Beni concessi in leasing alla fallita e revocazione del provvedimento di accoglimento della domanda di rivendica

04 Maggio 2012

Decorsi i termini per la proposizione delle opposizioni e dei mezzi d'impugnazione di cui all'art. 98 l. fall., la scoperta di false fatturazioni e dell'identità del bene oggetto di plurimi atti di disposizione integrano causa di revocazione del provvedimento di accoglimento della domanda di rivendica del bene stesso.
Massima

Decorsi i termini per la proposizione delle opposizioni e dei mezzi d'impugnazione di cui all'art. 98 l. fall., la scoperta di false fatturazioni e dell'identità del bene oggetto di plurimi atti di disposizione integrano causa di revocazione del provvedimento di accoglimento della domanda di rivendica del bene stesso.

In presenza di diverse domande di rivendica di uno stesso bene mobile oggetto di leasing finanziario, il diritto alla restituzione del bene compete al concedente che per primo abbia conseguito dal fornitore il possesso del bene poi direttamente consegnato dal fornitore stesso all'utilizzatore.

Il caso

Il provvedimento in esame è stato emesso all'esito del giudizio di revocazione del provvedimento di accoglimento di una domanda di rivendica formulata da una società finanziaria in relazione ad un bene concesso in leasing alla società fallita. Successivamente all'emissione del decreto di esecutività dello stato passivo impugnato, due distinte società di leasing avevano formulato, nei confronti del Fallimento, domanda tardiva di rivendica avente ad oggetto un macchinario che - a seguito di accertamenti successivi - si sarebbe poi rivelato essere il medesimo bene di cui alla domanda di rivendica avanzata dalla prima società (ed accolta nello stato passivo impugnato).
A seguito del rigetto delle domande tardive di rivendica, una delle due società di leasing interponeva opposizione ex art. 98 l. fall. avverso il decreto di rigetto.
Nelle more di tale giudizio, la curatela del Fallimento apprendeva che - grazie all'adozione di una serie di artifizi ad opera dell'amministratore della società fallita e dell'impresa fornitrice del macchinario, il bene in questione aveva formato oggetto di una triplice cessione ed assunzione in leasing in forza di due distinti contratti di leasing e di un contratto di sale and lease back stipulati, in tempi successivi, dalla società fallita con ciascuna delle tre società di leasing. Tali artifizi erano consistiti nella sostituzione della targhetta identificativa al fine di far apparire più nuovo il macchinario, e nell'emissione, da parte della società produttrice, di una falsa fattura volta a far apparire il macchinario di proprietà della società poi fallita, onde consentirle di perfezionare l'operazione di sale and lease back.
Sulla base delle circostanze fattuali di cui trattasi, la curatela fallimentare - decorso il termine per la proposizione dei mezzi di impugnazione ex art. 98 l. fall. - ha formulato, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, domanda di revocazione ex art. 98, comma 4, l. fall., chiedendo di attribuire il bene alla società di leasing che per prima ne aveva acquisito la proprietà dal produttore.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Nel provvedimento in esame, il Tribunale di Torino, dopo aver preliminarmente ritenuto che le circostanze fattuali emerse in data successiva al decreto di esecutività dello stato passivo fossero atte ad integrare l'ipotesi di revocazione di cui all'art. 98, comma 4, l. fall., ha dovuto stabilire quale, tra le tre società di leasing, potesse rivendicare il bene detenuto dal Fallimento; bene che, essendo di dimensioni ragguardevoli, era sempre rimasto nel possesso della società utilizzatrice.
In accoglimento delle domande formulate dal Fallimento ricorrente, i giudici subalpini hanno risolto il conflitto fra le società di leasing in favore della società di leasing che - in esecuzione del contratto intervenuto per primo in ordine di tempo - aveva acquistato direttamente dall'impresa fornitrice il bene per cui era causa, al fine di concederlo in godimento alla società poi fallita.
A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato che le successive acquisizioni del bene, ad opera delle altre due società di leasing, erano state - in assenza di un'effettiva consegna agli asseriti proprietari - inidonee a trasferire il possesso (e la proprietà del bene) alle altre società di leasing.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale di Torino ha dato corso, pertanto, alla revocazione del decreto di esecutività dello stato passivo limitatamente alla parte in cui aveva trovato accoglimento la domanda di rivendica avanzata dalla società di leasing che per seconda aveva acquistato il bene, dichiarando invece legittimata alla restituzione del macchinario la società di leasing che per prima ne aveva acquisito proprietà e possesso.

Osservazioni

La revocazione ex art. 98, comma 4, l. fall., rappresenta un mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato ad evitare alterazioni, anche dolose, dello stato passivo.
Decorsi i termini per la proposizione delle opposizioni e dei mezzi di impugnazione ex art. 98 l. fall., la revocazione consente la caducazione del provvedimento di ammissione (o di esclusione) allo stato passivo, qualora si scopra che il provvedimento stesso sia stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
Il requisito della falsità attiene alle prove in base alle quali il credito, la garanzia o il titolare del diritto su bene mobile o immobile sono stati ammessi al passivo, ovvero in base alle quali gli stessi sono stati esclusi. La falsità dei documenti prodotti può essere materiale o ideologica, a seconda che riguardi le caratteristiche esteriori dell'accordo (quali alterazioni e contraffazioni) oppure la veridicità del suo contenuto.
Il dolo indica un contegno fraudolento idoneo ad ingannare gli organi della procedura circa la bontà di un credito.
L'errore è caratterizzato dalla distorta percezione rispetto alla realtà di un fatto posto a fondamento del credito.
Sulla base del disposto di cui all'art. 98, comma 4, l. fall., il Tribunale di Torino ha ritenuto che gli artifizi che avevano condotto alla plurima disposizione del bene fossero atti ad integrare i motivi di revocazione previsti dalla norma in esame.
Nel merito della pretesa di rivendica, il conflitto tra i diversi pretendenti sul medesimo bene è stato risolto dal Tribunale di Torino applicando le disposizioni generali in materia di conflitto fra acquirenti del medesimo bene mobile (artt. 1153 ss. c.c.). Secondo tali norme, il contrasto deve essere risolto a favore dell'acquirente in buona fede che abbia il possesso del bene in contesa.
Nel caso di specie, si è ritenuto che il possesso del bene fosse ravvisabile nella prima società che lo aveva acquisito per concederlo in leasing. Ed infatti, pacificamente, detta società aveva acquistato la proprietà del bene, e tale bene era sempre rimasto nella disponibilità della società poi fallita, senza mai passare nel possesso delle successive società di leasing che pure avevano dato corso all'acquisto del medesimo macchinario. Non essendosi mai verificato alcuno spossessamento, i giudici hanno quindi ritenuto che la proprietà del macchinario non potesse che essere della prima società di leasing, l'unica ad avere un titolo d'acquisto valido e ad avere mantenuto l'effettivo possesso del bene (ancorché detenuto dalla società poi fallita).

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In ordine al rimedio della revocazione ex art. 98, comma 4, l. fall. ed ai suoi presupposti, si segnalano i seguenti contributi di dottrina: LAMANNA, Il nuovo procedimento di accertamento del passivo, Milano, 2006, 689 e ss. (cui si rinvia anche per la tematica delle rivendiche: 515 e ss.); PATTI, Le impugnazioni: natura e struttura, in Fallimento, 2011, 1105; LO CASCIO, L'accertamento del passivo nel fallimento: Lineamenti generali, ibidem, 1021; MONTANARI, Il procedimento delle opposizioni al passivo tra inquadramento di fondo e specifiche questioni applicative, ibidem, 1116; ID., Sub art. 98 legge fall., in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, Bologna, 2006, I, 1491 ss.; ID., Le impugnazioni dello stato passivo, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2010, III, 145 ss.
Sulla disciplina dei conflitti fra più acquirenti del medesimo bene mobile e sulla regola “possesso vale titolo” codificata dall'art. 1153 c.c., in forza del quale l'acquirente a non domino che abbia ottenuto il possesso del bene venduto ne diviene proprietario, oltre alla manualistica tradizionale (cfr., ex multis, GAZZONI, Manuale di diritto privato, 15ª ed., Napoli, 2011, 287 ss.; TORRENTE, SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 20ª ed., Milano, 2011, 347 ss.), si veda Cass., 5.8.2002, n. 11719, in Corriere Giur., 2002, 1271, con osservazioni di Carbone e Nasti. Il provvedimento ha stabilito che, ai fini dell'acquisto della proprietà ai sensi dell'art. 1153 c.c. è necessario che all'acquirente venga consegnato materialmente il bene; ma non occorre che vi sia contatto fisico diretto dell'acquirente con la cosa compravenduta, essendo sufficiente che il compratore possa esercitare i propri poteri di controllo e vigilanza sul bene stesso e che esso venga consegnato ad un rappresentante o ad un adiectus solutionis causa del compratore. Dunque, in materia di leasing, per configurare il diritto di proprietà in capo al locatore del bene, è sufficiente che questi sia consegnato all'utilizzatore del medesimo, quale soggetto legittimato a riceverlo per conto dell'acquirente.

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