Modalità di notifica del ricorso di fallimento

09 Dicembre 2014

In base al nuovo testo dell'art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dal Decreto Sviluppo-bis, dopo che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare all'indirizzo PEC del debitore non sia andata a buon fine, occorre procedere con la notifica presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c. e, in caso di notifica negativa, mediante deposito presso la casa comunale.
Massima

In base al nuovo testo dell'art. 15, comma 3, l. fall., come modificato dal Decreto Sviluppo-bis, dopo che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare all'indirizzo PEC del debitore non sia andata a buon fine, occorre procedere con la notifica presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c. e, in caso di notifica negativa, mediante deposito presso la casa comunale.
Ove, però, l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notifica a mani, presso la residenza dell'amministratore, ai sensi dell'art. 145, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c. invece che mediante deposito alla casa comunale, la notifica può ritenersi idonea ai fini della regolare convocazione in giudizio della società debitrice. (massima)

Il caso

Il Tribunale di Roma affronta la problematica, sorta dopo l'entrata in vigore della novella legislativa che ha modificato, tra l'altro, l'art. 15 l. fall. (D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012), relativa alle modalità di notificazione del ricorso di fallimento ad una società di capitali, che nella specie è stata eseguita presso la residenza del suo legale rappresentante.
La soluzione adottata dal tribunale ha il pregio di risolvere in concreto la questione della notifica, ma non tiene conto dell'iter procedimentale previsto dall'art.15 l. fall.

Le questioni giuridiche

Va subito evidenziato che il terzo comma del novellato art. 15 l. fall. è lacunoso ed impropriamente redatto, laddove prevede la notificazione soltanto ad un generico ‘debitore'.
Ovviamente il riferimento è all'imprenditore, individuale o collettivo, il quale è il titolare della PEC comunicata ed iscritta presso il registro delle imprese, in cui è indicata anche la sede dell'impresa; ma, come è noto, l'imprenditore non è l'unico soggetto che può essere sottoposto alle procedure concorsuali; eppure, nessun riferimento vi è a coloro che possono fallire anche se imprenditori – almeno direttamente - non sono mai stati (i soci delle società di persone) o non lo sono più (imprenditori deceduti, società cancellate).
In sintesi, l'art.15 l. fall. dispone che, qualora la notifica a mezzo PEC non abbia avuto esito positivo, si deve procedere ad effettuarla presso la sede risultante dal registro delle imprese; e se anche in questo caso non può essere eseguita, è previsto che gli atti vengano depositati dall'Ufficiale Giudiziario presso la Casa Comunale.
E' evidente lo scostamento della nuova normativa da quelle che sono le regole ordinariamente previste dalla legge in materia di notifica, perché, si ribadisce, l'art.15 l. fall. dispone che la notifica avvenga esclusivamente presso la sede dell'impresa e non richiama affatto le ulteriori forme previste dal codice di procedura civile; in particolare non richiama l'art.145 c.p.c., che consente la notifica al legale rappresentante della società anche presso la sua residenza o domicilio.
Il legislatore, pur consapevole che la normativa vigente ammette la notifica in via alternativa anche in un luogo diverso dalla sede dell'impresa, ossia presso la residenza del legale rappresentante, non ha voluto consentire tale tipo di notifica per l'instaurazione del procedimento prefallimentare.
Perché questa scelta? E' evidente che si è voluto accelerare l'iter notificatorio in materia di fallimento, tenuto conto del fatto che l'art. 15 dispone che l'udienza deve essere fissata non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria; tale termine, benchè sia meramente ordinatorio, è sintomatico della volontà della legge di ridurre i tempi del procedimento prefallimentare.
A ben vedere 45 giorni sembrano tanti, ma sono pochi, perché si deve tener conto dei tempi necessari: per la registrazione del ricorso e per la formazione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria, per la designazione del giudice delegato da parte del Presidente, per l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza davanti al tribunale o al GD; quest'ultima soluzione è quella più frequente e comporta quindi l'ulteriore trasmissione del fascicolo al giudice, affinchè egli provveda a fissare la data dell'udienza ed a restituire gli atti alla cancelleria per la notifica; se questa non ha esito positivo a mezzo PEC, vanno calcolati i tempi necessari al procuratore del ricorrente per richiedere copia degli atti, attenderne il rilascio, e procedere alla notifica mediante l'Ufficiale Giudiziario.
Alla fine si è già consumato un notevole spazio di tempo, ma devono restare ancora 15 giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 15 l. fall., prima della data di celebrazione dell'udienza prefallimentare.
I giudici di merito non hanno ancora trovato una soluzione univoca alla problematica in esame, ed allora bisogna chiedersi quale potrebbe essere quella in concreto più pratica ed attuabile, che sia conforme alla volontà della legge.

Osservazioni

E' evidente che il legislatore si è voluto liberare dei lacci e lacciuoli connessi alla notifica a mezzo del servizio postale.
Il legislatore era ben consapevole della possibilità di notificazione a mezzo del servizio postale, ma volutamente ed espressamente ha escluso tale tipo di notifica, allorquando ha previsto tout court che la notifica del ricorso di fallimento debba avvenire personalmente da parte dell'Ufficiale Giudiziario, che non può avvalersi del servizio postale.
Questo è il fine che intende raggiungere la nuova norma: evitare i lunghi tempi connessi all'invio degli atti per posta, alla restituzione della relata, degli avvisi di ricevimento e delle relative comunicazioni (CAN).
Si può affermare che il diritto di difesa del resistente sia stato sminuito o compromesso dalla nuova normativa?
Certamente no; la novella ha voluto porre fine a riprovevoli condotte, quali l'irreperibilità e la fuga degli imprenditori e degli amministratori, comportanti difficoltà di notifica e perdita di tempo, per cui dalla chiusura della sede sociale e dal mancato rinvenimento degli organi preposti alla ricezione degli atti derivavano un danno per i creditori ed un ostacolo al celere svolgimento della procedura prefallimentare.
In altri termini si è posto definitivamente termine alla prassi di rendersi assenti e non reperibili per evitare una tempestiva notifica del ricorso di fallimento.
Il legislatore, in linea con il nuovo PCT e con l'innovazione telematica da estendere a tutti i procedimenti giurisdizionali, ha previsto che la notifica del ricorso e del decreto avvenga a mezzo PEC a cura della cancelleria; se vi è un obbligo per le imprese di munirsi di PEC e di comunicarla al registro delle imprese, la violazione di tale precetto non può che ritorcersi in danno dell'imprenditore negligente; qualora la notifica a mezzo PEC non sia possibile per qualunque motivo, il legislatore offre un'ulteriore chance all'imprenditore, disponendo che essa avvenga presso la sede dell'impresa.
Dunque, sia in prima battuta con la notifica telematica a mezzo PEC, sia subito dopo presso la sede legale, il legislatore ha voluto garantire in pieno il diritto di difesa del debitore, disponendo che gli atti gli siano inviati per la notifica presso la sede dell'impresa, tramite la casella di posta elettronica ovvero a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Pertanto il legislatore ha inteso concedere all'imprenditore ben due occasioni di ricevere la notifica in modo effettivo presso la sua sede; non solo v'è obbligo di dotarsi di PEC, ma anche di consultare periodicamente la propria casella di posta elettronica.
Se falliscono entrambi i tentativi, per ultimo la legge dispone che la notifica sia effettuata mediante deposito degli atti nella Casa Comunale; questo tipo di notifica può essere definito virtuale e non è altro che una notifica analoga a quella disciplinata dall'art. 143 c.p.c., ma con tempistica abbreviata, perché non è necessario il decorso dei venti giorni per il suo perfezionamento, che è invece immediato.
Se si esamina compiutamente il nuovo sistema notificatorio delineato dall'art. 15 si possono trarre le seguenti conclusioni.
La legge ha voluto evitare le problematiche e le lungaggini derivanti dall'uso del servizio postale, non includendo, ed anzi escludendo, tale tipo di notifica nella nuova normativa.
Ciò non porta ad affermare che la notifica a mezzo del servizio postale sia stata abrogata o espunta dal nostro ordinamento, e parimenti non significa che la notifica ai sensi dell'art.145 c.p.c. sia stata abolita.
Più semplicemente, si deve ritenere che tali modalità di notifica, a mezzo posta ed ai sensi dell'art.145 c.p.c., sono state ritenute dal legislatore non più applicabili al procedimento prefallimentare.
La non applicabilità a specifici procedimenti di una forma processuale o di un dato normativo di carattere generale non è nuova, in particolare nel sistema fallimentare; basti pensare alla figura del piccolo imprenditore, che non ha più rilevanza alcuna in ambito prefallimentare; ed infatti, mentre prima della riforma il tribunale doveva accertare se il resistente rivestisse o meno la qualità di artigiano o di piccolo imprenditore, oggi tale indagine è del tutto irrilevante, perché l'art.1 l. fall. non esclude l'assoggettabilità alle procedure fallimentari in base alla qualifica di artigiano o di piccolo imprenditore, bensì soltanto in base al mancato superamento delle cd. soglie di fallibilità.
Ciò non consente di affermare che le figure del piccolo imprenditore e dell'artigiano siano state abrogate dal nostro ordinamento; esse esistono ancora, ma sono applicabili e rilevanti ai fini civilistici, fiscali o comunque per altri scopi; semplicemente sono irrilevanti ai fini prefallimentari. Dunque, anche la notifica effettuata ai sensi dell'art.145 c.p.c. al legale rappresentante presso la sua residenza, così come la notifica a mezzo del servizio postale, sono tuttora vive e valide nel nostro ordinamento; tuttavia il legislatore ha deciso di ritenere non più applicabili tali modalità in sede prefallimentare.
Sul perchè di questa scelta la risposta è già stata data in precedenza: si vogliono evitare le lunghe ricerche anagrafiche sulla residenza del legale rappresentante, soprattutto qualora essa sia in un Comune o in uno Stato diverso da quello dove è situata la sede legale dell'impresa; si vuole evitare che l'ufficiale giudiziario proceda alla notifica a mezzo del servizio postale affinché non si debba attendere la restituzione della relata, dell'avviso di ricevimento o della comunicazione di avvenuta notifica, adempimenti che comportano dispendio di energie e perdita di tempo, inconciliabili con i termini brevi del procedimento prefallimentare che il legislatore ha imposto (45 gg.).
La notifica deve essere chiesta all'Ufficiale Giudiziario del circondario dove ha sede il debitore resistente, affinché egli possa eseguirla di persona, nel rispetto dei limiti territoriali del suo ufficio.
Se si parte da queste premesse, la soluzione del problema sulla validità della notifica eseguita con forme diverse da quelle prescritte dalla nuova normativa appare più agevole.
Nella sentenza del Tribunale di Roma è stato affermato che, pur non avendo l‘Ufficiale Giudiziario adottato le forme e le modalità previste dalla legge, è stato raggiunto lo scopo della notifica, posto che gli atti sono stati consegnati presso la residenza del legale rappresentante, a persona incaricata a riceverla.
Il Tribunale ha sostenuto che in tal modo lo scopo è stato raggiunto e che quindi qualunque deviazione dall'iter notificatorio è sanata.
La tesi, benché suggestiva e benché abbia il pregio di offrire una soluzione concreta alla problematica in esame, con prevalenza della sostanza sulla forma, non può tuttavia essere condivisa.
Invero, per quanto esposto, la possibilità di notificare il ricorso al legale rappresentante ai sensi dell'art.145 c.p.c. non è più contemplata dall'art. 15 l. fall.; ammettere una notifica al legale rappresentante presso la sua residenza equivale ad affermare che è legittimo eseguirla in un luogo che oggi, ai fini processuali dell'instaurazione del contraddittorio prefallimentare, non ha alcuna rilevanza e connessione con la sede dell'impresa e quindi con il luogo indicato in via esclusiva dalla legge per effettuare le notifiche dei ricorsi e consentirne la ricezione da parte del debitore.
Si è affermato nella sentenza che comunque lo scopo è stato raggiunto, perché il legale rappresentante, avendo ricevuto gli atti, è stato posto a conoscenza del ricorso ed è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa.
Si osserva che il raggiungimento dello scopo si ottiene allorquando la parte, cui deve essere notificato l'atto, si costituisce spontaneamente nel giudizio; in altri termini il raggiungimento dello scopo e la sanatoria dei vizi della notifica si ottengono soltanto con la costituzione in giudizio della parte convenuta, che consente la corretta instaurazione del contraddittorio.
La notifica non ha altro scopo che quello di consentire al soggetto convenuto di costituirsi, per difendersi dalla domanda formulata nei suoi confronti.

Conclusioni

Nel caso in esame, la mera ricezione degli atti da parte di un soggetto, con forme ed in luoghi non previsti dalla norma, non significa affatto che lo scopo sia stato raggiunto, perché questo non si raggiunge con la consegna degli atti in un luogo diverso dalla sede sociale (residenza della persona fisica) ed a persona non abilitata a ricevere gli atti per conto della società resistente (nella specie, si trattava della sorella dell'amministratore); lo scopo si ottiene invece soltanto con la costituzione in giudizio della parte resistente (id est: la società) nel procedimento prefallimentare.
Si può quindi affermare che soltanto nell'ipotesi in cui il resistente debitore si costituisca in giudizio, applicando i consolidati principi in materia, vengono sanati le irritualità, le irregolarità o i vizi della notifica del ricorso .
Lo scopo da raggiungere dunque non è la notifica (in qualunque modo avvenga), la quale è soltanto il mezzo attraverso il quale l'imprenditore viene posto a conoscenza della domanda di fallimento nei suoi confronti, e gli consente di approntare la propria difesa e di costituirsi in giudizio. Se non avviene la costituzione in giudizio del resistente, allora bisogna distinguere: se la notifica è valida e rituale, si deve ritenere che la mancata costituzione del resistente sia frutto di una scelta processuale che non impedisce la prosecuzione del procedimento prefallimentare, in quanto il contraddittorio è stato validamente instaurato; ma se la notifica non è conforme al precetto legislativo, il tribunale ne deve prendere atto e dichiarare che il contraddittorio non è validamente costituito.
Consegue che in ambito prefallimentare il legale rappresentante di una società di capitali non è legittimato a ricevere la notifica presso la propria residenza o il proprio domicilio, stante l'obbligo di legge di eseguire la notifica esclusivamente presso la sede dell'impresa.

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