Accantonamenti per i creditori opponenti e misure cautelari
06 Febbraio 2014
Massima
La disciplina di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. (per cui nell'ambito delle ripartizioni parziali dell'attivo devono essere disposti accantonamenti in favore dei creditori opponenti per i quali siano state disposte misure cautelari) va intesa nel senso che il ricorso volto a ottenere le relative misure è ammissibile solo ove presentato in epoca anteriore alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale cui tale ricorso fa riferimento. Il caso
Un creditore proponeva domanda di insinuazione tardiva al passivo, in prededuzione. La domanda non veniva ammessa; da qui, l'opposizione ex art. 98 ss. l. fall. In epoca successiva alla domanda, ma anteriore alla definizione dell'opposizione, il curatore depositava un progetto di riparto parziale, che non teneva conto della posizione del creditore opponente. Per ottenere l'accantonamento delle quote dell'attivo come relative al proprio credito, quest'ultimo depositava allora ricorso ex art. 700 c.p.c. il giorno (appena) successivo alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto. Sulla base della detta consecuzione temporale, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso cautelare. Osservazioni
La regola, fatta oggetto della decisione in esame, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento a seguito della novella legislativa portata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che, tra le tante altre cose, ha modificato la norma dell'art. 113, come disciplinato dal legislatore del '42. Nella sua versione originaria, in effetti, tale disposizione prevedeva che venissero trattenute e depositate le quote assegnate (oltre al caso dei «creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo») «ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote». Il riferimento correva, così, ai creditori ammessi, assoggettati tuttavia all'impugnazione (di cui al vecchio art. 100 l. fall.) o alla revocazione (vecchio art. 102 l. fall.). Si trattava, pertanto, di ipotesi, per così dire, rovesciate rispetto a quella attualmente considerata dal vigente art. 113, n. 2, l. fall. Le questioni aperte
Sulla tematica proposta dalla specifica norma dell'art. 113, n. 2, invero, rimangono aperte altre questioni, oltre a quella (appena accennata) della definizione del termine finale dell'utile presenza del richiesta ex art. 700 c.p.c. Tra queste, va qui segnalata quella relativa alla possibilità del creditore di promuovere il cautelare già in sede preventiva (come pure si è sopra ventilato). E pure è da interrogarsi sull'eventuale possibilità di estendere l'applicazione del disposto di cui all'art. 113 n. 2 al caso di misure cautelari che il creditore abbia ottenuto in via (individuale e) normale, nel tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (estensione non poi così agevole, forse, visto che la stessa sembrerebbe comportare una sia pur limitata deroga, ovvero crepa, al significato della norma dell'art. 51 l. fall. e del principio che vi è sotteso). Conclusioni
L'ordinanza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2013 assume quale limite ultimo per la proposizione dell'istanza cautelare di cui all'art 113, n. 2, l. fall. la declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale (cui il ricorso cautelare si riferisce). Per le ragioni sopra accennate sembra ragionevole, piuttosto, ritenere che il termine ultimo per l'utile presentazione del ricorso sia da individuarsi in quello – successivo – dell'avvenuta ed effettiva distribuzione delle somme. In dottrina, approfondimenti sulla norma di riferimento si ritrovano specialmente in Clemente, sub art. 113, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2006, 702 ss. V. altresì, tra gli altri, Sciuto, Lo svolgimento della procedura, in Diritto Commerciale, Torino, 2013, I, 426 ss.; Pajardi e Paluchowski, Codice del Fallimento, Milano, 2013, 1423 ss.; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 796 ss.; Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Torino, 2012, 259 ss.; Capo, De Santis, Meoli, La custodia e l'amministrazione, l'accertamento del passivo, la liquidazione e la ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2011, III, 622; Celentano, Accertamenti del passivo e ripartizioni dell'attivo, in Fallimento, 2011, 1128 ss.; Silvestrini, Il procedimento di ripartizione dopo il decreto correttivo, in Fallimento, 2010, 481 ss.; Zecca, sub art. 113, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2010, 1591 ss.; Bozza, La ripartizione dell'attivo nel fallimento, in Riv. esecuzione forzata, 2008, 299 ss.; Rebecca e Sperotti, Il riparto fallimentare, Milano, 2008, 488 ss.; Della Chà e Marinoni, La ripartizione del ricavato nel fallimento dopo la riforma, in Giur. Comm., 2008, I, 656 ss. |