Accantonamenti per i creditori opponenti e misure cautelari

Mauro Maniscalco
06 Febbraio 2014

La disciplina di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. (per cui nell'ambito delle ripartizioni parziali dell'attivo devono essere disposti accantonamenti in favore dei creditori opponenti per i quali siano state disposte misure cautelari) va intesa nel senso che il ricorso volto a ottenere le relative misure è ammissibile solo ove presentato in epoca anteriore alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale cui tale ricorso fa riferimento. (massima)
Massima

La disciplina di cui all'art. 113, n. 2, l. fall. (per cui nell'ambito delle ripartizioni parziali dell'attivo devono essere disposti accantonamenti in favore dei creditori opponenti per i quali siano state disposte misure cautelari) va intesa nel senso che il ricorso volto a ottenere le relative misure è ammissibile solo ove presentato in epoca anteriore alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale cui tale ricorso fa riferimento.

Il caso

Un creditore proponeva domanda di insinuazione tardiva al passivo, in prededuzione. La domanda non veniva ammessa; da qui, l'opposizione ex art. 98 ss. l. fall. In epoca successiva alla domanda, ma anteriore alla definizione dell'opposizione, il curatore depositava un progetto di riparto parziale, che non teneva conto della posizione del creditore opponente. Per ottenere l'accantonamento delle quote dell'attivo come relative al proprio credito, quest'ultimo depositava allora ricorso ex art. 700 c.p.c. il giorno (appena) successivo alla declaratoria di esecutorietà del piano di riparto. Sulla base della detta consecuzione temporale, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso cautelare.

Osservazioni

La regola, fatta oggetto della decisione in esame, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento a seguito della novella legislativa portata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che, tra le tante altre cose, ha modificato la norma dell'art. 113, come disciplinato dal legislatore del '42. Nella sua versione originaria, in effetti, tale disposizione prevedeva che venissero trattenute e depositate le quote assegnate (oltre al caso dei «creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo») «ai creditori per i quali è stato ordinato l'accantonamento delle quote». Il riferimento correva, così, ai creditori ammessi, assoggettati tuttavia all'impugnazione (di cui al vecchio art. 100 l. fall.) o alla revocazione (vecchio art. 102 l. fall.). Si trattava, pertanto, di ipotesi, per così dire, rovesciate rispetto a quella attualmente considerata dal vigente art. 113, n. 2, l. fall.
Tale norma contempla e regola, dunque, una fattispecie di nuovo conio; su cui non constano – per lo specifico profilo che è in esame – altri precedenti giurisprudenziali (editi, almeno). Da qui, la prima ragione di interesse per il provvedimento segnalato.
La seconda ragione di interesse muove dal fatto che, con questa ordinanza, il Tribunale di Milano viene a riconoscere, attraverso il medio di passaggi impliciti, che la misura cautelare funzionale all'accantonamento può essere chiesta non solo in termini contestuali al deposito dell'opposizione all'esclusione ex art. 98 ss. l. fall., ma anche dopo (secondo quanto avvenuto nel caso di specie): in corso di causa, dunque (per quanto nel limite dato dalla sopravvenuta esecutorietà del riparto). E dal contesto sembrerebbe di potersi dedurre, altresì, che la misura cautelare possa essere chiesta anche prima dell'opposizione (e quindi prima dell'esclusione): durante la «vita» della procedura, in via per così dire di prevenzione (in sostanza, in via contestuale alla presentazione della domanda di ammissione). L'istanza ex art. 700 c.p.c. in commento appare pertanto cosa per sé del tutto diversa rispetto alle azioni cautelari a cui fa riferimento l'art. 51 l. fall.: il rimedio in discorso, in effetti, riguarda solo le modalità del riparto, come definite dal curatore, così venendo a possedere, secondo la natura sua propria, perlomeno, uno spazio operativo di taglio endofallimentare.
Passando adesso allo specifico aspetto del termine finale di proponibilità della misura cautelare (ai fini dell'applicazione dell'accantonamento necessario ex art. 113 n. 2 l. fall.), il provvedimento – che è molto laconico - si limita a fissarlo nel punto della declaratoria di esecutività del piano di riparto. Al di là del carattere criptico dell'ordinanza, il richiamo dovrebbe andare, se non sbaglio, alla norma dell'art. 114 l. fall., al principio – cioè - della c.d. immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore dei creditori in sede di riparto. Assunto in questa prospettiva, tuttavia, il provvedimento annotato sembra destare ragionevoli perplessità: sia in considerazione del fatto che il decreto che dichiara esecutivo il riparto può ancora venire impugnato, se pure solo per limitati profili (ad es., per i modi di pagamento delle somme assegnate che con esso vengono determinati); sia pure, e soprattutto, perché la norma dell'art. 114 fa riferimento non tanto alla esecutorietà in quanto tale del piano di riparto, quanto piuttosto ai pagamenti effettuati a seguito e per l'effetto di tale esecutorietà. Il termine ultimo, rilevante per la presentazione del ricorso, dovrebbe essere piuttosto quello dell'effettiva distribuzione delle somme. In effetti, nel caso concreto oggetto dell'attenzione del Tribunale di Milano, all'epoca della presentazione del ricorso, nessuna somma era stata ancora distribuita.

Le questioni aperte

Sulla tematica proposta dalla specifica norma dell'art. 113, n. 2, invero, rimangono aperte altre questioni, oltre a quella (appena accennata) della definizione del termine finale dell'utile presenza del richiesta ex art. 700 c.p.c. Tra queste, va qui segnalata quella relativa alla possibilità del creditore di promuovere il cautelare già in sede preventiva (come pure si è sopra ventilato). E pure è da interrogarsi sull'eventuale possibilità di estendere l'applicazione del disposto di cui all'art. 113 n. 2 al caso di misure cautelari che il creditore abbia ottenuto in via (individuale e) normale, nel tempo anteriore alla dichiarazione di fallimento (estensione non poi così agevole, forse, visto che la stessa sembrerebbe comportare una sia pur limitata deroga, ovvero crepa, al significato della norma dell'art. 51 l. fall. e del principio che vi è sotteso).

Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2013 assume quale limite ultimo per la proposizione dell'istanza cautelare di cui all'art 113, n. 2, l. fall. la declaratoria di esecutorietà del piano di riparto parziale (cui il ricorso cautelare si riferisce). Per le ragioni sopra accennate sembra ragionevole, piuttosto, ritenere che il termine ultimo per l'utile presentazione del ricorso sia da individuarsi in quello – successivo – dell'avvenuta ed effettiva distribuzione delle somme.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

In dottrina, approfondimenti sulla norma di riferimento si ritrovano specialmente in Clemente, sub art. 113, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2006, 702 ss. V. altresì, tra gli altri, Sciuto, Lo svolgimento della procedura, in Diritto Commerciale, Torino, 2013, I, 426 ss.; Pajardi e Paluchowski, Codice del Fallimento, Milano, 2013, 1423 ss.; Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2013, 796 ss.; Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Torino, 2012, 259 ss.; Capo, De Santis, Meoli, La custodia e l'amministrazione, l'accertamento del passivo, la liquidazione e la ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento, in Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2011, III, 622; Celentano, Accertamenti del passivo e ripartizioni dell'attivo, in Fallimento, 2011, 1128 ss.; Silvestrini, Il procedimento di ripartizione dopo il decreto correttivo, in Fallimento, 2010, 481 ss.; Zecca, sub art. 113, in La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2010, 1591 ss.; Bozza, La ripartizione dell'attivo nel fallimento, in Riv. esecuzione forzata, 2008, 299 ss.; Rebecca e Sperotti, Il riparto fallimentare, Milano, 2008, 488 ss.; Della Chà e Marinoni, La ripartizione del ricavato nel fallimento dopo la riforma, in Giur. Comm., 2008, I, 656 ss.

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