Limiti di valutazione del Tribunale in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione

01 Ottobre 2014

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione, al tribunale compete anche un controllo sulla fattibilità del piano, in quanto condizione indispensabile per garantire l'attuabilità degli accordi e la liberazione delle risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori estranei; l'intensità di tale controllo, peraltro, dipende dalla sussistenza o meno di opposizioni all'omologa e dalla rispondenza o meno dell'attestazione ai principi che ne governano i criteri di elaborazione.
Massima

In sede di omologa degli accordi di ristrutturazione, al tribunale compete anche un controllo sulla fattibilità del piano, in quanto condizione indispensabile per garantire l'attuabilità degli accordi e la liberazione delle risorse sufficienti ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori estranei; l'intensità di tale controllo, peraltro, dipende dalla sussistenza o meno di opposizioni all'omologa e dalla rispondenza o meno dell'attestazione ai principi che ne governano i criteri di elaborazione.

Il caso

A seguito di presentazione di ricorso del debitore diretto ad ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale di Bergamo, verificata la sussistenza dei presupposti, la completezza della produzione documentale, la coerenza ed analiticità dell'attestazione, la corretta formalizzazione degli accordi, l'idoneità degli stessi a consentire la liberazione di risorse sufficienti a pagare integralmente i creditori estranei, vista la mancanza di opposizioni, omologa gli accordi di ristrutturazione conclusi dal debitore.

Le questioni giuridiche affrontate

La pronuncia in esame si occupa principalmente del tema dei limiti del controllo giurisdizionale sugli accordi di ristrutturazione.
E' pacifico che la valutazione del tribunale in sede di omologa debba riguardare anzitutto i profili di regolarità e legalità del procedimento.
Il tribunale è quindi legittimato ad accertare la sussistenza del presupposto soggettivo (imprenditore commerciale assoggettabile a procedura concorsuale) ed oggettivo (stato di crisi che può coincidere o meno con l'insolvenza).
Occorrerà poi verificare che gli accordi siano stati conclusi con creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare complessivo dei debiti.
Inoltre, al ricorso deve essere allegata la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 161 l. fall., nonché la relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità degli accordi, quest'ultima intesa come idoneità degli stessi a liberare risorse sufficienti ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
In presenza di tutti i suddetti requisiti, occorre determinare quali siano gli ulteriori controlli che il tribunale sia chiamato a compiere sul profilo della fattibilità del piano.
La pronuncia in esame precisa subito che agli accordi di ristrutturazione non sono applicabili i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1521/2013, in tema di controllo giurisdizionale nell'ambito del concordato preventivo, per il semplice fatto che gli accordi di ristrutturazione non sono una procedura concorsuale.
Nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, infatti, non esiste un interesse al miglior soddisfacimento possibile della massa nel rispetto della par condicio, ma solo l'interesse dei creditori estranei e di ogni altro soggetto potenzialmente interessato a che gli accordi, ed il sottostante piano, siano attuabili.
Sulla scorta di ciò, il provvedimento in esame afferma che al tribunale spetta anche un controllo officioso sulla fattibilità del piano, poiché solo in presenza di un piano fattibile vi sarà la garanzia di attuabilità degli accordi e la conseguente assicurazione di soddisfacimento integrale dei creditori estranei agli accordi.
L'intensità del controllo del tribunale, peraltro, sarà condizionata, da un lato, dalla mancanza o presenza di opposizioni all'omologa, e dall'altro, dalla rispondenza o meno dell'attestazione ai principi di legge che ne governano i criteri di elaborazione.
Con riguardo a quest'ultima variabile, la pronuncia mette in evidenza che, in mancanza di opposizioni, la presenza di una relazione provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, permetterà al tribunale di limitarsi a recepire i contenuti e le conclusioni della relazione.
Per effettuare tale valutazione, però, il tribunale dovrà necessariamente valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare la loro rispondenza con l'attestazione.
In mancanza di opposizioni, quindi, il tribunale potrà esaminare specifici aspetti del piano che appaiono evidentemente critici e che il professionista ha affrontato in modo non convincente.
Qualora, invece, vi siano opposizioni all'omologazione, il controllo da parte del tribunale dovrà necessariamente intensificarsi.
In tal caso, infatti, il thema decidendum del giudizio verrà inevitabilmente ad estendersi ed il tribunale dovrà affrontare anche gli specifici aspetti di non fattibilità evidenziati dalle critiche degli opponenti.
Ne consegue – rileva il provvedimento in esame – che soltanto in mancanza di opposizioni il profilo della fattibilità deve essere vagliato su un piano ancorato, oltre che alla logicità intrinseca del piano, soltanto alla coerenza e persuasività motivazionale della relazione attestatrice.
Nel valutare la fattispecie concreta, poi, la pronuncia affronta anche il problema derivante dal fatto che i piani di risanamento, basandosi generalmente su un lasso di tempo dilatato, sono inevitabilmente accompagnati da una dose di alea.
In considerazione di ciò – seguendo un orientamento giurisprudenziale già formatosi – il tribunale ritiene, nell'ambito delle sue verifiche, di non poter far altro che considerare e valutare i rischi conoscibili allo stato degli atti del procedimento e proiettare la sua analisi di fattibilità ad un orizzonte temporale ragionevolmente breve.

Conclusioni

La decisione qui pubblicata ha il pregio di affrontare in modo chiaro la questione dei limiti del controllo giurisdizionale in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione.
Premesso che nessun dubbio vi è sulla doverosità di un controllo di regolarità e legittimità, nessuno nega, infatti, che in tale sede il tribunale è chiamato a verificare: la sussistenza del presupposto soggettivo e del presupposto oggettivo; il raggiungimento della soglia di efficacia dell'accordo del sessanta per cento dell'indebitamento complessivo; la sussistenza della documentazione richiesta dall'art. 161 l. fall.; la presenza della relazione di attestazione del professionista munito dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d) l. fall.
Il dibattito si è invece sviluppato intorno alla legittimazione del tribunale ad esercitare pure un controllo di merito.
Sul punto si va affermando la tesi giurisprudenziale che, da un lato, esclude un sindacato di “convenienza” delle opzioni negoziali trasfuse nell'accordo – la cui valutazione è rimessa esclusivamente ai creditori – e, dall'altro, nega che in assenza di opposizioni il tribunale sia tenuto a concedere automaticamente l'omologa.
Si va quindi via via affinando un orientamento – cui ha dato impulso già da alcuni anni soprattutto il Tribunale di Milano e a cui aderisce la pronuncia in esame – secondo il quale il tribunale ha il dovere di valutare la fattibilità degli accordi, quest'ultima intesa come idoneità degli stessi a liberare risorse sufficienti ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
L'ambito di tale valutazione, peraltro, è diverso a seconda che vi siano o meno opposizioni.
Nella prima ipotesi, il thema decidendum del giudizio di omologazione subisce una inevitabile estensione cognitoria, potendo il tribunale investigare gli specifici aspetti di fattibilità del piano messi in evidenza dalle contestazioni mosse dagli opponenti.
Sul punto, peraltro, vi è chi sostiene che in realtà le opposizioni incidono solo sui profili assertivi (ampliando il materiale cognitivo), ma non sul thema decidendum che rimane quello della concreta attuabilità dell'accordo, in relazione al quale il tribunale conserva poteri istruttori del tutto indipendenti.
Nella seconda ipotesi, invece, vale a dire quella in cui non vi siano opposizioni, al tribunale è comunque demandato un controllo della fattibilità del piano, in quanto solo l'attuabilità dello stesso potrà garantire che gli accordi siano in grado di assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
In ambedue le ipotesi occorrerà dunque esaminare la relazione di attestazione del professionista, sia sotto il profilo della analiticità e logicità dell'elaborato, sia sotto il profilo della sua completezza, la relazione andrà poi raffrontata con il piano per valutarne la coerenza e persuasività.
La tesi qui esposta pare ragionevole soprattutto in considerazione del fatto, non indifferente, che nell'accordo di ristrutturazione non vi è, come nel concordato preventivo, un commissario che svolge indagini sulla fattibilità del piano.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In giurisprudenza, sul tema dei limiti del controllo giurisdizionale in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione si vedano soprattutto Trib. Milano 25 marzo 2010, in Fall., 2011, 92; Trib. Milano 10 novembre 2009, in Corr. merito, 2010, 263; nonché Trib. Ravenna 10 ottobre 2013, in ilcaso.it; Trib. Bologna 17 novembre 2011, in Fall., 2012, 594; Trib. Piacenza 2 marzo 2011, in ilFallimentarista.it; Trib. Roma 5 novembre 2009, in Dir. fall., 2010, 2, 526; Trib. Milano 23 gennaio 2007, in ilFallimentarista.it; Trib. Milano 11 gennaio 2007, in Dir. fall. 2008, 2, 136. In dottrina sul tema si vedano: Rolfi – Staunovo Polacco, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 137 ss.; nonché i recenti contributi di: Carmellino, Accordi di ristrutturazione e controllo giudiziale, in Fall., 2013, 625; Bonfatti, Pluralità di parti ed oggetto dell'accertamento del Tribunale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. (e nel concordato preventivo), ivi, 2012, 594; Paluchowski, L'accordo di ristrutturazione ed il controllo del tribunale nel giudizio di omologazione, ivi, 2011, 98; Rolfi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e ricadute sostanziali, ivi, 2011, 106. La norma che disciplina le tematiche affrontate è l'art. 182-bis l. fall..

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