Rapporti tra concordato in bianco e scioglimento dei contratti in corso di esecuzione

08 Luglio 2014

Il Tribunale, ove ritenga sufficienti le informazioni fornite dalla società ricorrente può ben decidere la sospensione del contratto ex art. 169-bis l. fall. inaudita altera parte, soprattutto quando, alla luce di una valutazione delle circostanze del caso concreto, la stessa consenta di realizzare un equo contemperamento degli interessi in gioco. Lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. non può mai costituire uno strumento prodromico alla predisposizione del piano concordatario, ma costituisce un elemento di quest'ultimo che deve essere valutato unitamente al progetto predisposto dal debitore per il superamento della situazione di crisi. Solo in tal modo è possibile per il Tribunale – che non avalla una decisione del debitore, ma interviene in via costitutiva su un rapporto contrattuale in essere determinandone l'estinzione – effettuare il complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti nella singola vicenda contrattuale.
Massima

Il Tribunale, ove ritenga sufficienti le informazioni fornite dalla società ricorrente può ben decidere la sospensione del contratto ex art. 169-bis l. fall. inaudita altera parte, soprattutto quando, alla luce di una valutazione delle circostanze del caso concreto, la stessa consenta di realizzare un equo contemperamento degli interessi in gioco.

Lo scioglimento del contratto ex art. 169-bis l. fall. non può mai costituire uno strumento prodromico alla predisposizione del piano concordatario, ma costituisce un elemento di quest'ultimo che deve essere valutato unitamente al progetto predisposto dal debitore per il superamento della situazione di crisi. Solo in tal modo è possibile per il Tribunale – che non avalla una decisione del debitore, ma interviene in via costitutiva su un rapporto contrattuale in essere determinandone l'estinzione – effettuare il complessivo bilanciamento degli interessi coinvolti nella singola vicenda contrattuale.

La decisione del tribunale, ai fini dello scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 169-bis l. fall., non può essere il frutto di una valutazione atomistica relegata al singolo contratto ed alla valutazione di convenienza circa il suo scioglimento espressa dal debitore, ma deve essere assunta sistematicamente alla luce dell'intero piano concordatario, tanto più che lo scioglimento del contratto è suscettibile di attivare la richiesta di un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento; d'altra parte, la valutazione degli interessi in gioco (della società ricorrente, della massa dei suoi creditori e di quelli perseguiti dalla controparte o che comunque vanno a realizzare la c.d. causa concreta del contratto) richiede un'opera di bilanciamento di interessi che non può essere fatta sic et simpliciter dal tribunale sulla base di una sola domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall. in assenza di elementi più specifici volti a prefigurare il piano esecutivo della proposta fatta ai creditori.

In base all'art. 169-bis l. fall. può essere autorizzato lo scioglimento o la sospensione del singolo contratto, ma non la modificazione del regolamento contrattuale ope iudicis. Il potere concesso al giudice da tale norma non può infatti essere esteso alla determinazione e modificazione del rapporto contrattuale nel senso ritenuto più conveniente dalla società in concordato.

Lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. costituisce un istituto speciale disciplinato per l'ipotesi del concordato preventivo e non può essere sovrapposto (né tanto meno “doppiare”) i corrispondenti istituti previsti nella disciplina generale dei contratti contenuta nel codice civile. Ne consegue che, laddove l'estinzione del contratto consegua al recesso unilaterale di una delle parti in conformità a quanto stabilito dalle stesse in sede di regolamentazione contrattuale, non vi può essere spazio per un ulteriore scioglimento disposto ex art. 169-bis l. fall.

Il caso

Con il provvedimento in esame il Tribunale di Prato si è pronunciato sull'istanza, formulata da una società che aveva proposto una domanda di concordato c.d. “in bianco” o “con riserva” ex art. 161, sesto comma, l. fall., diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 169-bis l.fall., la sospensione, in alcuni casi, e lo scioglimento, in altri casi, di una serie di contratti che detta società aveva in essere con soggetti terzi (trattavasi, più precisamente, di appalti di opere pubbliche e di contratti di finanziamento stipulati con alcuni istituti di credito in funzione di tali commesse). A fronte di tali richieste il Tribunale (i) ha disposto la sospensione di alcuni contratti per il termine di quaranta giorni, (ii) con riguardo ad altri contratti ha subordinato il provvedimento di sospensione a un'integrazione documentale da parte dell'instante, infine (iii) ha rigettato l'istanza di scioglimento, sulla scorta delle motivazioni espresse nelle massime sopra riportate.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Come indicato nella prima massima, il Tribunale di Prato aderisce all'orientamento giurisprudenziale che esclude la necessità, ai fini della pronuncia del provvedimento di sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l. fall., della previa instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis (a condizione, però, che l'istante fornisca “informazioni sufficienti” in merito ai contratti di cui trattasi), tenuto conto, in particolare, degli effetti meramente temporanei di tale provvedimento e della previsione, contenuta nella medesima norma, di una tutela risarcitoria per equivalente a favore dell'altro contraente, previsione che, secondo il Tribunale, consentirebbe di realizzare un equo contemperamento degli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
Come si evince dalla seconda e dalla terza massima, il Tribunale di Prato esclude che possa darsi luogo allo scioglimento dei rapporti contrattuali in essere ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. nell'ambito di una procedura di concordato c.d. “in bianco”, attesa la necessità, per il giudice, di compiere una valutazione complessiva degli interessi in gioco (quello del debitore concordatario, quello del contraente in bonis e quello della massa dei creditori), la quale, secondo la tesi accolta nella pronuncia in commento, richiede inevitabilmente il previo esame della proposta e del piano concordatario.
Infine il Tribunale sancisce i principi: (i) dell'inscindibilità del contratto ai fini del suo scioglimento (così come della sua sospensione) ex art. 169-bis l. fall., con la conseguenza che tali provvedimenti non possono assumersi con riferimento ad una singola clausola contrattuale, in quanto l'intervento del giudice, previsto dalla norma in questione, non può spingersi fino a determinare una modifica del regolamento contrattuale voluto dalle parti (quarta massima); (ii) della non sovrapponibilità degli istituti introdotti dall'art. 169-bis l. fall. con gli ordinari rimedi previsti dalla disciplina generale dei contratti (quinta massima).

Osservazioni

Con il provvedimento in commento il Tribunale di Prato interviene sulla questione, ampiamente dibattuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 169-bis l. fall. - introdotto, come noto, dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo) - relativa alla necessità o meno, ai fini dell'assunzione, da parte del giudice, dei provvedimenti di scioglimento e di sospensione dei contratti in corso di esecuzione ivi previsti, della previa instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis. Nel caso di specie, il Tribunale ha optato, invero con riferimento al solo provvedimento di sospensione, in considerazione della sua natura temporanea e della sua conseguente incidenza più limitata sulla sfera giuridica dell'altro contraente, per la soluzione negativa, ritenendo che, in presenza di una ponderata valutazione dei contrapposti interessi da parte del giudice, quest'ultimo provvedimento possa essere assunto inaudita altera parte (in senso contrario, si veda, su questo stesso portale, Corte d'Appello di Venezia, 20 novembre 2013); detta valutazione richiede però, secondo i giudici toscani, che l'instante fornisca al giudice “informazioni sufficienti” ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto.
Sotto quest'ultimo profilo, si pone il problema, anch'esso già affrontato più volte dalla giurisprudenza di merito, dell'ammissibilità dei provvedimenti ex art. 169-bis l. fall. nell'ambito del c.d. preconcordato o concordato “in bianco” (o “con riserva”), posto che in tal caso il tribunale (o eventualmente il giudice delegato) è chiamato a pronunciarsi sulla relativa istanza, in pendenza del termine di cui all'art. 161, sesto comma, l. fall. per il deposito della proposta, del piano concordatario e della relativa documentazione, senza aver potuto prendere cognizione dei termini della proposta che l'instante intende sottoporre ai propri creditori e delle relative modalità di attuazione. Ebbene, tale questione viene espressamente affrontata, nella pronuncia in commento, con esclusivo riferimento allo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall.. Al riguardo, il Tribunale di Prato esclude, come si è visto, che tale scioglimento possa essere disposto in presenza di una domanda di concordato “in bianco”, per le ragioni illustrate nel dettaglio nella motivazione del provvedimento. La prima di tali ragioni è di ordine sistematico: i giudici toscani, cioè, ravvisano nella collocazione dell'art. 169-bis l. fall. nell'ambito della disciplina del concordato preventivo “la presenza di un nesso funzionale tra lo scioglimento del contratto e la realizzazione del piano concordatario e della proposta”; il che, secondo il Tribunale, precluderebbe il ricorso al rimedio dello scioglimento previsto dalla norma in questione in sede di preconcordato, posto che “è solo l'esposizione del piano e della proposta concordataria che possono palesare perché un contratto debba essere sciolto e perché, nell'ottica di esecuzione di un determinato piano e di adempimento di una determinata proposta, debba prevalere l'interesse della società in concordato (…) e della massa dei creditori, rispetto a quello del contraente in bonis, che si vede imporre un recesso non solo unilateralmente scelto dalla controparte contrattuale, ma non previsto e regolamentato inter partes al momento della stipulazione del contratto”. Il secondo argomento addotto dal Tribunale di Prato a sostegno della propria tesi fa invece leva sulla previsione di cui al secondo comma dell'art. 169-bis l. fall., che riconosce al contraente in bonis il diritto a un indennizzo (soggetto alla falcidia concorsuale) “che va ad incrementare il passivo concordatario e che va ad incidere sulla predisposizione del piano concordatario” .
I giudici toscani optano invece per la tesi opposta con riferimento all'istituto della sospensione dei contratti in corso di esecuzione, come dimostra, nella fattispecie, l'accoglimento – sia pure con riferimento solo ad alcuni dei contratti presi in esame – della relativa domanda proposta dal debitore concordatario. Tale disparità di trattamento tra i due rimedi non pare, per vero, adeguatamente sorretta dall'impianto motivazionale del provvedimento in commento, posto che le argomentazioni addotte dal Tribunale a sostegno dell'inammissibilità dello scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall. in presenza di un concordato “con riserva”, potrebbero, a ben vedere, sostenersi anche con riguardo all'istituto della sospensione, attesa la sua collocazione nel medesimo articolo di legge e la previsione, anche in questo caso, di un indennizzo a favore del terzo contraente, suscettibile di aggravare il passivo concorsuale. Di conseguenza, deve presumersi che la soluzione prescelta nel caso in esame sia stata dettata dalle medesime ragioni che, secondo il Tribunale di Prato, giustificano, in via generale, la concessione del provvedimento in questione inaudita altera parte, riconducibili essenzialmente alla natura temporanea di tale provvedimento (fermo restando l'onere, in capo all'instante, di fornire al giudice elementi sufficienti a consentirgli una ponderata valutazione degli interessi coinvolti).
La pronuncia in commento, in sostanza, si inserisce nell'ambito dell'orientamento giurisprudenziale “intermedio” che ritiene ammissibile, nel concordato “con riserva”, soltanto la sospensione dei contratti in corso di esecuzione e non anche lo scioglimento degli stessi. Sennonché, né il tenore letterale della norma, che non opera distinzioni a seconda che il concordato sia o meno “con riserva”, né la sua collocazione sistematica sembrano autorizzare tale conclusione, tanto più che – come è stato osservato – entrambi gli istituti in questione (vale a dire il concordato “in bianco”, da un lato, e i provvedimenti di scioglimento e di sospensione dei contratti in corso di esecuzione, dall'altro) sono stati introdotti dall'art. 33 D.L. 83/2012 nel contesto di un unitario disegno riformatore, sicché appare preferibile aderire all'orientamento giurisprudenziale, ormai ampiamente prevalente, secondo cui non sussiste – almeno in linea di principio – alcuna incompatibilità tra i suddetti istituti. Ciò detto, in questa materia appare comunque inevitabile attribuire al giudice un certo margine di discrezionalità nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento richiesto, sia esso di scioglimento o di semplice sospensione dei contratti pendenti, sulla base delle circostanze del caso concreto, e soprattutto dell'adeguatezza delle informazioni fornite dal debitore concordatario in ordine alla soluzione che intende prospettare ai creditori, quanto meno sotto il profilo della precisazione della natura - liquidatoria o in continuità aziendale – della proposta concordataria; sotto questo profilo, potrebbe assumere rilievo, ai fini dell'accoglibilità dell'istanza ex art. 169-bis l. fall., anche il puntuale adempimento, da parte del debitore concordatario, degli obblighi informativi posti a suo carico dall'art. 161, comma ottavo, l.fall.
Alcune brevi considerazioni, infine, merita la questione affrontata dal Tribunale di Prato nell'ultima massima sopra riportata, relativa ai rapporti tra i provvedimenti previsti dall'art. 169-bis l. fall. e gli ordinari rimedi di diritto comune in materia contrattuale (ad esempio, recesso, risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. o sospensione dell'esecuzione della prestazione ex art. 1460 c.c.). Al riguardo, è opportuno precisare che, nella fattispecie in esame, il principio della non sovrapponibilità fra la disciplina speciale dettata dalla legge fallimentare e quella ordinaria è stato affermato dal Tribunale a fronte di una domanda, proposta dal debitore concordatario, diretta ad ottenere lo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. di un contratto (più precisamente, di un contratto quadro di factoring stipulato con un istituto di credito) già cessato a seguito del recesso esercitato dalla società instante in conformità alle previsioni contrattuali (sicché forse detta domanda avrebbe potuto semplicemente essere respinta per carenza di interesse a proporla ex art. 100 c.p.c. in capo alla predetta società). Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, non pare che l'eventuale sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti per la risoluzione del contratto, o eventualmente per la sospensione della sua esecuzione ex art. 1460 cod. civ., costituisca di per sé un ostacolo all'applicabilità dei rimedi previsti dall'art. 169-bis l. fall., che anzi, in simili casi, potrebbero costituire un'efficace alternativa a soluzioni contenziose che rischierebbero di ostacolare o addirittura compromettere il buon esito della domanda concordataria.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Riguardo alla questione della necessità o meno, ai fini dell'assunzione del provvedimento di sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169-bis l. fall., della previa instaurazione del contraddittorio con il contraente in bonis, si veda, su questo stesso portale, RONDINONE, Sospensione ex art. 169-bis l. fall. dei contratti in corso di esecuzione e necessità di instaurare previamente il contraddittorio con i contraenti in bonis. Per quanto riguarda, più in generale, i rapporti tra scioglimento e sospensione dei contratti ex art. 169-bis l. fall. e preconcordato, si rinvia, sempre su questo portale, a FICO, Domanda di concordato “con riserva” e autorizzazione allo scioglimento e sospensione dei contratti pendenti, e ai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti.

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