Indisponibilità della pretesa IVA e irrilevanza dell'accesso al concordato preventivo
11 Marzo 2014
Massima
Il reato di omesso versamento dell'IVA è reato omissivo istantaneo, che si perfeziona alla scadenza del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento, essendo del tutto irrilevante il fatto che la società tenuta all'adempimento del debito tributario sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il caso
La Cassazione ha annullato la decisione con cui il Tribunale del Riesame di Napoli aveva a sua volta annullato un decreto di sequestro preventivo per equivalente concesso dal GIP nei confronti di un amministratore indagato del reato di cui all'art. 10-ter D. Lgs. n. 74 del 2000, per omesso versamento dell'IVA. Secondo la decisione del Tribunale del Riesame successivamente annullata non sarebbe sussistita neanche l'oggettività del reato ipotizzato, in quanto la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in data antecedente al momento consumativo del reato, con la conseguenza che il successivo versamento dell'IVA avrebbe comportato una palese violazione della par condicio creditorum. Il percorso motivazionale della Cassazione si fonda, almeno apparentemente, sul presupposto che la legislazione vigente imporrebbe, nel concordato preventivo, l'integrale pagamento del debito IVA, a prescindere dal ricorso o meno alla transazione fiscale. Come anticipato, il vero passaggio nodale della decisione in commento è rappresentato, in realtà, dall'affermazione che l'assoggettamento alla procedura di concordato preventivo ed agli obblighi da essa derivanti (che potrebbero impedire il tempestivo pagamento dell'imposta) rappresenta una libera scelta del debitore e, come tale, non può avere quale conseguenza una sostanziale impunità penale. Del resto alla medesima conclusione la Suprema Corte era già pervenuta, seppur in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, laddove aveva statuito che soltanto il totale e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato, essendo irrilevanti il motivo dell'omesso pagamento e le iniziative dei debitori che abbiano attivato la procedura di concordato preventivo nell'imminenza della scadenza del momento consumativo del reato (Cass. 25 settembre 2007, n. 38502). In sostanza, la Cassazione vuole impedire che la (discrezionale) decisione del debitore di assoggettarsi al divieto di pagamento tempestivo del debito IVA derivante dall'ammissione alla procedura di concordato preventivo (o dal semplice deposito di un ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.) possa costituire un escamotage per conseguire l'impunità. A ben vedere, la questione è più complessa, atteso che la tutela della par condicio creditorum, che - come è noto - è oggetto di espresso riconoscimento penale (in virtù della previsione di cui all'art. 216, comma 3, l. fall.) prescinde dall'accesso o meno ad una procedura concorsuale. A partire dal momento in cui l'imprenditore si trova in uno stato di insolvenza, l'attuale ordinamento gli impone di rispettare rigidamente i gradi di privilegio, con la conseguenza che il debitore in crisi può trovarsi in un vero e proprio vicolo cieco, laddove se non paga l'IVA risponde penalmente dell'omesso versamento, ma se la paga privilegiando l'Erario rispetto ad altri creditori aventi grado poziore rischia l'incriminazione per bancarotta preferenziale. Gli effetti della transazione fiscale
Se l'affermazione circa l'irrilevanza ai fini penalistici del mero accesso al concordato preventivo non rappresenta, pertanto, una vera novità, certamente innovativa appare, quantomeno per i Giudici di legittimità, la (seppur timida) apertura in ordine alla possibile rilevanza dell'eventuale ottenimento di una dilazione di pagamento nell'ambito di una proposta di transazione fiscale avanzata con il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Minimi riferimenti giurisprudenziali e normativi
Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti e le disposizioni normative interessate direttamente nel commento. |