Revoca del sequestro preventivo per equivalente sui beni della società fallita

Niccolò Bertolini Clerici
29 Aprile 2014

Il curatore rappresenta interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto di confisca, la cui posizione deve essere valutata dal giudice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto agli stessi, delle esigenze cautelari soggette alla confisca.
Massima

Il curatore rappresenta interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto di confisca, la cui posizione deve essere valutata dal giudice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispetto agli stessi, delle esigenze cautelari soggette alla confisca.

Il caso

Una società fallita ed indagata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 per il reato di cui all'art. 640-quater c.p. subiva il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 231/2001, in quanto funzionale alla confisca di cose di valore equivalente al profitto del reato contestato. La Corte di cassazione annulla l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, adito dal curatore contro il provvedimento del GIP con il quale era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso portato all'attenzione della Corte di cassazione poneva distinti problemi, in particolare: 1) l'obbligatorietà della confisca ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed i suoi rapporti con i diritti dei terzi soggetti tra i quali la curatela fallimentare; 2) l'esclusione, per la curatela fallimentare, della qualifica di terzo in buona fede e della conseguente garanzia dei diritti previsti dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 213/2001, in base al quale, nei casi di confisca del prezzo o del profitto, sono fatti salvi i diritti di terzi acquisiti, appunto, in buona fede.
La S. Corte risponde con sintetiche e chiare affermazioni: 1) è pacifico il principio della natura obbligatoria della confisca per equivalente su beni corrispondenti al profitto del reato, prevista dall'art. 19 D. Lgs. n. 231/2001. Le ragioni della procedura fallimentare non possono incidere sulla confisca obbligatoria, che si basa su una presunzione assoluta di pericolosità dei beni appresi, la cui circolazione ed utilizzazione devono essere inibite in vista della loro definitiva acquisizione da parte dello Stato; 2) la confisca del prezzo o del profitto del reato, prevista dall'art. 19 comma 1, D. Lgs. n. 231/2001, richiede il raffronto giudiziale fra le esigenze di confiscabilità dei beni e quelle attinenti ai diritti di soggetti terzi in buona fede, tra i quali rientrano i creditori ammessi alla procedura fallimentare; 3) il curatore amministra l'attivo del fallimento ed i beni che ne fanno parte nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale ed i loro diritti sono tutelati attraverso l'azione – anche in giudizio - del curatore, che, pertanto, acquisisce la qualifica di soggetto terzo.

Osservazioni

Non tutti i principi stabiliti dalla Corte di cassazione con la sentenza che si annota sono condivisi dalla maggior parte del panorama giurisprudenziale. Quanto alla prima questione affrontata dalla Corte, nulla quaestio: l'obbligatorietà della confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. n. 231/2001 è sancita dalla giurisprudenza in toni che ormai paiono del tutto consolidati (Cass. pen. sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654; Cass. pen. sez. VI, 18 marzo 2009, n. 14973; Cass. pen. sez. VI. 10 gennaio 2013, n. 19051).
Diverso è il tema legato all'obbligo del giudice di confrontare le esigenze di confiscabilità dei beni e quelle attinenti ai diritti di soggetti terzi in buona fede, tra i quali, secondo la sentenza in commento, rientrano i creditori ammessi alla procedura fallimentare (in senso conforme, Cass. pen. sez. V, 8 luglio 2008, n. 33425).
In materia, il caposaldo della giurisprudenza è rappresentato da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in cui si è affermato che: "è consentito il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, di beni provento di attività illecita dell'indagato e di pertinenza di un'impresa dichiarata fallita, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto delle ragioni sottese alla prevalenza della confisca, rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare” (Cass. pen. sez. un. 24 maggio 2004, n. 29951).
Il presupposto concettuale della sentenza è del tutto logico: non sempre è possibile affermare che le ragioni di interesse pubblico sottese all'intervento cautelare penale sono destinate a prevalere, comunque, sugli interessi perseguiti nell'ambito delle procedure concorsuali, tra cui quelli dei creditori, ai quali si deve riconoscere una rilevanza pubblicistica.
Il tema, in seguito, ha avuto uno sviluppo giurisprudenziale non del tutto univoco. Appena pochi mesi prima della sentenza in commento, altra sezione della Suprema Corte, pur ritenendo la confisca per equivalente prevista dall'art. 19 D. Lgs. n. 231/2001 come sanzione principale, obbligatoria ed equiparabile alle ipotesi disciplinate dal codice penale (si vedano, ad esempio, gli artt. 240 e 322-ter c.p.), ha concluso in senso opposto al provvedimento in analisi, sostenendo come il sequestro per equivalente non richieda al giudice una preventiva valutazione delle ragioni dei creditori (Cass. pen. sez. VI, 2 maggio 2013, n. 19051).
Si segnala in senso conforme un'altra recente pronuncia della Corte di cassazione ove, decidendo sul ricorso presentato dal commissario di una procedura di liquidazione coatta amministrativa avverso un'ordinanza del tribunale del riesame in tema di sequestro preventivo, la Corte ha osservato che l'interesse pubblico di destinazione all'Erario dei beni sequestrati prevale su quello dei creditori (Cass. pen. sez. II , 9 ottobre 2012, n. 39840).
La giurisprudenza di merito, dal canto suo, ha espresso posizioni sovrapponibili alla sentenza in commento. Il tribunale di Napoli, ad esempio, giudicando nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori della società, ha stabilito che “l'intervenuta attivazione di una procedura concorsuale, con il conseguente vincolo di destinazione dei beni al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, non può essere privo di conseguenze sulla misura cautelare reale di natura penale che sia stata eventualmente disposta sui medesimi beni suscettibili di confisca, in quanto, in tale ipotesi, vengono in rilievo due distinti interessi pubblicistici astrattamente meritevoli entrambi di tutela, ma oggettivamente confliggenti, per cui spetterà al giudice penale stabilire, nel caso concreto, quale ed a quali condizioni sia destinato eventualmente a prevalere” (Tribunale del riesame di Napoli, ord. 16 giugno 2011). Ovviamente, prosegue l'ordinanza, l'interesse pubblico della soddisfazione dei creditori prevale - peraltro non automaticamente - sull'interesse dell'Erario solo nelle ipotesi di confisca facoltativa: considerato che il fine della misura ablativa è impedire che l'imputato, che abbia operato attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, si deve ritenere che tale scopo ben potrebbe essere assolto con il rilascio dei beni in favore della procedura concorsuale, “a meno che non risultino elementi concreti dai quali evincere che lo spossessamento dei beni del reo sia solo formale, potendo quest'ultimo tornare in possesso una volta conclusa la suddetta procedura concorsuale” (Tribunale di Napoli, cit.)
Altrettanto non stabilizzata pare anche la giurisprudenza sulla qualifica del curatore quale terzo in buona fede ai fini dell'istanza di restituzione di beni sequestrati per equivalente alle società fallita in vista della confisca.
In un primo momento la Corte di cassazione aveva affrontato il tema dei poteri del curatore secondo una prospettiva processualistica, osservando come lo stesso, nell'espletamento dei propri compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell'art. 322 c.p.p., nonchè di ricorrere per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (Cass. pen. sez. un. 24 maggio 2004, cit.).
Sono successivamente intervenute pronunce di segno contrario alla decisione in commento, in particolare la citata decisione della Sesta sezione, 2 maggio 2013, n. 19051, in base alla quale
“la curatela fallimentare non è terzo estraneo al reato, in quanto il concetto di appartenenza (dei beni, ndr) ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione materiale dello stesso o all'utilizzazione dei profitti derivati. Infatti, la sentenza che dichiara il fallimento priva la società dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare”.
La decisione in commento analizza le ragioni per le quali il curatore ben può essere considerato quale terzo estraneo al reato osservando che “se è condivisibile che in linea generale non possa essere ritenuto terzo estraneo chi utilizza il profitto del reato (come era stato ritenuto, da altre decisioni il curatore del fallimento al cui attivo fossero presenti beni costituenti il prodotto o il profitto di reato, n.d.r.) altrettanto non lo è che il curatore di un'impresa, nelle disponibilità della quale siano confluiti i proventi di un'attività criminosa, si trovi in una posizione di questo genere. Non si può dire, infatti, che il curatore faccia uso dei beni illeciti esistenti nell'attivo fallimentare; essendo egli viceversa incaricato dell'amministrazione di tale attivo e dei beni che ne fanno parte nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale”.
La decisione della Corte, sul punto, si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza civilistica, che qualifica il curatore come soggetto terzo in quanto agente nell'interesse della massa creditoria (Cass. civ. sez. I, 30 gennaio 1995, n. 1110).

Conclusioni

La risposta della Cassazione sul primo punto si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale ben radicato, che affonda le sue radici sull'elaborazione consolidata circa l'obbligatorietà della confisca prevista in casi analoghi a quelli menzionati dall'art. 19 D. Lgs. n. 231/2001, tra i quali, l'art. 240 c.p. e l'art. 322-ter c.p.
Convincono le osservazioni svolte dalla Corte in riferimento ai rapporti tra le esigenze di confisca di beni di provenienza delittuosa presenti nel patrimonio della società fallita ed esigenze di soddisfazione dei creditori: la sentenza, infatti, pone l'accento sui diritti di questi ultimi alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti.
È condivisibile infine l'impostazione che qualifica il curatore, in ragione degli interessi che rappresenta, quale soggetto terzo estraneo al reato ai fini della legittimazione alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ai fini della confisca: ciò, in vista sia di una armonizzazione della figura del curatore con l'elaborazione formatasi nella giurisprudenza civile (che individua nello stesso un soggetto terzo in funzione della sua azione nell'interesse della massa creditoria), sia per scongiurare la lesione dei diritti dei creditori laddove al curatore non fosse consentito di rappresentarne gli interessi nell'ambito della procedura relativa alla confisca.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Per comodità espositiva e per agevolare il lettore si è ritenuto di inserire le pronunce rilevanti e le disposizioni normative interessate, direttamente nel commento.

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