La revocabilità dell’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/73: contrasti giurisprudenziali e terza via della Cassazione
16 Maggio 2012
Massima
L'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 difetta dei caratteri propri dell'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c. ed è invece assimilabile all'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.) con conseguente revocabilità ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. (massima Trib.)
Considerato che l'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. stabilisce la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie e che l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate, la stessa conseguentemente non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare (massima Cass.) Il caso
Il concessionario del servizio riscossione tributi propone opposizione allo stato passivo di un fallimento per contestare l'ammissione di un proprio credito in chirografo con esclusione del privilegio ipotecario ex art. 77 D.P.R. 602/73, revocato ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. Il ricorrente sostiene l'irrevocabilità di detta ipoteca attesa la sua natura di ipoteca legale. Con la prima delle due decisioni in rassegna, il Tribunale di Milano nega tale ricostruzione giuridica sotto molteplici profili e conclude per la revocabilità dell'ipoteca in questione in quanto assimilabile a quella giudiziale. Le questioni giuridiche e la soluzione
Il Tribunale di Milano ha osservato, in particolare, che: a) nei casi di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. la garanzia sorge automaticamente al verificarsi di determinati fatti costitutivi, quali la trascrizione dell'atto di alienazione o di divisione, indipendentemente dalla volontà del debitore o da una specifica iniziativa del creditore. Al contrario, l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 è rimessa alla valutazione e alla determinazione del creditore, in modo del tutto corrispondente a quanto accade per l'ipoteca giudiziale; b) la stessa Agenzia delle entrate con circolare n. 46/E del 16 novembre 2004, riconosce la necessità di un atto d'impulso dell'agente della riscossione per procedere all'iscrizione di ipoteca; c) l'art. 77 in questione configura un'equiparazione tra il ruolo e il titolo di formazione giudiziale di cui all'art. 2818 c.c. ai fini dell'iscrizione di ipoteca; d) non inficiano la revocabilità dell'ipoteca in questione le ipotesi normative di non revocabilità dell'ipoteca volontaria nel caso di rateazione delle somme dovute (art. 3 bis, D.Lgs. 462/97) o dei pagamenti di imposte scadute (art. 89, D.P.R. 602/73) in quanto previste da norme speciali non suscettibili di estensione analogica; e) del pari non rileva nel caso di specie il richiamo all'art. 26 della L. 4/29, considerato che la non revocabilità dell'ipoteca prevista da detta norma discende dalla particolare natura cautelare dell'ipoteca in esame, non ravvisabile nel caso dell'ipoteca di cui all'art. 77. Il contrasto nella giurisprudenza di merito
La decisione in epigrafe, pur motivando con l'illustrata dovizia di argomentazioni, non rende palese il contrasto in materia nella giurisprudenza di merito. Con la seconda delle decisioni in epigrafe (alla quale possono aggiungersi anche le sentenze n. 3397 e 3398 del 5 marzo 2012) la Suprema Corte, a quanto consta pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha ritenuto non revocabile l'ipoteca fiscale in base, però, ad argomentazioni innovative che, da un lato, prescindono dal contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di merito e, dall'altro, operano in un certo senso una sintesi delle tesi contrapposte. Ad avviso della Cassazione, infatti, l'ipoteca de qua non può farsi rientrare né nella nozione di ipoteca volontaria, né in quella di ipoteca giudiziale, e ad essa non può quindi applicarsi la revoca in sede fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. Conclusioni
L'intervento della Cassazione in una materia così controversa era senz'altro auspicabile, ma forse è lecito avanzare dubbi sull'iter argomentativo seguito dal Supremo Collegio. Premesso, infatti, che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche: legale (art. 2817), giudiziale (art. 2818) e volontaria (art. 2821), si deve concordare con la Corte sul fatto che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 non è agevolmente riconducibile ad alcuno dei tipi suddetti. Da un lato, infatti, rispetto all'ipoteca legale, caratterizzata dall'iscrizione automatica su specifici beni immobili, l'ipoteca fiscale richiede l'attivazione del creditore e può essere iscritta su tutti i beni del debitore; dall'altro, rispetto all'ipoteca giudiziale, che individua il titolo per l'iscrizione di tale ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto, in caso di ipoteca fiscale la richiesta di iscrizione ipotecaria non è sorretta da un provvedimento giudiziale, ma, piuttosto, da un provvedimento amministrativo. Pertanto, se il coordinamento tra la normativa fiscale e quella fallimentare s'incentra sul dato strutturale e sulla ratio alla base dell'esenzione dell'ipoteca legale dalla revocatoria e della revocabilità di quella giudiziale, la soluzione preferibile appare essere quella seguita dal Tribunale di Milano. Le differenze dell'ipoteca fiscale rispetto all'ipoteca legale, infatti, appaiono senz'altro più rilevanti rispetto a quelle con l'ipoteca giudiziale e nulla sembra ostare ad un'interpretazione estensiva della nozione di ipoteca presupposta dall'art. 67 l. fall. all'ipoteca di cui al citato art. 77, la cui peculiarità consiste proprio nell'assimilare il titolo amministrativo a quello giudiziale. A ben vedere, inoltre, la diversa soluzione scelta dalla Cassazione finisce addirittura per andare oltre il disposto dell'art. 77, in quanto il titolo amministrativo non godrebbe soltanto dell'equiparazione a quello giurisdizionale, che già di per sé configura un favor, ma addirittura dell'ulteriore favor dell'esenzione da revocatoria dell'ipoteca iscritta in base a detto titolo. |