Il sequestro conservativo di beni conferiti in uno “sham trust”

04 Febbraio 2015

Posto che il trust si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni affinchè questi li amministri e gestisca quale proprietario per poi restituirli alla fine del periodo di durata del trust ai soggetti indicati dal disponente, ne consegue che presupposto coessenziale alla natura stessa dell'istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito in trust, al di la di determinati poteri che possano competergli in base alla norme costitutive.
Massima

Posto che il trust si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni affinchè questi li amministri e gestisca quale proprietario per poi restituirli alla fine del periodo di durata del trust ai soggetti indicati dal disponente, ne consegue che presupposto coessenziale alla natura stessa dell'istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto conferito in trust, al di la di determinati poteri che possano competergli in base alla norme costitutive.
In difetto di tale condizione, ineludibile, la perdita del controllo dei beni da parte del disponente è da ritenersi solo apparente, il trust nullo e, pertanto, incapace di produrre l'effetto segregativo che gli è proprio.

Il caso

La Corte di Cassazione ha confermato il provvedimento reso dal Tribunale di Parma, quale giudice del riesame, adito in seguito al sequestro conservativo, disposto dal GIP presso il medesimo Tribunale, su beni conferiti ad un trust da parte di soggetto indagato per fatti di bancarotta fraudolenta, documentale e per distrazione, in relazione al fallimento di due società collegate ed al medesimo soggetto riferibili, ritenendo il trust meramente apparente (sham trust) e quindi incapace di produrre gli effetti giuridici tipici dell'istituto.

Le questioni giuridiche e la soluzione

La Suprema Corte è stata chiamata ad occuparsi di una vicenda i cui connotati appaiono essere molto interessanti.
Un imprenditore le cui aziende versavano in stato di irreversibile crisi dava corso alla costituzione di un trust indicando se stesso, la propria madre e la propria moglie quali disponesti e trustee.
La costituzione avveniva in un contesto temporale in cui le società, poi fallite, si trovavano in stato di dissesto, occultato dallo stesso imprenditore.
I beneficiari del trust venivano indicati in famigliari dell'imprenditore e la durata era determinata a partire dalla data di costituzione “fino alla morte di tutti i beneficiari nominati” con l'atto stesso e comunque “per un periodo non superiore a cinquanta anni dalla data di costituzione.
Il trust, una volta costituito, veniva trasferito in Romania.
Sui beni immobili conferiti nel trust veniva disposto sequestro conservativo da parte del GIP, confermato dal tribunale del riesame, ritenendo sussistenti nel caso di specie il requisito del fumus boni juris, ravvisato nel decreto di giudizio immediato emesso nei confronti dell'imprenditore, e non necessario un collegamento determinato e diretto tra il bene oggetto di sequestro ed il reato ipotizzato posto il fine esclusivo di garanzia patrimoniale della misura cautelare applicata.
Avverso il provvedimento del Tribunale proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in riferimento agli articoli 316, 325 c.p.p., 194 c.p. e 11 della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata all'AJA in data 1.7.1985, e 602 e seguenti c.p.c., lamentando l'inesistenza delle ipotesi di fatto legittimanti l'esercizio dell'azione revocatoria.
La Corte risolve i quesiti dando atto dell'inesistenza assoluta di una base normativa e/o di una giustificazione razionale in relazione all'esigenza di esperire azione di accertamento e di dichiarazione della simulazione del trust o che ne revochi i conferimenti ai fini di procedere all'adozione della misura cautelare.
Il sequestro conservativo dei beni può e deve invece trovare fondamento e ragione nella accertata trasparente finalità elusiva del trust, che appare pacificamente provata dalla natura e dalla qualità dei disponenti e dei beneficiari (tutti legati da stretto vincolo di parentela o di coniugio), dalla durata dello stesso, dalle modalità temporali di conferimento dei beni e dal successivo trasferimento del trust senza apparente motivazione in altro Stato.
L'insieme delle descritte circostanze, fattuali e giuridiche, si riverbera in quella che sul versante civilistico sarebbe da considerarsi quale causa di radicale nullità dell'istituto, dunque correttamente valutata dal giudice della cautela nel concludere che l'imprenditore disponente continuava a mantenere la piena disponibilità dei beni medesimi.
Rebus sic stantibus è da ritenersi corretto il giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore nei confronti dello Stato, divenendo del tutto indifferente che i beni siano pertinenti ai reati contestati.

Osservazioni

La sentenza resa assume quale presupposto la definizione che del trust ha elaborato e fornito la giurisprudenza, secondo cui l'istituto è connotato e si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale proprietario.
Se così è, diventa immediatamente percepibile come al fine di considerare quale no sham il trust sia necessario che il disponente perda la disponibilità dei beni senza che egli possa mantenerne il controllo.
Ove il controllo sui beni permanga in capo al disponente il trust, questo è da considerarsi nullo e, di conseguenza, incapace di svolgere l'effetto segregativo degli stessi che gli è connaturale.
Proprio sulla scorta del ragionamento logico-giuridico da sempre seguito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si deve dedurre il ruolo di protagonista che svolge e ricopre il trustee.
Come è noto, nei rapporti con i terzi egli agisce quale rappresentante del trust, che nel sistema giuridico italiano è privo di personalità giuridica. È cioè il soggetto che dispone del diritto e, che quindi, assume la formale posizione di titolare dei beni.
Nel caso in cui le figure del disponente e del trustee di fatto coincidano, è evidente come ci si trovi innanzi ad una apparente disposizione patrimoniale la cui finalità elusiva appare evidente.
La valutazione circa la apparenza del trust è demandata ad un giudizio di fatto che deve soggiacere ai criteri ed ai dettami tipici del giudizio fattuale.
La pronuncia in commento appare essere interessante anche sotto un altro e differente profilo.
La Corte, sollecitata in punto, chiarisce come la cautela del sequestro conservativo possa e debba essere applicata anche su beni non direttamente collegati o pertinenti al reato contestato. Ciò proprio in ragione e in virtù delle finalità della misura che, la Corte lo ricorda, debbono essere identificate nella conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore nei confronti dello Stato.

Conclusioni

La Corte, nel fornire risposta alle lagnanze sottopostegli dall'imputato coglie l'occasione per definire e delimitare caratteristiche, funzioni ed effetti del trust.
Nella vicenda giuridica assume ovvia importanza la convenzione dell'Aja (1.7.1985) che ha consentito il riconoscimento del trust nel diritto Italiano.
Proprio partendo dal tenore della Convenzione e dall'analisi della struttura giuridica dell'istituto, tipico del diritto inglese, la Corte ha potuto fornire preciso e puntuale responso alla dedotta impossibilità di procedere al sequestro conservativo di beni all'infuori di quelli d proprietà dell'imputato o del responsabile civile ex artt. 316 e 321 c.p.p.
La Corte, sulla scorta delle norme citate, ha dichiarato sottoponibili alla cautela i beni conferiti nel trust, posto che, di fatto, nel caso di specie detti beni non erano mai stati sottratti alla disponibilità del conferente e, quindi, erano e rimanevano beni da considerarsi di proprietà dell'imputato.
Emerge dunque chiara la volontà della Corte di legittimità di sottoporre ad attenta analisi la funzione, la finalità e gli organi d'amministrazione del trust affinché l'istituto non si trasformi in comodo e semplice paravento per dar corso ad operazioni finalizzate esclusivamente ad eludere o ad aggirare norme dettate a tutela dei creditori.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sullo specifico argomento si segnalano Cass. pen., sez. II, 12.11.2003, n. 805; Cass. pen., sez. V, 24.11.2011, n. 13276; Cass. pen., sezione II, 22.12.2011, n. 28363.
Per un'analisi dell'istituto del trust v. L. SANTORO, Il trust in Italia, IL DIRITTO PRIVATO OGGI (SERIE A CURA DI PAOLO CENDON), 2009; M. Paneri, M. Sogliano, “Il trust nelle imprese in crisi”, Officina del diritto, 2014; F. BIASINI, “Il trust e gli istituti affini in Italia”, 2012; M. Barbuto, “Convenzione dell'Aja e Trust in Italia“, in www.associazioneavvocati.it/bacheca/trust.

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