Fallimento di società esercente pubblico servizio e apertura di esercizio provvisorio

28 Gennaio 2014

Il Tribunale Fallimentare può accertare lo stato di insolvenza dell'imprenditore utilizzando anche metodi di natura prettamente aziendalistica dimostrando l'insolvenza sia sotto il punto di vista civile che sotto il punto di vista commerciale.
Massima

Il Tribunale Fallimentare può accertare lo stato di insolvenza dell'imprenditore utilizzando anche metodi di natura prettamente aziendalistica, dimostrando l'insolvenza sia sotto il punto di vista civile che sotto il punto di vista commerciale.

Il Tribunale Fallimentare deve disporre l'apertura dell'esercizio provvisorio dell'impresa in presenza del grave danno che deriverebbe alla collettività dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale.

Il caso

La sezione fallimentare del Tribunale di Siracusa ha dichiarato il fallimento di una società per azioni esercente il pubblico servizio idrico nella provincia di Siracusa. L'elaborato tessuto motivazionale della pronuncia, che affronta meticolosamente e in dettaglio l'ampio spettro degli indici tecnici rivelatori dello stato di insolvenza, ne fa, all'evidenza, un caso raro nel suo genere.

Le questioni preliminari

Una prima peculiarità della sentenza è che, a fronte di una iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal Pubblico Ministero sulla scorta di uno stato di insolvenza della società rilevato nel corso di tre procedimenti penali instaurati a carico di diversi soggetti, il Tribunale Fallimentare ha ricondotto la legittimazione attiva della Procura della Repubblica di Siracusa alla previsione di cui all' art. 7, n. 1, l. fall., inquadrandola come notizia di insolvenza tratta nell'esercizio tipico della sua funzione, ovvero nell'esercizio dell'azione penale.
Un ulteriore profilo di interesse è che il decisum finale è stato anticipato, nelle more dell'istruttoria prefallimentare, da un provvedimento cautelare adottato dal Tribunale su richiesta dello stesso Pubblico Ministero e di un creditore istante; si è trattato, in particolare, di una misura inibitoria dei pagamenti diversi da quelli necessari per far fronte alle obbligazioni di natura ordinaria (debiti per retribuzioni, manutenzioni impianti di depurazione ecc.), con contestuale imposizione di un obbligo di rendiconto periodico a carico degli amministratori. La misura è stata poi revocata in dispositivo, in quanto assorbita dall'esito fallimentare.

La prova dello stato di insolvenza

Riguardo alla sussistenza dello stato di insolvenza, il Collegio siracusano ha, dapprima, analizzato il concetto di civilistico di insolvenza, approdando, poi, al concetto di insolvenza prevista dall'art. 5 l. fall. Partendo dal pacifico assunto che il concetto di insolvenza deve essere necessariamente riferito ad un soggetto qualificato, cioè l'imprenditore commerciale, il Collegio ha poi rilevato che l'insolvenza commerciale è un fenomeno dinamico, in quanto si riferisce ad una condizione patrimoniale dell'impresa, realtà costantemente variabile che si riflette inevitabilmente sulla situazione patrimoniale dell'impresa stessa. A differenza dell'insolvenza commerciale, l'insolvenza civile è un fenomeno assolutamente statico che si concretizza nel momento in cui il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni assunte. L'insolvenza civile, di fatto, si verifica quando l'attivo non è sufficiente a soddisfare il passivo così come si evince dalla lettura dell'art. 1186 c.c. e dell'art. 1299 c.c. In buona sostanza, quello che il Collegio Giudicante ha voluto dimostrare nella sentenza, è lo stato irrevocabile di insolvenza in cui versava l'imprenditore sia in una prospettiva di continuità aziendale (insolvenza dinamica), sia in un'ottica meramente liquidatoria (insolvenza statica).
Chiarito il concetto di insolvenza, inteso nel duplice aspetto appena riportato, il Tribunale Fallimentare siracusano ha analizzato i bilanci della società in una prospettiva non solo civilistica, ma anche più propriamente aziendalistica, muovendosi con insolita competenza e disinvoltura nella lettura delle poste del bilancio, analizzando in chiave critica le voci dell'attivo e del passivo e comparando i bilanci di differenti esercizi, il tutto al fine di verificare l'effettivo valore dell'attivo, non tanto con riferimento alle immobilizzazioni (anch'esse invero assoggettate a revisione critica), quanto alle liquidità prontamente disponibili, da destinare ai creditori nell'immediatezza della gestione corrente della società. Il primo e più immediato aspetto che il Collegio ha ritenuto di affrontare è stato il rapporto tra l'attivo circolante e i debiti esigibili nel breve periodo. Come è noto, l'attivo circolante è dato dall'insieme degli impieghi di breve durata e dei mezzi già liquidi. Gli impieghi, nell'attivo circolante, sono destinati ad un rapido consumo (come le materie prime) o a essere disinvestiti con la vendita sul mercato (come i prodotti) o a essere riscossi in tempi brevi (come i crediti verso i clienti). Un debito è esigibile quando il termine (inteso come elemento accidentale) è scaduto, e pertanto il creditore può chiedere al debitore il pagamento. Il Collegio, dopo una attenta lettura del bilancio, ha rilevato che “l'attivo circolante era di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo dei debiti esigibili nel breve periodo e, in larga parte, addirittura nell'immediato”. Inoltre il Collegio, analizzando i bilanci degli esercizi precedenti e comparando gli stessi, ha rilevato che la incapacità di far fronte alle obbligazioni da parte del debitore era una condizione strutturale, stante il mancato pagamento delle imposte per più esercizi nonché l'elevato numero di ingiunzioni di pagamento.
Il Tribunale Fallimentare, a seguito di esame della memoria difensiva, è stato chiamato anche a verificare il patrimonio netto della società tenendo conto che dalla lettura del bilancio lo stesso appariva positivo. Il patrimonio netto esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa. Esso rappresenta, infatti, le così dette fonti di finanziamento interne. Il patrimonio netto è pertanto capitale di pieno rischio sottoposto integralmente alle sorti dell'azienda ed operante come garanzia nei confronti di terzi. Il patrimonio netto dell'impresa si ottiene facendo la differenza tra il totale delle attività e delle passività dello stato patrimoniale. Proprio riguardo al totale delle attività, il Collegio rileva che le immobilizzazioni immateriali (voce dell'attivo dello stato patrimoniale) sono rappresentate da spese legali capitalizzate, per un ammontare complessivo superiore ai 3 milioni di euro, sostenuti in larga parte nel corso dell'esercizio 2012, e da costi per progetti per un ammontare di 1,6 milioni di euro circa. Il Collegio ha rilevato che entrambe le immobilizzazioni immateriali sono invendibili. Agli occhi di un lettore non attento, i principi di redazione dei bilanci potrebbero portare ad un “falso positivo”. E proprio (il non falso ma) l'apparente “segno” positivo del patrimonio netto dell'impresa debitrice è stato minuziosamente accertato, in chiave critica, dal Collegio siracusano, valutando, quindi, che la funzione primaria del patrimonio netto, ovvero quella di garanzia nei confronti di terzi, era assolutamente inadeguata di fronte all'entità dell'esposizione debitoria scaduta. Altra attenta considerazione è stata fatta dal Collegio giudicante riguardo all'inadeguatezza del fondo svalutazione crediti indicato nel bilancio della società debitrice. Analizzando dapprima le norme civilistiche che regolano l'iscrizione dei crediti nel bilancio (artt. 2426 e 2423-bis c.c.), il Collegio giudicante ritiene “stimato al ribasso” il fondo svalutazione crediti, dimostrando tale assunto con constatazioni puntuali e precise rese anche da un punto di vista strettamente ragionieristico.
Ed inoltre, sempre riguardo allo stato di insolvenza, ancora più insolitamente, ma con estrema competenza, il Tribunale Fallimentare di Siracusa, rilevando che il debitore non ha dato contezza di aver rispettato il termine di invio telematico della dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770) nonché del versamento delle ritenute di acconto operate ma non versate, si inoltra nei meandri del diritto tributario, dando prova di una precisa conoscenza dell'istituto fiscale del ravvedimento operoso anche nella fattispecie del cosiddetto “ravvedimento lungo”, istituto non utilizzato dalla debitrice per il pagamento delle imposte, in quanto finanziariamente incapace di adempiere all'obbligo fiscale, al fine di ottenere uno sconto sulle sanzioni tributarie.

APERTURA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO

La decisione in commento si caratterizza anche per la contestuale disposizione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, affidato ai tre curatori nominati (con professionalità e provenienze territoriali diversificate) e realisticamente motivato sulla gravità del danno che sarebbe derivato alla collettività dall'interruzione di un servizio pubblico essenziale (quale era indubbiamente quello esercitato dalla società), sebbene senza specifico riferimento all'ulteriore presupposto dell'assenza di pregiudizio per i creditori, che si è probabilmente ritenuto di fronteggiare con la breve durata dell'esercizio provvisorio (sei mesi, salvo proroga o cessazione anticipata), con l'attribuzione ai curatori dei soli poteri di ordinaria amministrazione in funzione conservativa del patrimonio aziendale e, soprattutto, dall'obbligo loro imposto di relazionare entro il primo mese sulla remuneratività dell'esercizio provvisorio, “avendo a riferimento la gestione dei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento”.

Questione procedurale

Sempre sotto il profilo dell'interesse dei creditori, merita infine una notazione la scelta del Tribunale Fallimentare siracusano di differire la nomina del Comitato dei Creditori all'esito dell'udienza di verifica dei crediti, superando il termine (ormai pacificamente considerato ordinatorio) dei 30 giorni ex art. 40 l. fall., verosimilmente allo scopo di evitare nomine di componenti destinati a decadere per mancata ammissione allo stato passivo. La scelta operata dal Tribunale Fallimentare porterà alla necessaria conseguenza che il Giudice Delegato, fino alla nomina e formazione del Comitato dei Creditori, dovrà surrogarsi allo stesso avocando, di fatto, a se stesso decisioni anche di natura non prettamente ed esclusivamente giuridica. Difatti il Giudice Delegato dovrà pronunciarsi, ad esempio, sulla opportunità di continuazione dell'esercizio provvisorio, previa informativa dei curatori sull'andamento della gestione dell'attività di impresa.

Conclusioni

Il Tribunale Fallimentare di Siracusa nella sentenza in commento ha voluto dimostrare come, con un'attenta lettura dei bilanci societari, si può accertare sia lo stato di insolvenza civile che lo stato di insolvenza commerciale anche quando i bilanci, in termini di attivo circolante e di patrimonio netto, non appaiano, prima facie, assolutamente forieri di uno stato di irreparabile default dell'impresa.

Riferimenti giurisprudenziali e normativi

allo stato attuale non risultano altre pronunce simili riguardo all'analisi di bilancio. Le norme che disciplinano la tematica sono: art. 1186 c.c., art. 1299 c.c., art. 15 l. fall., art. 40 l. fall., art. 104 l. fall., art. 13 D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso di imposte dirette.

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