Impossibilità di reiterazione della domanda in base alla medesima “causa petendi”

21 Marzo 2014

Essendo l'ammissione ordinaria e quella tardiva due fasi diverse del medesimo accertamento giurisdizionale, in caso di ripetizione in via tardiva di domande di ammissione sulla base della stessa “causa petendi”, trova piena e diretta applicazione il principio del “ne bis in idem”, con conseguente inammissibilità della domanda reiterata.
Massima

Essendo l'ammissione ordinaria e quella tardiva due fasi diverse del medesimo accertamento giurisdizionale, in caso di ripetizione in via tardiva di domande di ammissione sulla base della stessa “causa petendi”, trova piena e diretta applicazione il principio del “ne bis in idem”, con conseguente inammissibilità della domanda reiterata.

Il caso

Un creditore chirografario che si era visto dichiarare inammissibile la propria istanza di insinuazione tempestiva dal G.D. e successivamente rigettare la conseguente opposizione dal Tribunale, ha ritenuto di poter riproporre la propria domanda in via tardiva ripetendo il medesimo “petitum” e basandosi sulla stessa “causa petendi”. Il G.D., verificata l'assenza dei necessari elementi di novità rispetto alla domanda di insinuazione tempestiva e non potendo considerare tale la richiesta in via subordinata di un'ammissione condizionata (peraltro ad un evento di carattere giudiziale, ma assolutamente ininfluente ai fini dell'accertamento del diritto alla partecipazione al concorso), ha riconosciuto l'impossibilità di reiterazione in via tardiva dell'istanza, poiché contraria al principio del “ne bis in idem”, nonché in conflitto con le esigenze di speditezza e certezza tipiche della formazione dello stato passivo.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso che si è posto all'attenzione del Giudice Delegato poneva il problema della proponibilità di una domanda di insinuazione tardiva che reiterava tutti gli elementi sostanziali di una precedente insinuazione tempestiva, dichiarata inammissibile, con esito peraltro confermato a seguito dell'opposizione avanti al Tribunale Romagnolo.
Formalmente la reiterazione in via tardiva ricercava una sua proponibilità nel disposto dell'art. 96, co. 2, l. fall, trascurando la portata ben più generale della norma che disciplina specificatamente gli effetti della domanda, all'art. 94 l. fall., con la quale il Legislatore fallimentare ha stabilito la natura giudiziale degli effetti prodotti dall'istanza d'insinuazione tempestiva e il perdurare di tali effetti per tutto il corso della procedura. Il conflitto solo apparente fra le due disposizioni ha già trovato soluzione in un orientamento della Cassazione, che si può definire consolidato, secondo il quale il credito la cui insinuazione venga riproposta in via tardiva deve necessariamente essere diverso da quello già proposto con domanda di insinuazione tempestiva con specifico riferimento al “petitum” e alla “causa petendi”. Nel caso affrontato, inoltre, l'eccezione di inammissibilità era già stata sollevata dal Curatore nel proprio progetto ex art. 95, co. 1 e 2, l. fall..; ma secondo un orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi, la medesima eccezione sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio, poiché l'applicabilità del principio del “ne bis in idem” si configura, oltre che come fatto impeditivo, anche quale causa di inammissibilità, in quanto tale rilevabile d'ufficio (Cass. SS.UU. 20 febbraio 2013, n. 4213).

Osservazioni

La decisione del G.D. del Tribunale Fallimentare di Ravenna non trascura un breve esame delle circostanze addotte dal creditore al fine di attribuire un “fumus boni juris” al contenuto dell'insinuazione tardiva e una veste di novità formale alla domanda reiterata: una precedente ammissione provvisoria del credito ex artt. 176 - 177 l. fall. al fine del calcolo delle maggioranze di voto, all'adunanza dei creditori di una preventiva fase di concordato preventivo (ovviamente ininfluente) e un riferimento ad un giudizio pendente per opposizione a decreto ingiuntivo, già ottenuto dal creditore contro la Società in bonis (anch'esso inopponibile in quanto già opposto prima della sentenza di Fallimento), all'esito del quale è stata richiesta l'ammissione con riserva, in via subordinata. Ma è nelle premesse di fatto “correttamente evidenziate dall'istante”, costituite dal rigetto della precedente insinuazione tempestiva da parte del G.D. (nel merito sovrapponibile alla tardiva) e della successiva opposizione al Tribunale, che il provvedimento in esame riconosce i motivi dell'inammissibilità; infatti la riproposizione di insinuazione al passivo “in via tardiva, di contenuto pressoché identico a quella in sede tempestiva (con provvedimento confermato in sede impugnatoria) non può che essere valutata negativamente”.

Le questioni aperte

Il provvedimento in esame, adottato in un caso di pressoché totale sovrapponibilità nel merito delle domande, non parrebbe applicabile al caso di riproposizione in sede tardiva di una domanda già dichiarata inammissibile, per il medesimo credito, ma in base a nuovi elementi successivamente emersi, o meglio, sulla scorta di mezzi di prova in origine non conosciuti. Anche in tale ipotesi, infatti, può configurarsi la necessità di un coordinamento fra le citate disposizioni normative (art. 94 e art. 96, co. 1), che potrebbe però condurre anche a risultati diversi.

Conclusioni

Il provvedimento illustrato riconosce l'unitarietà dell'accertamento giurisdizionale conseguente alle due fasi - ordinaria e tardiva - dell'ammissione al passivo, e da ciò fa conseguire una necessaria applicazione del principio del “ne bis in idem”, incondizionata, poiché riferita a domande “di contenuto pressoché identico”.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Si segnalano: Cass. 10 novembre 2006, n. 24049 per l'accertamento giurisdizionale connesso alla formazione dello stato passivo e (in senso favorevole alla riproposizione per diverso “petitum”) Cass. Civ. 31 dicembre 2011, n. 26761; Cass. S.U. 20 febbraio 2013, n. 4213 per la rilevabilità d'ufficio di fatto impeditivo all'accoglimento dell'istanza di insinuazione al passivo; Per la dottrina cfr. Lamanna, IL NUOVO PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO, Inquadramento sistematico della verifica dei crediti e dei diritti sui beni, Milano, 2006, 591 e ss.; Quatraro- Dimundo, LA VERIFICA DEI CREDITI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, Milano, 2011, cap. 2.5; Cass 27489/2006 e Trib. Roma 20 aprile 2010 per l'irrilevanza dell'ammissione al voto di crediti ai fini del conteggio delle maggioranze ex art. 176 l. fall., nei confronti dell'accertamento del medesimo credito in fase di insinuazione al passivo del successivo fallimento.

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