Impugnativa contrattuale e fallimento del contraente convenuto

Gianfranco Di Marzio
15 Gennaio 2015

Stante il disposto dell'art. 52 l. fall., nel caso in cui nel corso del processo avente ad oggetto la domanda diretta a far valere la nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione del contratto e la domanda accessoria di ripetizione dell'indebito, sia pronunciata la dichiarazione di fallimento del convenuto, tutte le istanze, concernenti i fatti costitutivi del diritto di credito da far valere nei confronti della massa dei creditori, devono essere sottoposte secondo le regole dettate dagli artt. 93 e ss. l. fall. alla cognizione del giudice delegato nell'ambito del giudizio di verifica.
Massima

Stante il disposto dell'art. 52 l. fall., nel caso in cui nel corso del processo avente ad oggetto la domanda diretta a far valere la nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione del contratto e la domanda accessoria di ripetizione dell'indebito, sia pronunciata la dichiarazione di fallimento del convenuto, tutte le istanze, concernenti i fatti costitutivi del diritto di credito da far valere nei confronti della massa dei creditori, devono essere sottoposte secondo le regole dettate dagli artt. 93 e ss. l. fall. alla cognizione del giudice delegato nell'ambito del giudizio di verifica.

Il caso

Con sentenza del 6 maggio 2014, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato l'improcedibilità di domande di invalidità ed inefficacia contrattuale oltre che di conseguente ripetizione di indebito, tutte pendenti alla data della dichiarazione di fallimento del contraente convenuto in giudizio; ciò in quanto ritenute da presentarsi al vaglio del giudice delegato nell'ambito del procedimento di verifica dello stato passivo.
In particolare, secondo il Tribunale, alle domande di caducazione negoziale, allorquando proposte insieme a quelle (conseguenti) di ripetizione di indebito o risarcimento danni, non sarebbe da applicarsi l'art. 24 l. fall. che limita la competenza del tribunale fallimentare alle sole azioni che derivano dall'evento fallimento e pertanto le escluderebbe dal procedimento di verifica concorsuale dei crediti, bensì l'art. 52 l. fall. che sancisce il c.d. principio di esclusività di tale procedimento, anche per i crediti da scioglimento contrattuale, il cui vaglio a sua volta implica innanzi tutto decisione sulla rappresentata ragione di caducazione del negozio.
Dunque, anche le impugnazioni negoziali accompagnate da pretesa pecuniaria di ripetizione di indebito o risarcimento danni sarebbero da sottoporre alla cognizione del giudice delegato, siccome pregiudiziali rispetto alla decisione su esistenza e quantità del credito da insinuare al passivo.
Il riferimento normativo posto a base di tale impostazione sarebbe l'attuale quinto comma dell'art. 72 l. fall., da interpretarsi, appunto, nel senso che la domanda di risoluzione contrattuale pendente e già trascritta alla data di dichiarazione di fallimento del contraente convenuto proseguirebbe dinanzi al giudice adito e con efficacia nei confronti del curatore fallimentare se non accompagnata da pretesa pecuniaria conseguente (ripetizione di indebito o risarcimento danni), mentre sarebbe attratta nel procedimento di verifica concorsuale dei crediti in ipotesi opposta.
La diversa interpretazione, attribuita ancor oggi alla Suprema Corte, che sostenga la prosecuzione della domanda di scioglimento contrattuale dinanzi al foro adito anche ove accompagnata da richiesta di ripetizione di indebito o risarcimento danni, limitando la cognizione del giudice delegato soltanto a tali pretese pecuniarie, sarebbe invece inosservante del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma 2, Cost. Ciò perché, in tale ipotesi, la presentazione della domanda di ammissione al passivo dovrebbe necessariamente attendere la consumazione del giudizio ordinario di cognizione mediante il passaggio in giudicato della sentenza sull'impugnativa negoziale, non rientrando l'evenienza in nessuna delle fattispecie legali di ammissione del credito al passivo con riserva.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

Dato che la pronuncia in commento contiene plurimi richiami giurisprudenziali (tra cui sei pronunce di legittimità ed una di merito parzialmente trascritte) oltre ad affermare di porsi in contrasto con il consolidato orientamento della Cassazione, appare pertinente qualche breve precisazione sullo stato della giurisprudenza in materia.
Invero, mentre, da una parte, detta pronuncia non pare essere espressione di un costante orientamento del Tribunale che l'ha emessa, dall'altra il contrapposto orientamento del Giudice di Legittimità sembra attualmente oggetto di qualche ripensamento.
In particolare, poco più di un anno prima della sentenza in esame, lo stesso Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale oggi contrastato, affermando il compito del giudice del processo pendente alla data di dichiarazione di fallimento del convenuto, di provvedere nel senso della separazione delle domande e decisione nel merito di quella di scioglimento contrattuale, con declaratoria di improcedibilità invece, della pretesa pecuniaria, ormai da presentarsi nell'ambito del procedimento di verifica concorsuale dei crediti.
Ma quasi tre anni prima di tale ultima pronuncia, in senso opposto, le Sezioni Unite della Suprema Corte evidenziarono che “l'esame congiunto dei fatti costitutivi e di quelli modificativi ed estintivi del credito, nell'ambito della medesima sede deputata alla verificazione della loro esistenza ed entità, costituisce una più puntuale realizzazione del giusto processo, poichè consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata. L'instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce infatti uno dei fattori più significativi delle violazioni normative derivanti dall'eccessiva durata del processo (L. n. 89 del 2001)”.
L'argomentazione appare ineccepibile.
Il principio di ragionevole durata del processo risulta evidentemente vulnerato dalla scelta interpretativa di considerare la statuizione sull'impugnativa contrattuale come propria del giudice del processo ordinario di cognizione anziché di quello delegato che deve provvedere sulle conseguenti pretese pecuniarie.
È ben nota, infatti, l'enormità della lunghezza di tale iter, soprattutto se esteso per tutti i gradi di giudizio.
Altresì da condividersi, siccome fondata sulla plausibile interpretazione della lettera della legge, è l'osservazione, contenuta nella pronuncia in commento, secondo cui alla prosecuzione dell'impugnativa negoziale dinanzi al giudice del processo ordinario di cognizione nemmeno seguirebbe l'applicazione della disciplina dell'ammissione del credito al passivo con riserva, dato che, ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., tale possibilità riguarda soltanto la diversa ipotesi di “crediti accertati con sentenza” seppur “non passata in giudicato” e comunque “pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”.
Pare inoltre che la mancanza di solide ragioni affinché la cognizione del giudice delegato sia limitata alla sola domanda dipendente e perciò non estesa anche a quella prodromica, aggiunga alla inosservanza del principio di ragionevole durata del processo pure l'inosservanza del principio di economia processuale, salvaguardato invece attraverso l'opposta scelta della concentrazione, in un unico procedimento, delle domande giudiziali correlate.
A fronte di tutto ciò, ed in senso opposto, si porrebbe però l'applicazione del disposto dell'art. 24 l. fall. che, come è noto, riserva la competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento alle “azioni che ne derivano”.
Ovviamente, infatti, non può essere azione che deriva dal fallimento quella che cronologicamente lo precede; cosicché le domande di caducazione negoziale pendenti alla data della pronuncia dichiarativa di fallimento del contraente convenuto sarebbero sempre da proseguire dinanzi al giudice adito.
La pronuncia in esame ritiene tuttavia che l'applicazione dell'art. 24 l. fall. alla fattispecie sia da evitarsi secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 52 l. fall., che cioè consideri il dato ordinamentale dell'attribuzione al giudice delegato - quale unico giudice con funzione di accertamento dei crediti concorsuali - del compito di verifica non solo del quantum, ma anche dell'an del dedotto credito, così dovendo necessariamente esaminare oltre alle pretese pecuniarie in senso stretto anche, ed ancor prima, le eventuali domande il cui accoglimento le forniscano di ragione (potrà infatti aversi accoglimento della domanda di ripetizione di indebito - e pertanto ammissione al passivo per corrispondente somma - solo dopo lo scioglimento del contratto che contempla come prestazione il pagamento effettuato).
A conforto dell'orientamento espresso, il Tribunale richiama il disposto del quinto comma dell'art. 72 l. fall. (così come riformulato nell'ambito della più generale sostituzione dell'articolo stesso, avvenuta ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 5/2006) secondo cui “L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V”.
Orbene, afferma il Tribunale che dal raffronto tra la prima e la seconda parte della disposizione appena trascritta, emerga nettamente la diversa sorte della domanda di scioglimento contrattuale secondo che essa sia l'unica domanda formulata in giudizio oppure, diversamente, sia stata presentata insieme alla pretesa pecuniaria (per ripetizione di indebito o risarcimento danni) che deriverebbe dal suo accoglimento; più precisamente, mentre la domanda solitaria proseguirebbe dinanzi al giudice adito, quella accompagnata da conseguente pretesa pecuniaria dovrebbe essere invece, insieme a quest'ultima, dapprima dichiarata improcedibile e successivamente proposta ex novo al giudice delegato.
L'interpretazione pare proprio da condividere.
Da un lato, infatti, il riferimento contenuto, nella prima parte della norma, alla opponibilità della domanda singola al curatore fallimentare chiarisce che tale domanda resta nell'ambito processuale ove già si trovava prima del fallimento del convenuto, mentre, dall'altro, la riunione delle domande di scioglimento negoziale e condanna pecuniaria in un unica istanza da proporre “secondo le disposizioni di cui al Capo V” - e cioè, appunto, quelle regolanti la verifica dello stato passivo – rivela che, in questo caso, l'impugnativa contrattuale avrà lo stesso destino della pretesa di condanna pecuniaria ovvero l'assoggettamento alla pronuncia di improcedibilità nel giudizio ordinario e la parallela possibilità di riproposizione dinanzi al giudice delegato.
Si è però osservato in dottrina che l'implausibilità dell'uso dell'istituto della riassunzione per sostenere il trasferimento del processo ordinario pendente nel foro del giudice delegato, conduca l'interprete alla conclusione secondo cui tale domanda di risoluzione resta nell'ambito del giudizio di cognizione ove è stata proposta.
Sembra tuttavia potersi obiettare che una prosecuzione in sede endofallimentare della domanda di risoluzione già presentata nel processo di cognizione pendente non sia necessaria al fine della statuizione di merito del giudice delegato: la domanda presentata a quest'ultimo, infatti, non è comunque domanda originariamente formulata - e pertanto inammissibile in quanto volta a generare un credito (da ripetizione di indebito o risarcimento danni) successivo alla dichiarazione di fallimento - bensì domanda riproposta e preceduta quindi da altra omologa, già opponibile alla curatela fallimentare siccome pubblicizzata secondo legge e venuta meno nel giudizio ordinario di cognizione proprio per poter essere presentata ed esaminata ex novo nel procedimento di verifica dei crediti, quale ragione della conseguente pretesa pecuniaria (di ripetizione di indebito o risarcimento danni) da insinuare al passivo fallimentare.
Circa poi la pertinenza dell'art. 24 l. fall. alla fattispecie, pare potersi offrire un diverso motivo, rispetto a quello prospettato nella pronuncia in esame, di sottrazione delle domande di caducazione negoziale alla mannaia di tale disposizione normativa.
Il Tribunale campano sembra infatti sostenere la deroga dell'art. 52 l. fall. – che, come detto, stabilisce il c.d. principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo - al precedente articolo 24, portatore invece del principio generale di competenza riservata del foro fallimentare.
Potrebbe tuttavia ritenersi che il conflitto tra le due disposizioni normative non sorga proprio, così mancando l'esigenza dell'ipotesi di un rapporto di deroga tra l'una e l'altra.
Esse sembrano invero operare su piani diversi: la disciplina dell'art. 24 l. fall. per le domande proposte in via principale, mentre, all'opposto, quella del successivo articolo 52 per le domande formulate in via incidentale.
Effettivamente la lettera dell'art. 24 l. fall. comprende la nozione di “azione”, cioè di pretesa giudiziale autonoma e completa; con cui il legislatore allude alla più ampia scelta procedimentale di tutela del preteso diritto leso oppure in pericolo (può valere in tal senso, ad es., l'espressione “azioni revocatorie” di cui all'art. 69-bis l. fall.), mentre, all'opposto, la domanda di scioglimento contrattuale formulata nell'ambito di un'istanza di ammissione al passivo pare essere semplicemente prodromica e strumentale all'accoglimento dell'istanza medesima, cosicché incidentale.
In altri termini, sembra potersi affermare che quando l'esame della domanda di scioglimento contrattuale sia condotto nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti, esso abbia il solo scopo del controllo della fondatezza della pretesa pecuniaria conseguente, il cui importo è, appunto, unico oggetto di ammissione allo stato passivo; e pertanto l'accertamento inerente al vizio negoziale e la domanda che lo procura hanno, presumibilmente, entrambi natura incidentale.
Valendo tale impostazione, mancherebbe interferenza reciproca tra gli ambiti applicativi delle due disposizioni normative.

Le questioni aperte

A questo punto pare ragionevole svolgere qualche (pur breve) considerazione sulla effettiva portata regolatrice del richiamato quinto comma dell'art. 72 l. fall.
In merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur esprimendosi inizialmente nel senso della mera conferma normativa dell'esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 52 l. fall. - che così conduca all'accertamento dinanzi al giudice delegato sia la pretesa pecuniaria in senso stretto, sia la domanda di scioglimento contrattuale - prosegue poi lo svolgimento della sua motivazione innalzando invece la disposizione a disciplina inerente alla sorte della impugnativa contrattuale; ove l'espressione “impugnativa contrattuale” è intesa come comprensiva della deduzione dei vizi non solo di inefficacia, ma anche, eventualmente, di invalidità del contratto il cui venir meno rende accoglibile la pretesa pecuniaria.
Certo, prima facie, questa impostazione sembrerebbe preclusa dal tenore letterale e dal contesto normativo della disposizione di cui trattasi. Essa disciplina, infatti, la sorte della sola domanda di risoluzione e non di ogni possibile impugnativa contrattuale. Inoltre è inserita in un articolo della legge fallimentare che regola il destino dei rapporti contrattuali pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, dunque inerente anch'esso alla questione dell'efficacia e non della validità del contratto.
Ma tutto ciò potrebbe non essere dirimente.
Nulla sembra infatti precludere l'estensione dell'archetipo normativo della disciplina inerente alla sorte della domanda di inefficacia contrattuale anche a quella di annullamento dell'accordo.
Dal punto di vista considerato, vizi del rapporto contrattuale e vizi genetici del contratto sembrerebbero poter essere regolati nello stesso modo.
Anche alle pronunce di annullamento contrattuale possono seguire pretese di ripetizione di indebito o di risarcimento danni. Ed anche per esse si pone la questione della tutela, di rango costituzionale, della posizione procedimentale del soggetto che presenta l'istanza di ammissione al passivo.
In definitiva, è auspicabile che invalga l'orientamento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel senso dell'interpretazione estensiva del disposto dell'art. 72, comma 5, l. fall., così da essere applicato, mutatis mutandis, anche alle impugnative aventi ad oggetto vizi genetici del contratto pendente.

Conclusioni

La riforma della legge fallimentare portata dal D.Lgs. n. 5/2006 - attraverso la sostituzione dell'art. 72 l. fall. ed, in particolare, la nuova formulazione del suo quinto comma - ha probabilmente fatto chiarezza sulla disciplina della sorte della domanda di risoluzione pendente alla data di dichiarazione di fallimento del contraente convenuto in giudizio. Spetta ora all'interprete il compito di una lettura del disposto normativo che, secondo insegnamento tradizionale, prediliga la sua utilità per il sistema di cui è parte, ovvero la disciplina del procedimento di verifica concorsuale dei crediti, piuttosto che l'irrilevanza rispetto a quest'ultimo.
La pronuncia commentata ed il richiamato passaggio di motivazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte hanno insieme già aperto la strada verso la migliore scelta interpretativa. Si tratta quindi soltanto di dare seguito e continuità a tale orientamento.
L'interpretazione secondo cui le domande di risoluzione e di risarcimento danni o ripetizione di indebito, già pendenti alla data della dichiarazione di fallimento del contraente convenuto, sono tutte proponibili nel procedimento di verifica dei crediti, evita all'istante il pregiudizio - in termini di rischio di mancata partecipazione ai riparti dell'attivo fallimentare - insito nella lunga attesa di una sentenza definitiva sul vizio negoziale dedotto, che lo abiliti quindi alla richiesta di riconoscimento, in sede concorsuale, del credito da scioglimento contrattuale.
Per questa via, è parso pure opportuno l'approdo concettuale, della giurisprudenza condivisa, ad una più generale considerazione del nuovo precetto normativo, quale regolamentazione della sorte dell'impugnativa contrattuale pendente alla declaratoria di fallimento del contraente convenuto in giudizio; intendendo l'espressione “impugnativa contrattuale” come comprensiva della censura oltre che dei vizi propri del rapporto negoziale, anche di quelli genetici del negozio. Soltanto in tal modo, infatti, la tutela dell'istante diviene piena ed incondizionata.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

La pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere richiamata nel testo, precedente a quella commentata e di segno opposto rispetto ad essa, è stata emessa il 22 gennaio 2013 e depositata il 22 marzo 2013;
Il riportato passaggio di motivazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, precedente ad entrambe le menzionate pronunce del Tribunale campano e nello stesso senso di quella commentata, è in Cass. civ., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508.
In dottrina, cfr. variamente B. Meoli, La regola generale dell'art. 72, in Trattato di Diritto Fallimentare, diretto da V. Buonocore ed A. Bassi, coordinato da G. Capo, F. De Santis e B. Meoli, Padova, 2010, II, 436 (per la tesi, richiamata nel testo, della separazione delle domande in ragione dell'improbabilità dell'ipotesi di riassunzione, dinanzi al giudice delegato, del giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda di risoluzione); F. Di Marzio, Azione di risoluzione del contratto (e di risarcimento danni) e fallimento della parte inadempiente, in Fall., 2009, 1179 e ss. (per l'opposto avviso della riproponibilità avanti al giudice delegato dell'impugnativa contrattuale già spesa nel processo ordinario insieme alla domanda di ripetizione di indebito o di risarcimento danni, pure riproponibile in sede fallimentare).

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