I presupposti di accesso alla procedura di “piano del consumatore”

Giacomo Rojas Elgueta
25 Marzo 2014

Il progressivo indebitamento del debitore consumatore, in concomitanza con l'insorgere della malattia di un figlio, non deve essere ritenuto “colposo” sol perché i debiti non sono stati contratti esclusivamente per il pagamento delle spese legate alla malattia, ma altresì al fine di mantenere in vita l'attività d'impresa del figlio.
Massima

Il progressivo indebitamento del debitore consumatore, in concomitanza con l'insorgere della malattia di un figlio, non deve essere ritenuto “colposo” sol perché i debiti non sono stati contratti esclusivamente per il pagamento delle spese legate alla malattia, ma altresì al fine di mantenere in vita l'attività d'impresa del figlio.

Il caso

Il Tribunale di Pistoia ha omologato, in forza dell'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, un piano del consumatore, presentato da un debitore non fallibile, esposto verso i suoi creditori per un totale di € 53.494,43. Lo stato di sovraindebitamento è stato riconosciuto alla luce del fatto che l'istante è titolare di un'unica fonte di reddito (una pensione INPS pari a € 1.450 mensili) e responsabile economicamente di un figlio affetto, dai primi mesi del 2011, da una grave malattia che ne ha determinato l'incapacità lavorativa. Il giudice, in particolare, ha accolto la proposta del debitore sovraindebitato di corrispondere ai propri creditori la somma di € 27.000, mediante il pagamento di novanta rate mensili da € 300. Preso atto, secondo quanto attestato dal professionista di cui all'art. 15, comma 9, l. n. 3/2012, che le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare interessato ammontano mediamente a € 1.200, il piano del consumatore è stato ritenuto fattibile, posto che l'importo mensile offerto ai creditori costituisce circa il 21% del reddito netto percepito.

I presupposti della procedura di "piano del consumatore"

Il ricorso alla procedura di “piano del consumatore” è sottoposto dalla l. n. 3/2012 a due fondamentali presupposti:
a) la qualità di “consumatore” del debitore sovraindebitato [in forza dell'art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, è definito consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”];
b) il carattere “non colposo” del sovraindebitamento del consumatore (in forza dell'art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012, il giudice può omologare il “piano del consumatore” solo una volta escluso che “il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”).

Il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale di Pistoia, al fine di verificare che i presupposti della procedura di “piano del consumatore” fossero integrati, ha preso in esame il rapporto fra le date di stipulazione dei vari contratti di finanziamento, l'importo delle rate e la percentuale di incidenza delle stesse sul reddito complessivo familiare, rilevando che, nel caso di specie, lo stato di indebitamento, seppure aumentato progressivamente, ha subito un decisivo incremento successivamente al sorgere della malattia del figlio del debitore istante. In particolare, manifestatasi la patologia, il debitore ha concluso tre ulteriori contratti di finanziamento, in virtù dei quali l'importo delle rate dovute alle società finanziarie è gradualmente passato da un'incidenza del 28,12% sul reddito complessivo mensile ad un'incidenza del 46,83%.
Nonostante l'opposizione di uno dei creditori, volta ad evidenziare il carattere colposo del sovraindebitamento alla luce del fatto che l'ultimo e più cospicuo finanziamento fosse stato contratto dall'istante in una situazione di conclamata difficoltà economica, il Tribunale ha escluso ogni addebito di negligenza del debitore in quanto:
a) l'ultimo finanziamento è coinciso con un incremento del reddito familiare essendo stata riconosciuta al figlio malato una pensione di invalidità;
b) le obbligazioni contratte dal debitore sarebbero sempre rimaste al di sotto del 50% d'incidenza sul reddito familiare e quindi astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia;
c) i finanziamenti non sarebbero stati contratti per far fronte a mere spese, ma per sostenere l'attività imprenditoriale del figlio malato.

Osservazioni critiche

La decisione del Tribunale di Pistoia non è condivisibile per diverse e concorrenti ragioni.
Anzitutto, con riguardo al primo presupposto richiesto dalla l. n. 3/2012 per l'accesso alla procedura di “piano del consumatore” (la qualità di “consumatore” del debitore sovraindebitato), emerge dalle stesse parole del Tribunale che “i finanziamenti non sono stati contratti per far fronte a delle spese mere, ma sono stati destinati alla prosecuzione di un'attività imprenditoriale”. Tale circostanza di fatto esclude dunque la possibilità di ritenere integrato il presupposto di cui alla lett. b) dell'art. 6, comma 2, l. n. 3/2012, in forza del quale il consumatore deve avere contratto “esclusivamente” obbligazioni estranee ad un'attività d'impresa, propria o, coerentemente con la ratio della norma, di altri.
Inoltre, si devono rilevare ulteriori profili di criticità con riguardo al ragionamento del Tribunale rispetto al carattere (non) colposo del sovraindebitamento in oggetto.
Dalla lettura dell'art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012 emerge, infatti, come il legislatore abbia voluto mettere al centro della procedura di “piano del consumatore” quei debitori onesti ma sfortunati, il cui stato d'indebitamento, ragionevole nel momento della sua assunzione, è divenuto eccessivo a causa di un successivo shock esogeno non imputabile ad una loro condotta colposa.
In sostanza, al fine di verificare l'assenza di colpevolezza nell'assunzione delle obbligazioni è necessario concentrare l'attenzione sull'ordine cronologico degli accadimenti e appurare se, dato un certo livello di debito già contratto, questo sia divenuto eccessivo rispetto alle capacità patrimoniali del debitore deterioratesi a causa di un evento avverso sopravvenuto (ad es., il sovraindebitamento non sarà ritenuto colposo quando il debitore ha contratto una rata mensile di € 250 a fronte di un reddito, anch'esso mensile, di € 1000, poi ridottosi a € 500 per una causa sopravvenuta a lui non imputabile).
Quest'ultima osservazione mette in luce l'evidente inversione logica (e cronologica) in cui è incorso il Tribunale di Pistoia e la fragilità degli argomenti sopra sintetizzati sub a) e b).
Secondo quanto evidenziato dal Tribunale, infatti, gli ultimi tre finanziamenti sono tutti successivi al verificarsi della malattia. Tuttavia, secondo il Tribunale, l'ultimo finanziamento sarebbe stato ragionevole perché contratto in coincidenza di un incremento del reddito familiare (il riconoscimento di una pensione d'invalidità pari a € 440 mensili). La bontà di questo argomento è tuttavia smentita dal fatto che, come evidenziato dallo stesso Tribunale, questa posta patrimoniale è totalmente assorbita da un assegno di mantenimento dovuto dal figlio malato alla propria figlia minore (pari a € 500 mensili).
Da qui consegue che, nonostante questo (apparente) aumento del reddito familiare, l'incidenza delle rate sul reddito complessivo è comunque aumentata in modo significativo (fino ad arrivare a quasi il 50%) a seguito dei finanziamenti stipulati successivamente al verificarsi della malattia del figlio.
In sostanza, nel caso che qui ci occupa, il debitore ha colposamente determinato il sovraindebitamento posto che ha assunto nuovi e sproporzionati debiti al mero intento di fare fronte alle spese sopravvenute. Diversamente, l'assenza di colpevolezza del debitore si sarebbe potuta registrare rispetto ai finanziamenti antecedenti alla malattia del figlio, laddove la sopravvenuta perdita della capacità lavorativa dello stesso avesse contribuito a determinare l'eccessiva sproporzione fra l'indebitamento pregresso e il nuovo reddito complessivo familiare.

Conclusioni

In conclusione, si deve ritenere che, con la recente riforma, il legislatore ha senz'altro inteso la cancellazione di una parte dei debiti quale equivalente funzionale, di natura privatistica, di un'assicurazione sociale. Tuttavia, proprio seguendo – in senso ampio - la logica del diritto assicurativo, non rientra nella ratio della nuova disciplina riconoscere il pagamento di un “capitale assicurato” (la cancellazione dei debiti residui) per il caso in cui lo stesso consumatore abbia concorso, attraverso la stipulazione di nuovi contratti di finanziamento in una situazione di manifesta difficoltà economica, alla causazione dell'“evento assicurato” (lo stato di sovraindebitamento).
Infatti, dilatando sino alle sue estreme conseguenze il ragionamento del Tribunale di Pistoia, si arriverebbe ad un esito paradossale: incentivare il ricorso al credito al consumo quale rimedio a situazioni conclamate di difficoltà economica (alla stregua di una polizza assicurativa che venisse stipulata dopo che l'evento rischioso si fosse già verificato). È del tutto evidente, invece, che il senso della riforma sia stato quello, profondamente diverso, di soccorrere quei debitori il cui debito pregresso sia divenuto eccessivo a causa di un evento sopravvenuto a loro non imputabile.
In definitiva, si deve concludere che il Tribunale di Pistoia avrebbe dovuto negare l'omologazione in difetto dei presupposti richiesti dalla legge per la procedura di “piano del consumatore” ed incoraggiare il debitore a perseguire la diversa, e perfettamente compatibile al caso di specie, procedura di “accordo”.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sull'esdebitazione del consumatore e sulla ratio del test di meritevolezza di cui all'art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012 cfr. G. Rojas Elgueta, L'esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law, in Banca, borsa, titoli di credito, 2012, 310 ss., in particolare, 345 ss. In generale, la nuova disciplina sull'insolvenza del debitore civile è stata oggetto di una prima riflessione, fra gli altri, da parte di AA.VV., La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento in vigore dal 19 dicembre 2012, a cura di F. Di Marzio, Milano, 2013, 7 ss.; L. Panzani, La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d.l. 179/2012, in treccani.it; F. Macario, La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili, in Contratti, 2012, 314 ss.; I. Lombardini, Profili dei nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio, in Studium iuris, 2013, 641 ss.; E. Capobianco, Le patologie degli accordi di ristrutturazione, in Dir. fall., 2013, 186 ss.; E. Pellecchia, Il sovraindebitamento del consumatore: esperienze legislative a confronto, in Riv. crit. dir. priv., 2012, 427 ss.; Id., Dall'insolvenza al sovraindebitamento, Torino, 2012, passim; L. Balestra, Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 593 ss.; S. Pacchi, Il sovraindebitamento: il regime italiano, in Riv. dir. comm., 2012, 665 ss.; C. Rinaldini, Il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento: note a prima lettura, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 1411 ss.; A. Guiotto, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Fallimento, 2012, 1285 ss.

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