C.I.G. concorsuale e doveri del curatore

30 Novembre 2011

La richiesta di accesso alla C.I.G. concorsuale non è un optional, e quindi va effettuata dal curatore, in presenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, anche senza richiedere al Giudice Delegato una specifica autorizzazione.
Premessa

A distanza di vent'anni dall'emanazione del complesso di norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, in attuazione di direttive della Comunità Europea, non ha più ragione di sussistere alcun dubbio sull'obbligatorietà, per l'organo gestorio della procedura - sempreché l'impresa rientri tra quelle operanti nel settore industriale, ovvero commerciale, e alla condizione che occupi un numero di dipendenti, rispettivamente, superiore a quindici, oppure cinquanta (presupposto soggettivo), “… qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata” (presupposto oggettivo) - di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendo la norma che esso “è concesso”, con decreto dal Ministero del Lavoro, nella ricorrenza degli indicati presupposti.

Con riferimento agli eventi ora ricordati, se è certamente inconfutabile il dato secondo il quale, dichiarato il fallimento, l'attività può proseguire nell'ipotesi in cui il tribunale abbia disposto l'esercizio provvisorio, tuttavia l'art. 3 della legge n. 223/1991 ha inteso consentire la sospensione, ex lege, dei rapporti del personale in organico al fine di permettere al lavoratore di mantenere la “condizione di occupato” per vedersi assicurata la continuità giuridica del rapporto, quante volte risulti poi possibile procedere ad una vicenda circolatoria definitiva o temporanea dell'azienda, ovvero del ramo cui era addetto, secondo le modalità previste dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990.

Il presupposto per l'accesso al trattamento integrativo concorsuale nella giurisprudenza e nella dottrina

Le prime decisioni dei Giudici di merito avevano dato una interpretazione restrittiva della richiamata disposizione sul presupposto che, invero, l'accesso al trattamento integrativo concorsuale poteva ritenersi ancorato e, dunque, condizionato dalla possibilità concreta di individuare, già al momento dell'apertura del concorso, l'esistenza di soluzioni in grado di consentire il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la vendita o l'affitto dell'azienda.

Dopo di allora, però, il tema è stato affrontato in più circostanze dai Giudici di legittimità e, poi, dalla stessa Corte Costituzionale, sicché non vi è più motivo di dubitare dell'automatica applicazione del relativo trattamento integrativo concorsuale, nemmeno quando l'attività sia cessata prima della dichiarazione di fallimento e non sia ipotizzabile alcun trasferimento per la stessa inesistenza di un complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'attività di impresa.

Basti pensare che lo stesso art. 3, comma 5, ha disposto l'abrogazione delle precedenti disposizioni che avevano la funzione di assicurare al personale in organico, pur se per un periodo diverso e limitato, la tutela del reddito in conseguenza della disoccupazione derivante dalla risoluzione del rapporto.

Inaccettabile è apparsa l'interpretazione della norma offerta da parte della dottrina che ha ritenuto, in realtà, inesistente un vero e proprio obbligo per l'organo della procedura di richiedere, nella ricorrenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 (FERRARO, in FERRARO, MAZZIOTTI, SANTONI - a cura di - "Integrazioni salariali, eccedenza di personale e mercato del lavoro", Napoli, 1992, 19 e segg.; NAPPI, "Ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria nell'ambito delle procedure concorsuali", in Dir.lav., 1997, II, 582, in nota a Trib. Napoli, 24 marzo 1997; in giurisprudenza, Trib. Napoli, 22 gennaio 1997; Pret. Roma, 28 luglio 1997; Trib. Napoli, 24 marzo 1997, in Dir.lav., 1997, II, 582), in considerazione del fatto che un'eventuale dilatazione, ai fini applicativi, dell'istituto avrebbe comportato una sorta di assistenza indiscriminata, pur in assenza della prevedibile ripresa aziendale, che, al contrario, dovrebbe costituire il presupposto imprescindibile per il riconoscimento del diritto del lavoratore all'integrazione salariale.

Tale interpretazione restrittiva della norma è esclusa dal fatto di avere previsto il legislatore due ipotesi di intervento per la c.i.g.s., diverse tra loro per struttura e finalità (in tal senso MACCHIA, Cassa integrazione e mobilità nelle procedure concorsuali, in Giur.lav. del Lazio, 1994, 258; CAIAFA, I contratti di lavoro, Relazione al convegno nazionale di Studi sulle procedure concorsuali sul tema "I rapporti giuridici pendenti", Bologna 5-6 giugno 1998, in Il fallimento, 1998, 51), essendo quella disciplinata dall'art. 1 diretta a regolamentare l'ipotesi di crisi aziendale e, pertanto, condizionata dalla presentazione e predisposizione di un programma di ristrutturazione e conversione per consentire, attraverso il confronto con la componente sindacale, di operare una valutazione di rilevanza e convenienza della misura richiesta, rispetto alla quale la consultazione risulterà essere essenziale in quanto condizione di validità del procedimento di controllo, poi, della successiva gestione dello strumento prescelto.

Al contrario, il trattamento previsto dall'art. 3 opera come un vero e proprio strumento di salvaguardia del livello occupazionale concesso ai lavoratori in organico anche in assenza di prospettive di salvataggio dei posti di lavoro, al fine di attenuare gli effetti dei licenziamenti, posticipandone l'operatività nel tempo (nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra c.i.g. straordinaria, per crisi aziendale, e trattamento di integrazione salariale, per avere l'impresa già usufruito della prima, per essersi questa conclusa anteriormente all'apertura della procedura, non trovano applicazione i limiti di cumulabilità previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, secondo cui i trattamenti di integrazione non possono avere durata complessivamente superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio; sul punto: circolare Inps 11 aprile 1995, n.103, in Lav. e prev. oggi, 1995, 977; MACCHIA, Lavoro e previdenza nel concordato preventivo, Relazione al seminario di Studi "La concezione evolutiva delle procedure concorsuali", Venezia, dicembre 1998, in Il fallimento, 1999, 737) anche se, invero, in modo piuttosto contraddittorio, ed anche scarsamente coerente, l'art. 6 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, ha imposto al responsabile della procedura di redigere il programma che intende attuare specificando la durata di esso, il numero dei lavoratori interessati alle sospensioni, nonché le misure previste per la gestione delle eccedenze di personale(CAIAFA, Vicende circolatorie dell'azienda nelle procedure concorsuali, Padova, 2001, 103).

I lavori preparatori della legge. n. 223/1991 e la ratio della norma

Gli stessi lavori preparatori della legge n. 223/1991 non consentono, d'altronde, una diversa interpretazione della norma. E difatti, nella proposta n. 1178, intervenuta nella decima legislatura, i presentatori – con riferimento, in particolare, all'intervento richiesto in presenza dell'apertura di una delle procedure concorsuali - dopo aver sottolineato la inadeguatezza della legge fallimentare a rendere possibile l'avvio di fasi di ripresa produttiva, per l'assenza, in questa, di norme che garantissero coloro che intendessero rilevare l'impresa per conservarla, ebbero a sottolineare l'opportunità di prevedere, al contrario di quanto stabilito dalla legge n. 301/1979 (ora abrogata) - che presupponeva l'avvenuta comunicazione dei licenziamenti - il mantenimento dei rapporti per un periodo massimo di dodici mesi, “... durante il quale deve essere presentata la domanda di c.i.g.s.” (art. 10 del testo originario) da parte dell'organo della procedura (Atti parlamentari, Camera dei Deputati, iniziativa dei Deputati Pallanti ed altri in Lavori preparatori della legge 23 luglio 1991, n. 223, Ufficio Secondo, Ricerche e documentazione in materia economico-finanziaria, 193).

In particolare, la precedente previsione (il disegno di legge è anteriore all'emanazione della stessa legge comunitaria n. 428/1990) stabiliva, al primo comma, la temporanea sospensione dei licenziamenti per riduzione del personale ed il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria “... per un periodo non superiore a dodici mesi, anche se in precedenza sia stato riconosciuto il trattamento stesso per altra causa” e, ciò, “... al fine di consentire la salvaguardia totale o parziale dei livelli occupazionali e dell'attività produttiva tramite cessione a terzi imprenditori dell'azienda o di sue parti ...”.

La norma, ancora, nel disegno di legge, al secondo comma, disponeva che, una volta raggiunto “... un accordo tra l'acquirente, l'affittuario o il subentrante nella gestione dell'azienda, di sue parti o rami, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa le modalità del trasferimento o dei programmi di ripresa produttiva ...”, sarebbero risultati inoperanti, nei confronti dei lavoratori che fossero passati alle dipendenze dell'acquirente o dell'affittuario, le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 c.c.

Era, quindi, certamente presente nell'originaria stesura l'intento di realizzare la salvaguardia ed il mantenimento - ove possibile, in tutto od in parte - dell'occupazione attraverso la creazione di condizioni più favorevoli per l'utile trasferimento del complesso aziendale di imprese coinvolte in procedure concorsuali.

L'art. 3 ha mantenuto, pur se modificato nel contenuto, l'originaria impostazione, dal momento che, al primo comma, ha previsto la concessione del trattamento, su domanda dell'organo della procedura interessata, “... per un periodo non superiore a dodici mesi”, senza null'altro aggiungere, richiedendo, solo al secondo comma, la sussistenza di “... fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività ... tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda e di sue parti ...”, per ottenere la proroga del trattamento già concesso, ancorandola alla presentazione di una relazione esplicativa volta ad ottenere l'approvazione del Giudice delegato, che, ora, a seguito della riforma delle procedure concorsuali, deve ritenersi rimessa al comitato dei creditori.

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