrano tutte le precedenti condizioni, l'imprenditore ha diritto di essere iscritto nell'albo delle imprese artigiane (articolo 5) secondo le formalità previste per il registro delle ditte negli artt. 47 e ss. del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, conseguendo il diritto di vedere concesse le relative agevolazioni. Quest'impresa può essere costituita nella forma di società, a condizione però che non sia fatto ricorso al modello della società per azioni oppure della società in accomandita per azioni, che la maggioranza dei soci, oppure uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo, che il lavoro rivesta funzione preminente sul capitale nel contesto dell'attività imprenditoriale e che l'ente collettivo sia iscritto nell'apposito albo (articolo 3).
Dal punto di vista codicistico, invece, l'impresa artigiana è associata alla figura del piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c., secondo cui “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
L'impresa artigiana nei termini appena descritti viene in evidenza nel sistema concorsuale in ragione della previsione di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5 c.c., il quale attribuisce privilegio generale ai crediti artigiani che afferiscano ai servizi prestati ed alle vendite di manufatti prodotti nell'esercizio dell'attività caratteristica imprenditoriale.
La norma, prima della riforma apportata dal decreto legge 9 gennaio 2012, n. 5, era oggetto di dibattito e, in particolare, di due differenti interpretazioni, accomunate dalla preliminare considerazione per cui la ratio della norma prelatizia in esame è quella di tutelare “i crediti che derivano dalla prestazione di attività lavorativa dell'artigiano …, attività destinata in ultima analisi a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore”, avendo inteso il legislatore dare attuazione al principio di cui all'art. 35 Cost. volto a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
La prima in base alla quale il diritto al privilegio artigiano doveva essere riconosciuto al credito dell'impresa avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dunque al credito di chi esercita, anche eventualmente in forma societaria e nei limiti di cui all'art. 3 della stessa legge, l'impresa personalmente e professionalmente, assumendone i relativi rischi e partecipando al processo produttivo col proprio lavoro, anche manuale. In questa prospettiva, la preminenza del lavoro sul capitale comporta che il rapporto tra il fattore lavoro ed il capitale investito nell'impresa può essere inteso non solo in senso quantitativo, con riferimento quindi alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro rispetto al volume di affari, ma anche in senso funzionale e qualitativo. Pertanto, in sede di valutazione circa il carattere artigiano o meno di un'impresa ed agli effetti del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751–bis, comma 1, n. 5 c.c., l'elemento qualitativo dà rilievo al lavoro nella sua comparazione col capitale allorché i valori numerici risultino a favore di quest'ultimo fattore produttivo, nel senso che il Giudice può assegnare la prevalenza al lavoro quando la particolare qualificazione dell'attività personale dell'imprenditore assume un significato tale da risultare il connotato essenziale dell'impresa.
La seconda in base alla quale va fatto riferimento alla definizione di impresa artigiana contenuta nell'art. 2083 c.c., con la conseguenza che la qualifica di impresa artigiana e l'attribuzione del relativo privilegio ai sensi dell'art 2751-bis, comma 1, n. 5, discende dalla natura di piccolo imprenditore e, di conseguenza, dalla prevalenza del suo lavoro rispetto al capitale investito. In linea con quest'interpretazione, l'elemento funzionale o qualitativo, perde rilievo, ed il giudizio di preminenza resta affidato essenzialmente al ruolo del rapporto quantitativo tra capitale e lavoro, quando l'oggetto dell'attività svolta dall'imprenditore, pur caratterizzata da una qualificazione professionale dello stesso, non è espressione di un'arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona che qualitativamente la caratterizza, né richiede rilevanti investimenti di capitali, potendosi svolgere a seconda dei casi tanto con elevati, quanto con modesti capitali. Ed infatti, ove difetti l'elemento costituito dalla particolare professionalità dell'imprenditore, l'impresa resta pur sempre nell'area delle imprese artigiane quando abbia ad oggetto un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia. E ciò in quanto, nelle intenzioni del legislatore, la ratio sottesa all'art. 2571-bis, comma 1, n. 5, è essenzialmente quella di riconoscere al piccolo imprenditore, che trova nel proprio lavoro il mezzo di sussistenza, una tutela simile a quella riconosciuta al lavoratore subordinato e ad alcune categorie di lavoratori autonomi. Se tutto ciò è vero, è anche vero, nella prospettiva in esame, che l'art. 2083 c.c. non stabilisce limiti dimensionali per l'impresa artigiana, limitandosi ad indicare quale requisito essenziale la citata prevalenza del lavoro proprio rispetto il capitale investito. Di qui, la possibilità di recuperare questi limiti dall'art. 1 l. fall. (dove sono stabiliti i limiti di capitale investito per € 300.000,00, di volume di affari raggiunto per € 200.000,00 e di debiti accumulati per € 500.000,00), potendosi concludere nel senso che l'artigiano o l'impresa artigiana non soggetta a fallimento gode sicuramente del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n 5, mentre non è sempre vero il contrario.
Nel contesto appena descritto era, comunque, certo e condiviso che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane avesse semplice valenza certificativa, spettando al Giudice il compito di verificare la sussistenza, in concreto, dei requisiti qualitativi di “prevalenza del lavoro” rispetto al “capitale investito”, ritenuti essenziali ai fini del riconoscimento, anche all'artigiano, dello status di “piccolo imprenditore” ai sensi della legge fallimentare; con il che, la definizione di impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 rilevava ai soli fini della concessione delle agevolazioni regionali previste in favore delle imprese artigiane, ma non nei rapporti tra privati, nei quali si deve avere riguardo al diverso modello di impresa artigiana previsto dall'art. 2083 c.c., senza poter da sé sola valere, neppure quale presunzione iuris tantum della natura artigiana dell'impresa, ai fini dell'applicazione dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c..
Il quadro normativo è recentemente mutato per effetto dell'art. 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, in conseguenza del quale è stato introdotto un inciso all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5 c.c., secondo cui oggi godono del privilegio generale sui beni mobili i crediti dell'impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti”.
La Relazione illustrativa ha chiarito che il legislatore ha così voluto raccordare la disciplina detta dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che, per stabilire la natura artigiana di un determinato credito, deve farsi ora riferimento alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che costituisce la specifica normativa di settore, e non in più all'art. 2083 c.c.
La prima questione interpretativa concerne la verifica della natura retroattiva oppure irretroattiva della nuova previsione contenuta nell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5 c.c.
La Suprema Corte, al riguardo, precisa che questa norma, come modificata dall'art. 36 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, non ha natura interpretativa autentica e, pertanto, non può essere applicata retroattivamente a crediti che siano sorti prima della sua data di entrata in vigore. E la statuizione deve senz'altro ritenersi condivisibile, giacché, come noto, il privilegio è ragione legittima di prelazione accordata dalla legge in considerazione della causa del credito (artt. 2741 e 2745 c.c.) o, come specificato in dottrina, dello “scopo pratico del credito” o della “giustificazione economica dell'istituto”. Dal tenore testuale dell'art. 2745 c.c. si sono tradizionalmente fatti derivare i principi di legalità e tipicità dei privilegi. “Legalità” nel senso che solo la legge può, in relazione alla causa di un determinato credito, accordare un privilegio, così derogando al fondamentale principio della par condicio creditorum. “Tipicità” nel senso che i privilegi sono soltanto quelli espressamente previsti dalla legge. L'applicazione di questi principi porta necessariamente alla conclusione del carattere eccezionale delle norme istitutive dei privilegi, che, pertanto, non sono suscettibili di applicazione analogica, come ritenuto da dottrina e giurisprudenza unanimi in ossequio al disposto dell'art. 14 delle Preleggi. Con il che, deve ritenersi che le norme istitutive di privilegi sono eccezionali e quindi applicabili solo alle fattispecie da esse direttamente regolate, senza che occorra una deroga espressa per poterle disapplicare a fattispecie diverse. In ogni caso, per definizione, la natura eccezionale di tali norme non consente una loro applicazione analogica, la quale peraltro presupporrebbe anche l'esistenza di una lacuna, che certamente non può rinvenirsi solo per il fatto che la legge non attribuisca un privilegio ad un certo credito, essendo questa una condizione ordinaria rispetto alla quale, appunto, l'attribuzione di un privilegio ha carattere di jus singulare. Risulta così confermato che il novellato art. 2751-bis, comma 1, n. c.c. non potrà essere applicato retroattivamente a crediti che siano sorti prima della sua data di entrata in vigore.
Ciò detto, occorre chiedersi se, alla luce del novellato disposto dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., il riferimento alla disciplina speciale significhi, ai fini del riconoscimento del relativo privilegio, sufficienza della sola iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha natura costitutiva ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Al riguardo, il Tribunale di Ravenna esclude, in via di principio, che quest'ultima iscrizione possa bastare per dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta e quindi del credito insinuato, essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza, con riferimento all'epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione, di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell'impresa come artigiana, come stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443; e ciò in linea con l'insegnamento della, Corte costituzionale, secondo la quale “l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge–quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane l'illegittimità”.
Oggi come in passato, dunque, e secondo quest'interpretazione, sebbene l'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. preveda che godono del privilegio generale sui beni mobili i crediti dell'impresa artigiana “definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti” e sebbene la legge 8 agosto 1985, n. 443 consenta l'iscrizione all'albo ad imprese aventi determinate caratteristiche, quest'iscrizione resta condizione necessaria, ma non sufficiente per il riconoscimento del privilegio richiesto. Così che permane demandata al sindacato del Giudice la valutazione circa la sussistenza delle condizioni, ricorrenti le quali un'impresa possa essere definita “artigiana” e beneficiare del privilegio.
Questa conclusione potrebbe destare, almeno in prima battuta, qualche dubbio in considerazione del fatto che la soluzione adottata dal Tribunale di Ravenna potrebbe rendere incerte ed instabili situazioni che sono invece certe e stabili in base alla disciplina speciale applicabile. In altre parole, è lecito chiedersi se sia davvero corretto che il Giudice possa negare il privilegio a chi abbia visto iscrivere il proprio nome nell'albo delle imprese artigiane e, per questo motivo, abbia dimostrato il possesso di tutti i relativi requisiti, andando così a verificare ed eventualmente sindacare un'attività di controllo che è già stata svolta proprio in base alle disposizioni speciali che oggi l'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. fa espressamente salve. Così facendo è evidente che quanto è certo in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, diventa incerto in base al codice civile applicato nel contesto concorsuale della verifica dello stato passivo fallimentare oppure di formazione dell'elenco dei creditori di una procedura di concordato preventivo. Occorre allora chiedersi se questa oggettiva instabilità sia conforme al sistema normativo nel quale viene in evidenza. La risposta dovrebbe essere affermativa, e quindi in linea con quanto statuito dal Tribunale di Ravenna, giacché il provvedimento di iscrizione di un imprenditore artigiano al relativo albo è un atto amministrativo sempre disapplicabile da parte del Giudice ordinario, le regole dettate dalla legge fallimentare devono ritenersi oggetto di applicazione necessaria, la ripartizione delle somme ricavate da un fallimento o da un concordato preventivo devono avvenire nel rispetto dell'ordine legale delle prelazioni, non è ammissibile che si attribuisca un privilegio generale sulla base di una sola indagine amministrativa con abdicazione del potere di verifica esercitato nei confronti della generalità degli altri creditori e, in ultima analisi, è possibile comprimere il diritto di soddisfazione del ceto creditorio chirografario solo a favore di chi, indipendentemente da una qualifica amministrativa, presenti concretamente i tratti (soggettivi ed oggettivi) artigiani.
Fermo questo profilo, merita verificare se le indagini da condursi al cospetto del novellato art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. siano differenti rispetto a quelle che sono state condotte prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 del decreto legge 9 gennaio 2012, n. 5.
La risposta non può che essere affermativa, giacché il riferimento alle disposizione speciali non consente più di riferirsi alla previsioni di cui all'art. 2083 c.c., dovendosi unicamente avere riguardo alle previsioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e in particolare al solo parametro, fissato dal suo articolo 2, della prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore artigiano nel processo produttivo da cui scaturisce il credito di cui è reclamata l'allocazione privilegiata. Ma, procediamo con ordine e valutiamo, nel dettaglio, quali sono gli specifici elementi da indagare e, soprattutto, le specifiche allegazioni che deve offrire colui che chieda il riconoscimento del privilegio artigiano, posto che, oggi, come in passato – nonostante le istanze, da più parti avanzate, di certezza del diritto e di riduzione del sindacato giurisdizionale – l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è un requisito non sufficiente ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.. Al riguardo, vengono anzi tutto in evidenza due requisiti soggettivi, vale a dire la titolarità di una sola impresa e la partecipazione personale del titolare dell'impresa al processo produttivo (nel senso che “imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dell'impresa artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”), cui si aggiungono due requisiti oggettivi, vale a dire che l'imprenditore eserciti un'attività artigiana (nel senso che “oggetto dell'impresa artigiana deve essere un'attività volta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi (escluse le attività agricole, le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”) e la sua struttura complessiva rispetti determinati limiti dimensionali, a seconda di quale sia l'oggetto dell'attività artigiana.
In questo contesto, occorre domandarsi se sia ancora necessario, alla luce del novellato disposto dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., la sussistenza e la dimostrazione dell'ulteriore requisito oggettivo della prevalenza del lavoro umano sul capitale investito. Ora, se si considera che la norma richiama le disposizioni speciali, dunque la legge 8 agosto 1985, n. 443, e che queste esplicitano la necessità della prevalenza del lavoro umano sul capitale investito soltanto per l'impresa artigiana esercitata in forma societaria (art. 3, comma 4), la risposta dovrebbe essere che oggi occorre distinguere tra artigiano individuale ed artigiano collettivo, valendo solo per il secondo il requisito oggettivo in questione. E la distinzione proposta trova giustificazione non solo nel dato letterale della legge 8 agosto 1985, n. 443, ma anche, e soprattutto, nel dato sostanziale per cui solo in presenza di un ente collettivo (che sia naturalmente diverso da una società per azioni o da una società in accomandita per azioni) è ragionevole accertare la prevalenza del fattore umano rispetto al diverso fattore economico. Del resto, la prevalenza del primo sul secondo, ove fosse ancora rilevante com'è stata tradizionalmente ritenuta in base al parametro valutativo di cui all'art. 2083 c.c., rischierebbe di non essere coerente con il sistema normativo di riferimento e di portare alla negazione del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c. in casi in cui dovrebbe essere invece riconosciuto. Per rendersi conto di ciò va considerato che il requisito oggettivo della prevalenza del lavoro sul capitale si traduce sostanzialmente in un calcolo matematico (che richiede un'estrapolazione dei dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali relativi ai costi effettivi del personale dipendente, la determinazione di un compenso figurativo per remunerare il lavoro apportato nel processo produttivo dal titolare o dai soci e, da ultimo, un confronto con l'ammontare degli investimenti di capitale) e che questo calcolo risulta fallace, specie nei confronti di artigiani individuali, tutte le volte in cui si sia in presenza di produzioni che utilizzano materie prime ad alto costo (ad esempio, l'orafo od il conciatore di pelli) e nelle quali il costo del capitale impiegato potrebbe essere maggiore del costo del lavoro, così penalizzando l'impresa che, nonostante i numeri di riferimento, potrebbe essere comunque caratterizzata da un elevato apporto di lavoro del titolare e dei suoi collaboratori nel processo produttivo.
Di qui, la possibilità di concludere, in coerenza con il novellato disposto dell'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c., che il riconoscimento del privilegio artigiano impone d'accertare, da un punto di vista oggettivo, la sola prevalenza del lavoro dell'imprenditore artigiano nel processo produttivo da cui è scaturito il credito, salvo che quest'imprenditore eserciti la propria attività in forma societaria, dovendosi, in questo caso, verificare anche il concorrente profilo economico della prevalenza del fattore umano sul fattore capitale. In questa prospettiva, le allegazioni di colui che richieda il riconoscimento del privilegio artigiano avranno ad oggetto il certificato di iscrizione al relativo albo, le fatture relative al credito vantato, il numero delle persone impiegate nell'anno in cui è sorto il credito e l'autocertificazione, eventualmente supportata da dichiarazioni di terzi, della prevalenza dell'attività del titolare dell'impresa nel processo produttivo, dovendosi aggiungere, qualora quest'impresa sia costituita in forma societaria ed a seconda dei casi, anche la copia della dichiarazione dei redditi, del bilancio, della dichiarazione annuale IVA e del libro cespiti ammortizzabili.

Conclusioni

L'accertamento, ed il conseguente riconoscimento, del privilegio artigiano di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c non può dipendere dalla sola iscrizione nel relativo albo, ma impone, nella disciplina anteriore al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ed in coerenza con la previsione di cui all'art. 2083 c.c., di valutare altri, e più rilevanti, criteri quali l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ricevuti e, più in generale, tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia, mentre, nella disciplina posteriore al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 ed in coerenza con istituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, richiede d'accertare, da un punto di vista oggettivo, la sola prevalenza del lavoro dell'imprenditore artigiano nel processo produttivo da cui è scaturito il credito, salvo che quest'imprenditore eserciti la propria attività in forma societaria, dovendosi, in questo caso, verificare anche il concorrente profilo economico della prevalenza del fattore umano sul fattore economico.

Minimi riferimenti giurisprudenziali e bibliografici

Sull'impresa artigiana in forma societaria e sui relativi limiti: Cass. 31 maggio 2011, n. 12013; Cass. 8 novembre 2006, n. 23795; Trib. Milano, 14 giugno 2003, n. 6885; Trib. Milano, 4 novembre 2000, n. 12582. Sull'irrilevanza della sola iscrizione all'albo delle imprese artigiane al fine del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 5, c.c.: Corte Cost. 24 luglio 1996 n. 307; Cass. 4 luglio 2012, n.11154; Cass., 6 ottobre 2005, n.19508; Cass. 29 agosto 2003 n.12702; Cass. 21 dicembre 2002, n.18235; Cass. 28 marzo 2001, n.4555; Cass. 3 novembre 2000, n.14365; Cass. 22 settembre 2000, n.12548; Cass. 29 maggio 2000, n.7065; Trib. Bologna, 10 aprile 1984, in Foro Padano, 1985, I, 258. Sulla possibilità per il Giudice di verificare, in concreto, i requisiti qualitativi di “prevalenza del lavoro” rispetto al “capitale investito”, ricorrendo alla legge quadro per accertare se si sia in presenza di un'impresa artigiana: così, Cass., 26 agosto 2005, n. 17396; Cass. 22 ottobre 2004, n.20640, Cass. 28 marzo 2001, n.4455; Cass. 22 dicembre 2000, n.16157. Sul riconoscimento del privilegio artigiano in base all'art. 2083 c.c.: Cass. 2 giugno 1995, n. 6221. Sui privilegi in generale e sulla loro natura eccezionale: in giurisprudenza, Cass., 26 agosto 2005, n. 17396; Cass., 29 ottobre 1994, n. 8930; Cass., SS.UU., 6 maggio 1993, n. 5246; Cass., 14 aprile 1992, n. 4549; Cass. 27 febbraio 1990, n. 1510; Cass., 21 ottobre 1980, n. 5640; Trib. Genova, 26 luglio 1989, in Giur. comm., 1990, II, 650; Cass., 24 gennaio 1995, n. 840; in dottrina, PATTI, I privilegi, in Tr. di dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, XLIX, Milano, 2003, 17 e ss.; MIGLIETTA-PRANDI, I privilegi, in Giur. sistematica di dir. civ. e comm., fondata da W. Bigiavi, Torino, 1995, 17 e ss.; TUCCI, I privilegi, in Tr. di dir. priv., diretto da P. Rescigno, XIX, Torino, 1995, 457; CICCARELLO, Privilegio (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, 1986, 726.

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