Crisi delle imprese, ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. Il nuovo principio contabile dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)

Alberto Tron
23 Novembre 2011

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emesso, nel luglio 2011, il nuovo principio contabile OIC-6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” con lo scopo di definire il trattamento contabile e l'informativa integrativa da fornire nel bilancio del debitore, in merito agli effetti prodotti da un'operazione di ristrutturazione del debito.
Premessa

Il principio OIC-6 si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito è posta in essere da un'impresa che redige il proprio bilancio nel rispetto del principio della continuità aziendale.

La ristrutturazione del debito è, in alcuni casi, un'operazione piuttosto complessa che richiede un significativo periodo di tempo per essere conclusa. Inoltre, questa operazione può realizzarsi secondo differenti modalità, tra cui ad esempio le principali sono: 1) la modifica delle condizioni originarie del debito; 2) il trasferimento dal debitore al creditore di un'attività o un gruppo di attività a estinzione parziale o totale del debito; e 3) l'emissione di capitale e sua assegnazione al creditore, con estinzione parziale o totale del debito. Per ciascuna di esse, il nuovo principio definisce specifiche regole per la loro contabilizzazione.

Modifica dei termini originari del debito

La modifica dei termini originari del debito può essere effettuata mediante una delle seguenti operazioni (o una loro combinazione):

a) riduzione dell'ammontare del capitale da rimborsare (valore a scadenza del debito);

b) riduzione dell'ammontare degli interessi maturati e non ancora pagati;

c) modifica dell'ammontare degli interessi che matureranno dal momento della concessione fino al momento dell'estinzione dell'obbligazione (interessi maturandi); il valore economico del debito rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione. La modifica dei termini originari del debito (nell'ammontare e/o nella tempistica dei pagamenti) si traduce in un beneficio per il debitore in quanto il valore economico del debito diminuisce rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione;

d) modifica della tempistica originaria dei pagamenti che il debitore avrebbe dovuto effettuare, con un allungamento delle scadenze previste per l'adempimento dell'obbligazione sia in termini di capitale che interessi (c.d. rimodulazione o riscadenzamento dei debiti).

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il debitore iscrive alla data della ristrutturazione un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati.

In contropartita si rileva una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività. Se d'importo rilevante, l'utile è evidenziato nel conto economico con un apposito dettaglio informativo (“di cui”) della voce E. 20.

L'iscrizione di un utile è coerente con il principio generale di prudenza, in quanto si considera un provento realizzato fin dalla data della ristrutturazione.

Nei casi invece di cui alle lettere c) e d), alla data della ristrutturazione il debitore non rileva alcun utile nel conto economico e conseguentemente non riduce il valore contabile del debito iscritto tra le passività. In questi casi, sebbene il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione risulta inferiore rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione, tale beneficio/vantaggio per il debitore non è rilevato al conto economico, in quanto si considera un provento non realizzato alla data della ristrutturazione. Il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. Si tratta, infatti, di un beneficio futuro di ordine finanziario. Nella nota integrativa occorre fornire adeguata informativa del valore economico del debito e del conseguente beneficio.

Estinzione del debito con cessione di attività al creditore o conversione del debito in capitale

Con la sentenza n. 18864 del 15 settembre 2011, la Cassazione ha invece riconosciuto al giudice un fondamentale ed essenziale ruolo di controllo, non ridotto a un sindacato di mera regolarità formale, ma esteso al contenuto del piano concordatario, attraverso la valutazione della sua non manifesta inadeguatezza in sede di ammissione, della persistenza delle condizioni d'ammissibilità e dell'assenza degli atti di frode nel corso della procedura e in sede di omologazione.

La premessa, da cui parte la Corte, è che il concordato preventivo non è riducibile a un contratto di diritto privato, poiché vi è una differenza ontologica dell'istituto concorsuale rispetto al contratto. Quest'ultimo produce i suoi effetti nei confronti dei soli soggetti che hanno prestato il consenso, poiché si fonda sull'accordo di tutte le parti. Il concordato preventivo, invece, pur essendo stato approvato sulla base di un consenso solo maggioritario, ha effetti nei confronti di tutti i creditori, precludendo azioni esecutive individuali anche da parte di creditori assenti e dissenzienti. L'estensione dell'efficacia all'intera massa dei creditori, inclusi gli assenti e i dissenzienti, comporta l'essenzialità dell'intervento del giudice nei distinti momenti di verifica previsti dagli artt. 162, 173 e 180 l. fall.

Il controllo nella fase dell'ammissione non è di mera regolarità formale della completezza della documentazione, ma comporta una valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti sostanziali, compresa la manifesta inadeguatezza della relazione del professionista che ne accerti la fattibilità.

Il controllo del tribunale non viene meno nel corso della procedura, potendo esso revocare, in qualunque momento, l'ammissione ove, all'esito degli accertamenti del commissario giudiziale, risultino difettare le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, tra le quali va ricompresa la fattibilità. Anche i presupposti della sanzione revocatoria di cui all'art. 173 l. fall. sono accertabili ex officio dal Tribunale, e quindi anche in assenza di opposizione nel giudizio di omologazione.

I costi connessi alla ristrutturazione del debito

La ristrutturazione del debito se, da un lato, determina dei vantaggi per il debitore, che beneficia delle concessioni accordate dal creditore, dall'altro implica il sostenimento di costi tutt'altro che irrilevanti per la predisposizione dell'operazione. Il debitore, infatti, oltre a definire commissioni che possono essere riconosciute al creditore, si avvale spesso del contributo di una serie di soggetti i quali forniscono servizi specializzati ad elevato contenuto professionale.

A seconda della loro natura i costi connessi alla ristrutturazione possono classificarsi in una delle seguenti categorie: 1) costi di consulenza professionale; 2) commissioni e oneri per servizi finanziari; e 3) altri costi direttamente collegati all'operazione.

Il principio contabile prevede che i costi relativi alla ristrutturazione del debito siano rilevati al conto economico nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione tra gli oneri straordinari. Se d'importo rilevante, tali costi sono presentati con un apposito dettaglio informativo (“di cui”) della voce E. 21. Tenuto conto della situazione di difficoltà finanziaria e/o economica in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono alla ristrutturazione, per il principio di prudenza, il documento prevede l'immediata imputazione di questi costi al conto economico, in quanto si tratta di oneri per i quali è difficile dimostrare la futura capacità di produrre benefici e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici.

Le informazioni nella nota integrativa

Tra le maggiori novità introdotte dal principio contabile vi è senza dubbio l'informativa richiesta nella nota integrativa. Gli obiettivi dell'informativa sono diversi: da un lato, essa si propone di chiarire ai destinatari del bilancio la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sua esposizione debitoria, dall'altro, si propone di evidenziare le caratteristiche principali della ristrutturazione e gli effetti che essa è destinata a produrre sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito negli esercizi interessati dall'operazione.

A tal fine il principio richiede la presentazione di una serie di informazioni qualitative e quantitative da esporre, per esigenze di chiarezza e immediatezza, in una sezione specifica della nota; per agevolarne la lettura è raccomandata la presentazione di alcune informazioni in forma tabellare. Inoltre, tenuto conto che gli effetti della ristrutturazione possono riguardare differenti esercizi, l'informativa richiesta è distinta su tre momenti: a) l'esercizio in cui sono ancora in corso le trattative tra debitore e creditore ma si è ancora concluso l'accordo al termine dell'esercizio; b) l'esercizio in cui l'accordo diviene efficace tra le parti, ovvero l'esercizio in cui ricade la data della ristrutturazione; c) gli esercizi successivi a quello in cui l'accordo diviene efficace tra le parti.

Tra le informazioni più rilevanti richieste dal principio vi sono: a) la situazione di difficoltà finanziaria e l'indebitamento complessivo; b) le principali caratteristiche della ristrutturazione del debito; c) gli effetti della ristrutturazione sulla posizione finanziaria netta; d) il beneficio derivante dalla ristrutturazione, anche se non rilevato direttamente al conto economico; e) lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione.

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