L’opponibilità al fallimento della cessione dei crediti nei confronti della P.A.

09 Settembre 2013

Il mancato deposito di osservazioni al progetto di stato passivo non preclude la proposizione dell'opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo, posto che la mancata presentazione di osservazioni al progetto non comporta né acquiescenza, né alcuna decadenza (massima).
Massima

Il mancato deposito di osservazioni al progetto di stato passivo non preclude la proposizione dell'opposizione allo stato passivo dichiarato esecutivo, posto che la mancata presentazione di osservazioni al progetto non comporta né acquiescenza, né alcuna decadenza.

Affinché possa essere opponibile al fallimento la cessione di un credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, occorre che la cessione medesima, stipulata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia stata notificata al debitore ceduto e che esso, conformemente a quanto previsto nel codice dei lavori pubblici, non si sia opposto alla cessione nei quindici giorni successivi.

L'inopponibilità al fallimento di una cessione del credito si estende anche agli accessori di detto credito e dunque agli interessi.

Il caso

La società fallita, parte di un'ATI che conduceva in gestione il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la città di Taranto in forza di una convenzione decennale stipulata nel 2000, aveva ceduto, quando era ancora in bonis, un credito nei confronti dello stesso Comune di Taranto a un'altra società facente parte dell'ATI. La cessionaria, a sua volta, aveva ceduto il credito a una società di factoring, accordandosi con la società fallita affinché questa le corrispondesse in ogni caso gli interessi ad un tasso convenzionalmente determinato. Dichiarato il fallimento, la società prima cessionaria del credito, creditrice delle somme a titolo di interessi nei confronti della fallita, ha quindi presentato un'istanza di insinuazione al passivo del fallimento per tali somme, che però è stata respinta.
Ne è seguito un giudizio di opposizione allo stato passivo che si è concluso con il rigetto dell'opposizione.

Le questioni giuridiche e la soluzione

In prima battuta, il fallimento ha insistito per il rigetto dell'opposizione sollevando un'eccezione formale, che aveva avuto qualche seguito prima dell'intervento sul punto della Corte di cassazione, secondo la quale chi fosse stato escluso dal passivo avrebbe perso la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto se non avesse presentato, nei termini di legge, osservazioni al progetto di stato passivo. Il Tribunale di Milano, sulla scorta della recente giurisprudenza della Corte di cassazione, ha rigettato l'eccezione e ha dichiarato l'opposizione ammissibile.
Nel merito, seppur in via pregiudiziale, il fallimento ha sostenuto l'inopponibilità della cessione del credito alla procedura per assenza di notificazione e/o data certa della stessa notificazione al debitore ceduto e, in ogni caso, in conseguenza della sostanziale incedibilità dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione in forza del disposto dell'art. 9, l. n. 2248/1865.
Il Tribunale affronta funditus solo uno degli argomenti prospettati dalla procedura, ritenendolo assorbente, ovvero quello relativo alla cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e della relativa disciplina. Invero, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito della nuova disciplina sui contratti pubblici (d.p.r. n. 554/1999 e successivo d.lgs. n. 163/2006), applicabile ratione temporis al rapporto in discussione, ha concluso per l'inopponibilità della cessione alla procedura sulla scorta della considerazione che l'efficacia del relativo atto, sebbene non più esclusa in radice come nella legge del 1865, è stata sottoposta dal legislatore a requisiti di forma e procedurali che, nel caso di specie, non risultavano provati in giudizio. Più nel dettaglio, risultava assente la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di cessione alla amministrazione debitrice, sicché, anche a prescindere dal fatto che l'atto non risultava concluso per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, come avrebbe richiesto la nuova disciplina applicabile, non risultava in ogni caso integrata una condizione di efficacia della cessione espressamente prevista dalla legge.
Dalla inopponibilità del contratto di cessione del credito il Tribunale ha ritenuto di far discendere in via automatica l'inopponibilità della pattuizione relativa agli interessi, qualificata come previsione accessoria al negozio di cessione del credito e dunque ad essa vincolata.

Osservazioni

Sul tema dell'ammissibilità dell'opposizione allo stato passivo da parte di chi non abbia presentato osservazioni al progetto, la giurisprudenza immediatamente successiva alla riforma si era divisa tra chi, valorizzando forse eccessivamente la funzione del contraddittorio tra curatore e creditore antecedente la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, sosteneva che la mancata presentazione di osservazioni fosse assimilabile ad una sorta di acquiescenza alla prospettazione enucleata nel progetto e chi invece riteneva la circostanza irrilevante ai fini della successiva legittimazione all'impugnazione dello stato passivo.
Dopo alcuni precedenti di segno opposto, la Suprema Corte ha risolto la questione avallando la tesi dell'ammissibilità dell'impugnazione anche nel caso in cui non si fossero preventivamente depositate osservazioni allo stato passivo.
In ordine al tema dell'opponibilità della cessione del credito d'impresa alla procedura fallimentare va rilevato che è principio generalmente condiviso - vuoi sulla scorta della legge factoring (n. 52/1991), vuoi a mente dell'opponibilità della cessione al terzo pignorante di cui all'art. 2914, n. 2, c.c. - che essa debba necessariamente essere notificata al debitore ceduto o da questo accettata, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Nel caso di specie, a caratterizzare maggiormente la questione sottoposta al vaglio dei giudici milanesi, vi era la circostanza che il credito era vantato nei confronti della P.A., sicché il curatore, sulla scorta del disposto della vecchia normativa di cui alla legge 2248/1865, aveva eccepito l'incedibilità ex lege di tali crediti con conseguente inefficacia della cessione comunque effettuata in violazione di tale disciplina. Come detto, poi, era stata eccepita anche l'assenza di (data certa quanto alla) notificazione della cessione, circostanza, come detto, ritenuta dirimente da una parte della giurisprudenza anche in relazione alle ipotesi di cessione di credito tra privati ai fini della valutazione della loro opponibilità alla procedura.
Nel caso in esame, però, il Tribunale ha considerato pregiudiziale l'analisi della disciplina specifica della circolazione dei crediti nei confronti della P.A. e, benché abbia provveduto a reinquadrare la fattispecie sotto una normativa diversa da quella invocata dalla curatela, ha poi concluso che, in ogni caso, posto che la legge applicabile al rapporto richiede che la cessione venga effettivamente notificata alla P.A. ceduta al fine di consentire la sua eventuale opposizione nell'arco dei quindici giorni successivi, il mancato adempimento di tale onere in data anteriore la dichiarazione di fallimento rendeva la cessione inopponibile alla procedura.
La fattispecie in esame, peraltro, come sottolinea il provvedimento che si annota, non riguardava il credito in sé, che, come detto, era stato a sua volta ceduto a una società di factoring, ma gli interessi, che erano stati pattuiti a favore della prima cessionaria. Essi, considerati accessori al contratto di cessione, hanno seguito il destino che sarebbe spettato al credito principale, procurando il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento che aveva rigettato l'istanza di insinuazione nel passivo a tale titolo.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Sull'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo in difetto di preventive osservazioni al progetto di stato passivo, cfr. Trib. Aosta, 18 novembre 2008, in Fall., 2009, 6, 698, con nota di Cavallini; Trib. Piacenza, 2 settembre 2010, in ilcaso.it; Trib. Mantova, 30 marzo 2011, in ilcaso.it, nel senso dell'ammissibilità Cass., 10 aprile 2012, n. 5659; Trib. Mantova, 8 maggio, 2012, in ilcaso.it; Trib. Firenze, 29 febbraio 2012.
In materia di opponibilità alla procedura della cessione del credito perfezionatasi prima della dichiarazione di fallimento, cfr., ex multis, Cass., 27 settembre 1999, n. 10668; Trib. Genova, 5 maggio 1995, in Gius, 1995, 2812. Con particolare riguardo alla cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. si veda, da ultimo, Cass., 24 settembre 2007, n. 19571, che affronta altresì il tema delle differenti normative che si sono avvicendate e aggiunte in argomento, ovvero la già citata legge 20 marzo 1865, n. 2248, il successivo R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, fino ad arrivare al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

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