Note sulla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

10 Marzo 2015

L'art. 492-bis c.p.c. trova applicazione soltanto nelle procedure esecutive iniziate, con la notifica del pignoramento, dopo l'11 dicembre 2014.
Massima

L'art. 492-bis c.p.c. trova applicazione soltanto nelle procedure esecutive iniziate, con la notifica del pignoramento, dopo l'11 dicembre 2014.

La disciplina dettata dall'art. 492-bis c.p.c. potrà trovare concreta applicazione soltanto dopo l'emanazione dei decreti attuativi della stessa.

L'autorizzazione al creditore per accedere direttamente alle banche dati è subordinata ad un'espressa richiesta e può essere concessa soltanto qualora per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.

Il caso

La pronuncia in rassegna riveste grande interesse in quanto costituisce una delle prime applicazioni dell'art. 492-bis c.p.c., introdotto dal d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014, in tema di modalità di ricerca telematica dei beni da pignorare.
Più in particolare, il Presidente del Tribunale di Novara, chiamato a pronunciarsi sull'istanza del creditore procedente volta ad ottenere l'autorizzazione a procedere, mediante l'ufficiale giudiziario, alla ricerca telematica dei beni da pignorare, nel rigettare la stessa, effettua una serie di precisazioni sia in ordine all'operatività della nuova disciplina che all'ambito di applicazione ratione temporis della stessa, nonché in relazione ai presupposti per ottenere da parte del creditore medesimo l'autorizzazione a ricercare direttamente, ossia senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, i beni da pignorare nelle banche dati telematiche.

Le questioni giuridiche

Le nuove modalità di ricerca dei beni da pignorare previste dall'art. 492-bis c.p.c. e l'autorizzazione del Presidente del Tribunale. Il nuovo art. 492-bis c.p.c., introdotto dall'art. 19 d.l. 132/2014, rubricato “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, consente all'ufficiale giudiziario l'accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione, in primo luogo l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari: si tratta di una disposizione fortemente innovativa che si muove nel senso di ridurre l'asimmetria informativa tra il debitore ed il creditore in ordine alla consistenza dei beni e dei crediti del primo, anche nell'ottica di consentire al creditore di scegliere la tipologia di procedura esecutiva più celere (così S. ROSSETTI, La espropriazione presso terzi versione 2014: una riforma nel segno dell'efficienza, § 6, in corso di pubblicazione in Giustciv.com).
In effetti, già con la riforma del processo esecutivo realizzata negli anni 2005-2006, era stata prevista la possibilità, per i procedimenti incardinati a decorrere dal 1° marzo 2006, per il creditore procedente, in caso di pignoramento infruttuoso per parziale incapienza, di richiedere all'ufficiale giudiziario di ricercare cose e/o beni del proprio debitore presso le banche dati pubbliche. Peraltro il sistema non era privo di macchinosità perché l'accesso a tali modalità di ricerca dei beni da pignorare presupponeva l'effettuazione di un pignoramento parzialmente infruttuoso. Né si può trascurare la tendenza a restringere ulteriormente la portata della disposizione normativa, avendo ad esempio una circolare del Ministero della Giustizia precisato che la norma non trovava applicazione del tipico caso di pignoramento negativo per “uscio chiuso” o “cessazione attività”.
Diversamente, l'art. 492-bis c.p.c. prevede che già prima dell'effettuazione del pignoramento il creditore possa formulare a mezzo del proprio difensore e, previo versamento di apposito contributo unificato dell'importo di Euro 43,00, un'istanza al Presidente del Tribunale del luogo dove il debitore ha la residenza, domicilio, dimora per ottenere l'autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa procedere al pignoramento previo accesso alle banche dati pubbliche, comprese l'anagrafe tributaria e l'archivio dei rapporti finanziari.
Il Presidente sarà chiamato a valutare l'esistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e, quindi, a controllare l'esistenza di un titolo esecutivo, nonché a svolgere tutti gli ulteriori controlli volti a consentire che la procedura esecutiva venga correttamente instaurata. E' stato osservato che il controllo del Presidente del Tribunale è limitato alla verifica dell'esistenza del titolo esecutivo in senso documentale, come avviene nell'ordinamento francese cui la disciplina di nuovo conio è ispirata, in quanto, svolgendosi il procedimento di autorizzazione “inaudita altera parte”, nessun controllo, semmai preclusivo di un'opposizione all'esecuzione, potrebbe essere effettuato sulla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata (D'ALESSANDRO, L'espropriazione presso terzi, in Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato a cura di LUISO, Torino 2014, 86. Sul novero degli ulteriori controlli, cfr. FRANCOLA, Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo, in La nuova riforma del processo civile a cura di SANTANGELI, Roma 2015, 285 ss.).

Osservazioni

I principi affermati dal Tribunale di Novara - Il Tribunale di Novara rigetta l'istanza ex art. 492-bis c.p.c. sulla scorta di una serie di motivi concorrenti.
Sotto un primo profilo, il Tribunale, rilevato che la nuova norma trova applicazione per i procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014, esclude che nella fattispecie esaminata possa essere concessa l'autorizzazione per essere stato il pignoramento, atto con il quale ha inizio l'esecuzione forzata per espropriazione ex art. 491 c.p.c., notificato in data 18 novembre 2013.
Più complesse le altre questioni esaminate.
Invero, nella decisione in commento, si ritiene che la nuova disciplina non sia ancora in concreto in vigore, poiché non sono stati emanati i decreti attuativi cui fa riferimento l'art. 155-quater disp. att. c.p.c., in forza del quale dovrà intervenire un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e dell'Interno e sentito il Garante Privacy, ai fini dell'individuazione dei casi, dei limiti e delle modalità di esercizio delle facoltà di accesso alle banche dati e di trattamento e di conservazione dei dati.
Parte della dottrina ritiene, peraltro, che anche in assenza dei decreti attuativi del Ministero la nuova disciplina potrebbe operare almeno in parte, mediante l'applicazione delle disposizioni non incompatibili già dettate dall'art. 492 c.p.c. e potendo essere richiesta l'autorizzazione al Presidente del Tribunale anche a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento parzialmente infruttuoso (VALERINI, La ricerca dei beni da pignorare, in Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato a cura di LUISO, cit., 60).
Il decreto in esame, peraltro, fa riferimento anche alla possibilità per il creditore procedente di ottenere, ex art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., nell'ipotesi in cui le strutture tecnologiche dell'UNEP non siano funzionanti, l'autorizzazione dal Presidente del Tribunale a procedere direttamente alla ricerca, senza oneri aggiuntivi, con modalità telematiche dei beni da pignorare presso banche dati pubbliche.
Pur non essendo la questione direttamente rilevante per la decisione di rigetto dell'istanza, fondata sulla motivazione tranchant dell'inoperatività della nuova disciplina per i pignoramenti notificati prima della data dell'11 dicembre 2014, il Tribunale di Novara precisa che per la concessione dell'autorizzazione in questione è necessaria una specifica istanza del creditore procedente e, soprattutto, che tale autorizzazione possa essere concessa al creditore esclusivamente qualora per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati telematiche tramite ufficiale giudiziario.
Proprio sotto quest'ultimo profilo la decisione che si annota propone una soluzione differente e più rigorosa rispetto a quella affermata da una recente decisione del Tribunale di Pavia (decr. 27 febbraio 2015). Invero, mediante tale pronuncia, preso atto che sino all'emanazione del decreto ministeriale attuativo gli ufficiali giudiziari non hanno la possibilità di procedere al pignoramento previa ricerca dei beni ex art. 492-bis c.p.c., si è ritenuto che tale circostanza consenta di autorizzare il creditore istante a provvedervi direttamente, dovendosi considerare anche in questo senso più lato non funzionanti le strutture dell'UNEP.

Conclusioni

Le soluzioni adottate dal Tribunale di Novara si pongono senz'altro nel solco delle disposizioni normative di riferimento.
Difatti, non può, ai fini dell'operatività della nuova disciplina, trascurarsi la disciplina che dovrà essere contenuta nei decreti di attuazione del Ministero della Giustizia, sentito peraltro il Garante per la protezione dei dati personali proprio al fine di tutelare la riservatezza del soggetto passivo della procedura esecutiva rispetto alle penetranti indagini sulla propria situazione finanziaria che possono essere compiute con le nuove modalità di ricerca dettate dall'art. 492-bis c.p.c.
Tale esigenza, peraltro, viene tanto più in rilievo in quelle ipotesi, invero non rare nella prassi, nelle quali un soggetto distinto dal debitore indicato nel titolo esecutivo venga assoggettato ad esecuzione forzata, ad esempio l'erede dello stesso, la cui effettiva qualità andrà valutata con particolare attenzione in sede di autorizzazione dal Presidente del Tribunale onde evitare penetranti indagini su un soggetto assolutamente estraneo alla procedura esecutiva.
Sotto altro profilo, la decisione in esame si lascia apprezzare nella misura in cui non “forza”, sino ad attribuire alla stessa un significato estraneo sul piano semantico rispetto alla sua formulazione letterale, il disposto dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., che invero subordina l'autorizzazione al creditore a procedere direttamente alle ricerche ex art. 492-bis c.p.c. alla circostanza che le strutture tecnologiche dell'UNEP non siano funzionanti, in tal guisa non consentendo, a nostro sommesso parere, di equiparare detta situazione a quella in cui, in assenza dei decreti di attuazione, gli uffici UNEP non possano procedere ad un'attività la cui portata deve essere precisata secondo quanto previsto dall'art. 155-quater disp. att. c.p.c.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti, i contributi dottrinari e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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