Esonerate dal contributo di mobilità le imprese in concordato (ma solo fino al 31/12/2015)

Alessandro Corrado
13 Febbraio 2015

Il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, comma 3, legge n. 223/1991, non spetta nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale – richiesto per la collocazione in mobilità gratuita per le imprese in concordato preventivo, con conseguente esonero dal contributo previsto dall'art. 5, comma 4, L. 223/1991 –, sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. La procedura di concordato preventivo inizia infatti con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta nominando giudice delegato e commissario giudiziale, e non con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura stessa.
Massima

Il beneficio dell'esonero dal pagamento del contributo di mobilità, previsto dall'art. 3, comma 3, legge n. 223/1991, non spetta nel caso in cui l'atto con il quale viene avviata la procedura per il licenziamento collettivo del personale – richiesto per la collocazione in mobilità gratuita per le imprese in concordato preventivo, con conseguente esonero dal contributo previsto dall'art. 5, comma 4, L. 223/1991 –, sia stato adottato non dal commissario giudiziale, successivamente al decreto di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale, ma dallo stesso imprenditore contestualmente al deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo. La procedura di concordato preventivo inizia infatti con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta nominando giudice delegato e commissario giudiziale, e non con il deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura stessa.

Il caso

In data 1.12.1999 una società chiedeva al Tribunale di Vigevano l'ammissione al concordato preventivo con cessione di beni ai creditori e contestualmente avviava la procedura di mobilità ai sensi della legge 223/1991. Con decreto del 9.3.2000, il Tribunale ammetteva la società alla procedura per concordato preventivo (con nomina del commissario giudiziale), che in data 3.4.2001 veniva omologato (con nomina del liquidatore giudiziale). In data 3.10.2003 la società riceveva dall'Inps un verbale di accertamento con la contestazione del mancato versamento della tassa d'ingresso alla mobilità per 44 dipendenti, motivato dal fatto che l'esonero previsto dall'art. 3, comma 3, legge 223/1991 non era applicabile, perché all'epoca dell'avvio della procedura di mobilità il Tribunale non aveva ancora nominato il commissario, né tantomeno omologato il concordato. La società, ricevuta la notificazione della cartella per contributi e somme aggiuntive, proponeva opposizione che veniva respinta dal Tribunale di Pavia, la cui decisione veniva riformata parzialmente dalla Corte d'Appello di Milano: questa rideterminava l'ammontare dei contributi richiesti, escludendo le rate con scadenza successiva al 9.3.2000 (data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo). Per i Giudici di secondo grado, infatti, da tale momento la società era formalmente nelle condizioni di poter essere esonerata dal contributo di mobilità, sussistendo sia il requisito della cessazione dell'attività, sia la nomina del commissario giudiziale. Inoltre, la domanda di esonero, presentata dal liquidatore sociale, era stata ratificata sia dal liquidatore giudiziale, sia dal commissario giudiziale, i quali avevano chiesto al Giudice Delegato l'autorizzazione ad opporsi all'accertamento ispettivo.
L'Inps proponeva ricorso, che la sentenza qui commentata ha accolto decidendo nel merito per il rigetto dell'opposizione proposta dalla società.

Le questioni giuridiche e la soluzione

A base della propria decisione, la Suprema la Corte ha richiamato due precedenti specifici, che hanno affrontato con dovizia di particolari la fattispecie esaminata: il primo, costituito da Sezioni Unite n. 3597/03, aveva stabilito che l'art. 3, legge 223/1991 (intitolato “Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali”) al fine di tutelare interessi socialmente rilevanti, attribuisce tanto al commissario giudiziale quanto al liquidatore, a seconda che la necessità sorga prima o dopo l'omologazione, un eccezionale potere di gestione dell'impresa, ovvero il potere di valutare in prospettiva la possibilità di continuare (anche tramite la cessione dell'azienda) l'attività imprenditoriale e, in caso negativo, di decidere di collocare in mobilità il personale dipendente, con esonero in entrambi i casi dall'obbligo di pagare il relativo contributo. la questione, sia detto per inciso, era approdata alle Sezioni Unite per comporre il contrasto sorto in merito alla possibilità o meno di considerare titolare del beneficio dell'esonero dal pagamento di contributo di mobilità anche il concordato preventivo in attesa del provvedimento di omologazione (piuttosto che solamente quello che fosse approdato a tale fase), contrasto che è stato composto nel senso appena visto.
Il secondo precedente citato dalla sentenza in commento, Cassazione 18/12/2003, n. 19422, è stato reso relativamente ad una fattispecie “sovrapponibile” (per usare l'efficace espressione dell'estensore della sentenza) a quella oggi in esame.
Come esplicitato dai Giudici della Suprema Corte, la ragione sottesa all'accoglimento di una simile soluzione risiede nell'esigenza di subordinare il collocamento in mobilità, e il beneficio dell'esenzione dall'onere economico del versamento del contributo, ad una preliminare verifica delle condizioni di ammissione alla procedura da parte del tribunale o almeno dell'organo deputato alla funzione – secondo una definizione dottrinaria – di “consulenza nel controllo”. E ciò in quanto la mera richiesta di autorizzazione al concordato preventivo non implica affatto un accertamento dello stato di crisi-insolvenza, venendo questo esclusivamente dichiarato dal debitore interessato.
Quanto alla soluzione adottata dalla Corte d'Appello, di frazionare il contributo escludendo il pagamento delle rate con scadenza successiva alla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la Suprema Corte statuisce lapidariamente il carattere unitario del contributo trattandosi di importo complessivo: ancorché ripartito in trenta rate mensili – conclude la Cassazione – “non matura progressivamente nel tempo”.

Osservazioni e conclusioni

La sentenza in commento non si connota per orientamenti particolarmente innovativi, tuttavia contiene – seppure molto in nuce – un elemento che consente di svolgere qualche considerazione sulle future sorti del contributo di mobilità.
E, infatti, la Corte fa opportunamente riferimento al fatto che – in virtù dell'art. 2, comma 70, della c.d. “legge Fornero”, come sostituito dall'art. 46-bis comma 1, lett. h), d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n. 134 - con decorrenza 1° gennaio 2016 l'art. 3 legge 223/1991 verrà abrogato.
Se da un lato appare ancora prematuro fare previsioni su quali saranno gli ammortizzatori sociali a disposizione di curatori, commissari e liquidatori giudiziali, dall'altro vale la pena ricordare che con il Messaggio n. 10358 del 27 giugno 2013 l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fornito chiarimenti in merito alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge 92/2012 dai datori di lavoro nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2013, precisando che l'obbligo riguarda anche gli organi delle procedure concorsuali.
Nel chiarire le conseguenze della novità normativa, l'Istituto ha precisato che, fino a quando sarà operativa l'esclusione prevista dall'art. 3, legge 223/1991, tale contribuzione – pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni – non riguarderà gli organi delle procedure concorsuali; mentre “una volta abrogato l'articolo 3 della legge n. 223/91 (con decorrenza 1° gennaio 2016), essa sarà dovuta anche dai citati organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/91”.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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