Diritti dei lavoratori e trasferimento d’azienda della società in concordato preventivo

10 Luglio 2014

La “ deroga”  all'art. 2112 c.c. consentita dall'art. 47, comma 4-bis, lett. b-bis), L. 428/1990 (secondo cui “l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:… per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”) può riguardare ed incidere esclusivamente sulle modalità del rapporto di lavoro (p.e. mansioni, qualifica, orario lavoro, ecc…), risultando invece necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato ex artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 dell'art. 2112 c.c.
Massima

La “ deroga” all'art. 2112 c.c. consentita dall'art. 47, comma 4-bis, lett. b-bis), L. 428/1990 (secondo cui “l'art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:… per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo”) può riguardare ed incidere esclusivamente sulle modalità del rapporto di lavoro (p.e. mansioni, qualifica, orario lavoro, ecc…), risultando invece necessario l'accordo stipulato con il singolo lavoratore interessato ex artt. 410-411 c.p.c. per incidere sui diritti allo stesso assicurati dai commi 1 e 2 dell'art. 2112 c.c. (massima).

Il caso

Innanzi al Tribunale di Padova veniva depositata un'istanza ex art. 161, comma 7, l. fall. al fine di ottenere l'autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto (e successivo acquisto) di ramo d'azienda. La proposta sottoposta all'attenzione del Tribunale prevedeva una serie di condizioni sospensive quali: (i) la sottoscrizione di un accordo sindacale con le OO.SS. competenti; (ii) il trasferimento parziale all'affittante di determinati dipendenti alle stesse condizioni economiche e contrattuali applicate presso l'affittuario; (iii) la liberazione dell'affittuaria dal regime di responsabilità solidale in relazione a tutte le passività maturate in capo all'affittante, ad eccezione del TFR, con riguardo ai dipendenti trasferiti.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Nel caso di specie, al Tribunale di Padova veniva richiesto di autorizzare l'accettazione, da parte di una società che aveva fatto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, di una proposta di affitto di ramo d'azienda che poneva una serie di questioni giuslavoristiche legate alla possibilità di derogare ai commi 1 e 2 dell'art. 2112 c.c., procedendo al trasferimento parziale del personale occupato e alla rinuncia alla solidarietà passiva tra affittante ed affittuario sulla base del solo accordo sindacale stipulato con le OO.SS. competenti ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, lett. b-bis), L. 428/1990.
Il Tribunale di Padova ha negato tale autorizzazione sostenendo, in sostanza, che (i) mediante l'accordo ex art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990, applicabile al caso di specie in ragione dell'intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo, le parti possono incidere unicamente sulle modalità del rapporto di lavoro (relative, a mero titolo di esempio, alle mansioni, alla qualifica, all'orario di lavoro dei lavoratori trasferiti), non potendo invece derogare all'art. 2112 c.c., a differenza di quanto previsto in applicazione del 5° comma dell'art. 47 L. 428/1990; (ii) eventuali rinunce da parte dei lavoratori o deroghe all'applicazione dell'art. 2112 c.c. possono essere concordate solo mediante accordi individuali ex artt. 410 e 411 c.p.c., e (iii) in ogni caso, non è possibile per i dipendenti rinunciare alla solidarietà ex art. 2112 c.c. in favore dell'affittuario/cessionario, neppure attraverso la sottoscrizione di verbali di conciliazione individuali, in ragione dell'espressa limitazione alla disponibilità di tale diritto prevista dallo stesso comma 2 dell'articolo in questione, il quale consente una rinuncia alla solidarietà unicamente in favore dell'affittante/cedente.

Osservazioni

La tematica di maggior interesse affrontata dal Tribunale di Padova riguarda senza dubbio la portata applicativa dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990. Il Tribunale adito ha innanzitutto ritenuto applicabile al caso di specie il comma 4-bis, lett. b-bis), invece del comma 5, sulla base di una interpretazione coerente con la normativa europea da cui ha avuto origine la normativa italiana ad oggetto.
In particolare, il comma 5 dell'art. 47 risulta applicabile alle procedure di insolvenza aperte sotto il controllo di un'autorità pubblica e aventi finalità meramente liquidatoria, mentre il comma 4-bis è applicabile alle procedure di insolvenza che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica, ma la cui finalità liquidatoria non è la finalità essenziale delle stesse. Sostanzialmente, qualora l'attività dell'azienda sia cessata o non sia stata disposta, si è ritenuto che le esigenze di salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione possano prevalere sull'esigenza di mantenimento inalterato dei diritti dei dipendenti. Qualora, invece, sia stata disposta la continuazione dell'attività aziendale, si è ritenuto necessario far prevalere le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori, escludendo una deroga automatica all'art. 2112 c.c. pur ammettendo la possibilità per le parti di modificare, anche in pejus, i diritti dei lavoratori medesimi.
Ora, l'applicazione del comma 4-bis o del comma 5 ha conseguenze pratiche di non poco rilievo in caso di trasferimenti d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali, situazioni caratterizzate dalla necessità di quanta più flessibilità possibile, soprattutto nella gestione delle tematiche giuslavoristiche.
Mentre con l'accordo sindacale ex comma 5 dell'art. 47 le parti sociali possono derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'art. 2112 c.c. stabilendo, per esempio, il trasferimento solo di parte del personale dipendente oppure derogando al regime di solidarietà tra le parti in relazione ai crediti vantati dai dipendenti, con l'accordo sindacale sottoscritto ai sensi del comma 4-bis dell'art. 47, le parti sociali possono unicamente modificare le modalità di esecuzione dei rapporti di lavoro che proseguono con l'affittuario/cessionario.
Ciò sostanzialmente significa che eventuali deroghe all'articolo 2112 c.c. potranno essere convenute solo e soltanto nell'ambito di accordi individuali con i dipendenti ex artt. 410, 411 c.p.c. e, comunque, qualora non espressamente escluse dallo stesso art. 2112 c.c. (quale, ad esempio, la rinuncia a favore del cessionario alla solidarietà per i crediti maturati prima del trasferimento).

Conclusioni

Mediante il provvedimento commentato, il Tribunale di Padova ha interpretato e applicato l'articolo 47 L. 428/1990 in modo conforme alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria in materia. In particolare, il Tribunale ha correttamente operato una distinzione tra comma 4-bis e comma 5 dell'art. 47 e relativa portata applicativa, stabilendo i confini e le limitazioni dell'accordo sindacale stipulato ai sensi del comma 4-bis. Da tale provvedimento emerge, pertanto, che l'accordo sindacale per il trasferimento d'azienda di un concordato in continuità aziendale potrà introdurre modifiche alle condizioni di lavoro dei dipendenti trasferiti, ma non potrà in nessun caso derogare all'applicazione dell'art. 2112 c.c. Pertanto, in ipotesi di concordato in continuità, viene meno il potere derogatorio del contratto collettivo, come correttamente ha statuito il Tribunale padovano.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, lett b-bis), L. 428/1990 così come modificato dall'art. 46-bis D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv., con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012 n. 134. Per un'analisi della tematica anche dal punto di vista del diritto comunitario, si vedano la Direttiva Comunitaria 2001/23/CE nonché la sentenzea della Corte CE C-561/2007 dell' 11 giugno 2009, che ha condannato l'Italia in quanto, nell'implementazione della Direttiva Comunitaria 2001/23/Ce non aveva tutelato, nell'ambito del trasferimento d'azienda, i diritti garantiti dalla Direttiva stessa ai lavoratori di un'azienda in crisi. Per un approfondimento dottrinale sul tema, Fabrizio Aprile e Roberto Bellè, Diritto Concorsuale del Lavoro, 2013, 266 e ss.; Andrea Stanchi, Trasferimento dell'impresa in crisi e deroghe all'art. 2112 c.c., in Guida lav., 50, 14 e ss.; Lamanna, La legge fallimentare dopo il “Decreto sviluppo”, in Il civilista, Milano, 2012, 33 e ss.

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