Bene in locazione finanziaria e regime delle spese di custodia in caso di fallimento dell’utilizzatore

Marco Nicolai
13 Maggio 2015

Le spese di custodia di beni di cui la società fallita dispone quale utilizzatrice in forza di locazione finanziaria sono a carico della terza società locatrice per il periodo successivo alla comunicazione di cui all'art. 97 l. fall. di accoglimento del ricorso per rivendicazione e per restituzione di beni, proposto ai sensi dell'art. 103, l. fall., nonché a seguito della comunicazione di deposito dei beni stessi effettuata ex art. 1214 c.c.
Massima

Le spese di custodia di beni di cui la società fallita dispone quale utilizzatrice in forza di locazione finanziaria sono a carico della terza società locatrice per il periodo successivo alla comunicazione di cui all'art. 97 l. fall. di accoglimento del ricorso per rivendicazione e per restituzione di beni, proposto ai sensi dell'art. 103, l. fall., nonché a seguito della comunicazione di deposito dei beni stessi effettuata ex art. 1214 c.c.

Le spese di custodia anteriori alla comunicazione ex art. 97 l. fall. devono essere qualificate, ai sensi dell'art. 111, comma 3, l. fall., come spese sorte in occasione della procedura fallimentare in quanto la curatela abbia mantenuto la disponibilità dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria.

Il caso

R.C.I.B. S.A. ha concesso in locazione finanziaria a M. S.r.l. in bonis due autoveicoli. Successivamente alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima società, R.C.I.B. S.A. ha proposto, nelle forme di cui all'art. 93 l. fall., ricorso ex art. 103 l. fall. per la rivendicazione dei detti automezzi. In particolare, la società locatrice ha chiesto la restituzione dei beni nel caso in cui il Curatore non avesse inteso acquistarne la proprietà riservandosi di insinuare al passivo, ex art.72-quater, comma 3, l. fall., l'eventuale differenza fra il credito dalla medesima vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione dei beni.
Il Curatore, con comunicazione ex art. 97 l. fall. del 7 aprile 2014, ha informato R.C.I.B. S.A. dell'accoglimento del ricorso da parte del Giudice Delegato il quale ha disposto la restituzione degli automezzi gravando la società ricorrente delle spese relative alla loro custodia. Il Curatore fallimentare ha poi comunicato a R.C.I.B. S.A., in data 9 aprile 2014, il luogo ove ritirare gli autoveicoli (i.e., Istituto Vendite Giudiziarie di Novara).
Successivamente, il Direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie, con e-mail dell'11 aprile 2014, ha rappresentato a R.C.I.B. S.A. le modalità di pagamento e l'entità delle spese di custodia, quantificate in euro 1.966,76, avvertendo che non avrebbero dovuto essere corrisposte nel caso in cui i mezzi fossero stati recuperati entro la data del 30 aprile 2014. R.C.I.B. S.A. ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo l'illegittimo addebito delle spese di custodia.

Le questioni giuridiche

Il Tribunale di Novara affronta due questioni. La prima relativa alla ricostruzione giuridica della fattispecie realizzatasi fra R.C.I.B. S.A. e M. S.r.l., in seguito alla dichiarazione di fallimento di quest'ultima società, con riferimento alla disponibilità da parte del Fallimento di due autoveicoli in forza di contratto di locazione finanziaria. La seconda, di maggior interesse, ma strettamente connessa a quella precedente, che ne costituisce l'antecedente logico, attiene all'imputazione delle spese di custodia dei veicoli.
Per quanto attiene all'aspetto ricostruttivo della vicenda, in caso di locazione finanziaria l'art.72–quater, comma 1, l. fall. rinvia, per l'ipotesi di fallimento dell'utilizzatore del bene – nel caso di specie M. S.r.l. – all'art.72 l. fall., ove il comma 1 stabilisce che «l'esecuzione del contratto … rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto».
Ciò premesso, nel caso concreto, il Curatore non ha dichiarato di voler subentrare, né di volersi sciogliere dal contratto di locazione finanziaria i cui effetti sono rimasti sospesi. Per tale ragione, verosimilmente, R.C.B.I. S.A. ha promosso ricorso per rivendicazione e per restituzione delle due vetture al fine di ottenere, da un lato, lo scioglimento del rapporto contrattuale; dall'altro lato, e consequenzialmente, la restituzione dei beni ex art.72–quater, comma 2, l. fall.
L'accoglimento della domanda proposta da R.C.I.B. S.A. integra, per il Tribunale di Novara, l'implicita manifestazione del Curatore di volersi sciogliere dal rapporto contrattuale. Pertanto, la cessazione degli effetti del contratto ha determinato in capo al Curatore l'obbligazione non solo di riconsegnare i veicoli a R.C.I.B. S.A., ma anche quella di custodirli per effetto dell'art. 1177 c.c.
Il Collegio Giudicante, proseguendo nel proprio ragionamento, e avvalendosi nuovamente degli istituti sulle obbligazione in generale, riconduce la comunicazione del 9 aprile 2014, con cui il Curatore informa R.C.B.I. S.A. del luogo dove sono custodite le vetture concesse in locazione finanziaria (e cioè l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara), alla costituzione in mora di cui all'art. 1214, c.c. Tale missiva, producendo gli effetti della mora credendi di cui all'art. 1207, c.c., rappresenta, secondo il Tribunale, il momento decisivo per stabilire il regime di imputazione delle spese di custodia.

(segue) e la soluzione adottata sul regime delle spese di custodia – Con riferimento a quelle anteriori alla comunicazione con cui il Curatore indica il luogo dove i beni sono depositati (nel caso concreto la missiva del 9 aprile 2014), esse non possono essere imputate al locatore–ricorrente che ne chiede la restituzione, in quanto si tratta di spese sorte in occasione della procedura fallimentare, con la conseguenza che, avendo il Fallimento mantenuto la disponibilità dei beni fino a quella data, devono essere qualificate come prededucibili ai sensi dell'art. 111, comma 2 (rectius, comma 3), l. fall. Per quanto invece attiene alle spese di custodia dei beni successive alla detta comunicazione, queste ultime gravano sul locatore–ricorrente in restituzione ex art. 1207, comma 2 (rectius, comma 3), c.c. Invero, le spese di custodia, nella fattispecie concreta, non avrebbero dovuto nemmeno essere corrisposte qualora i due veicoli fossero stati ritirati entro la data indicata dal Direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara (i.e., 30 aprile 2014).

Considerazioni conclusive

La decisione va condivisa anche in forza della ricostruzione giuridica posta a sua fondamento.
Tuttavia, una considerazione ed una precisazione si impongono.
Per quanto attiene alla prima, forse non è decisiva l'asserzione secondo cui «nell'accoglimento della domanda di ricorso deve ritenersi implicita la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli 72 e 72–quater l.fall.». A parere di chi scrive, infatti, sebbene parte degli interpreti opini diversamente, la volontà implicita del Curatore è irrilevante, dovendosi ritenere che, se quest'ultimo avesse inteso sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, avrebbe dovuto farlo espressamente ex art.72, comma 1, l. fall. Inoltre i veicoli sono stati depositati – sebbene non sia dato conoscerne il momento esatto – presso l'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara. Tale fatto avrebbe potuto acquisire una valenza differente rispetto a quella dell'implicita volontà di sciogliersi dal contratto. Pertanto, l'accoglimento del ricorso, in forza della domanda di rivendicazione e di restituzione, determina di per sé la cessazione degli effetti del rapporto contrattuale.
La puntualizzazione attiene al deposito presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, che non pare possedere i requisiti di cui all'art. 1212, c.c. Se così è, il Curatore fallimentare, con la propria comunicazione, ha eseguito l'offerta non formale dell'art.1220 c.c., che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non tanto comporta gli effetti dell'art. 1207 c.c. sulla mora accipiendi, quanto piuttosto la liberazione del debitore (i.e., il Curatore fallimentare) dall'obbligazione – nella fattispecie concreta quella restitutoria – mediante deposito nelle forme d'uso e cioè presso il detto Istituto Vendite. In questo modo, il Curatore fallimentare ha evitato gli effetti della mora debendi; quelli della mora credendi, invece, si produrranno per il locatore - ricorrente non dal giorno del deposito, ma al momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido ex art. 1214 c.c.

Minimi riferimenti bibliografici

In giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, la pronuncia annotata costituisce un precedente e rappresenta, senza dubbio, in ambito fallimentare, un utile leading case per l'eventuale applicazione, da valutare caso per caso, ad ipotesi simili.
In dottrina, senza pretesa di esaustività, in generale sulla mora credendi, Cattaneo, Della mora del creditore, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1973, passim; Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, 413; sull'offerta secondo gli usi Cattaneo, cit., 234, ss., il quale afferma che «l'offerta nelle forme d'uso non è idonea a costituire in mora il creditore: essa autorizza soltanto l'offerente a depositare il bene dovuto e ad estinguere così il vincolo obbligatorio (purché, s'intende, il deposito sia poi accettato dal creditore o dichiarato valido dal giudice)»; Breccia, cit., 420 ss., secondo il quale «nel caso previsto dall'art.1214 difatti, per quanto sia esplicito il riferimento “agli effetti della mora”, in realtà l'offerta secondo gli usi non è sufficiente a far cadere in mora il creditore eppure costituisce egualmente, per scelta del legislatore, il primo momento di una procedura di liberazione che culmina, secondo le regole generali, con il deposito»; sull'offerta non formale C.M. Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1967, 201 ss.; sugli stessi argomenti, nella manualistica, anche per riferimenti più attuali, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2011, 590 s.; più di recente Calderai, in Aa.Vv:, Diritto civile. Norme, questioni, concetti. I., a cura di Amadio e Macario, Bologna, 2014, 414 s. In giurisprudenza, sui caratteri dell'offerta non formale, Cass., 1 aprile 1999, n.3108; Cass., 1 ottobre 1997, n.9560. Sugli effetti dell'offerta non formale Cass., 6 dicembre 2005, n. 26688.

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