Autorizzazione degli atti urgenti di straordinaria amministrazione tra la domanda e l'ammissione

Valentina Cappuzzello
09 Agosto 2013

Il compimento degli atti di straordinaria amministrazione nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e l'ammissione a concordato preventivo deve essere autorizzato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.; l'impugnazione avverso lodo arbitrale integra atto di straordinaria amministrazione in conseguenza delle ricadute economiche connesse al gravame. (massima decr. 4-10-2012)
Massima

Il compimento degli atti di straordinaria amministrazione nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e l'ammissione a concordato preventivo deve essere autorizzato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.; l'impugnazione avverso lodo arbitrale integra atto di straordinaria amministrazione in conseguenza delle ricadute economiche connesse al gravame. (massima decr. 4-10-2012)

Può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall. la prosecuzione del contratto estimatorio secondo la tempistica prevista dal piano di concordato, considerato che gli oneri derivanti dalla prosecuzione del rapporto con la società fornitrice assumono il carattere della prededucibilità ex art. 111 l. fall. (massima decr. 3-10-2012)

Il caso

Il Tribunale di Arezzo è stato chiamato a pronunciarsi ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., come introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83, conv. in l. n. 134/2012, sulla domanda di autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione presentata dopo il deposito di domanda di ammissione a concordato preventivo e prima dell'emissione del decreto di apertura della procedura.

Questioni di diritto

Nelle decisioni in commento trova applicazione la disciplina di recente introdotta in materia di concordato preventivo dal d.l. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo) e, segnatamente, l'art. 161, comma 7, l. fall. che ha previsto per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione da effettuarsi dopo la presentazione della domanda di ammissione a concordato, e prima del decreto di apertura della procedura, l'autorizzazione del Tribunale che decide in composizione collegiale e con rito camerale. La norma si applica a tutti i tipi di concordato (liquidatori ed in continuità), e sia alle domande di concordato definitive che alle domande di pre-concordato, previste dal comma 6 dell'art. 161 l. fall., chiamate anche domande con riserva o “in bianco”, per le quali il giudice fisserà un termine entro il quale produrre il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 della norma citata.
L'imprenditore nell'istanza di autorizzazione dovrà evidenziare le ragioni di urgenza e la necessità ed utilità dell'atto. Il tribunale, dal canto suo, dovrà svolgere un'indagine rigorosa, a tutela dei creditori, accertando anzitutto l'urgenza dell'atto, condizione questa imprescindibile ai fini autorizzatori, essendo autorizzabili in tale fase solamente gli atti di straordinaria amministrazione che siano urgenti. Il collegio dovrà poi valutare la funzionalità e compatibilità dell'atto rispetto al piano ed alla proposta concordataria, potendo a tal fine anche acquisire informazioni. Circostanze queste che non saranno in alcun modo riscontrabili in presenza di una domanda “in bianco”, o del tutto generica.

L'atto autorizzato, in quanto legalmente compiuto, sarà inattaccabile per il terzo, poiché non soggetto ad azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), mentre i crediti eventualmente sorti per effetto dell'atto stesso godranno della prededuzione di cui all'art. 111 l. fall., come espressamente previsto dal comma 7 dell'art. 161 l. fall.
Per il debitore l'autorizzazione acquisterà invece rilevanza agli effetti dell'art. 173 l. fall.
Gli atti di natura straordinaria possono individuarsi in quelli indicati in via esemplificativa dall'art. 167 l. fall., includendovi per i concordati che prevedono la continuità aziendale anche i pagamenti di debiti anteriori. Per giurisprudenza costante gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli finalizzati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, mentre secondo recenti pronunce di merito gli atti di straordinaria amministrazione vanno individuati in quelli che incidono negativamente sul patrimonio del debitore con pregiudizio per i creditori i quali, infatti, possono far valere l'inefficacia dell'atto compiuto senza autorizzazione.

Conclusioni

La riforma introdotta dal d.l. n. 83/2012 ha anticipato gli effetti protettivi del patrimonio del debitore alla data di pubblicazione (obbligatoria ex officio) della domanda di concordato, e ciò anche per le domande “in bianco” o con riserva di cui al comma 6 dell'art. 161 l. fall., con l'effetto che già a decorrere da quel momento il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà essere autorizzato dal tribunale. In precedenza la procedura aveva formalmente inizio con il deposito del decreto di ammissione ed a partire da tale momento si rendeva necessaria l'autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 167 l. fall. Oggi, invece, i poteri di gestione dell'imprenditore sono limitati sin dalla pubblicazione del ricorso.
In presenza però di domande “in bianco”, che costituiscono un'assoluta novità per il nostro ordinamento, ed alle quali pure si applica il doppio premio della prededucibilità e dell'esenzione da revocatoria, il tribunale non disporrà di alcun elemento per accertare la funzionalità e coerenza dell'atto da autorizzare rispetto alle previsioni del piano e della futura (ed eventuale) proposta di concordato, non potendo adeguatamente supplire mediante l'acquisizione di informazioni. Il problema è stato avvertito dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito che ha opportunamente messo in luce come in presenza di domande di pre-concordato, sino al deposito degli atti e dei documenti mancanti, sarà estremamente difficile ottenere dal tribunale l'autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione. Sarebbe, quindi, opportuno che con il deposito della domanda con riserva venissero quantomeno anticipate le linee guida del concordato.

Riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Le norme che disciplinano la tematica sono: artt. 161, 67, comma 3, lett. e), 111, 173, 167 l. fall.; d.l. 22.6.2012, n. 83.
Per la giurisprudenza di merito cfr. Trib. Mantova, decr. 27.9.2012, con il quale è stata negata all'imprenditore l'autorizzazione alla sospensione dei contratti di locazione finanziaria per l'impossibilità di decidere in difetto di documentazione sulla coerenza o meno di questa richiesta con la procedura. Sugli atti di natura straordinaria, Cass. 3.7.1979, n. 3731; Cass. 20.10.2005, n. 20291; con specifico riferimento all'art. 161 l. fall., Trib. Terni, decr. 28.12.2012.
In dottrina: Lamanna, Il cd. decreto sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale, in ilfallimentarista; Rolfi, La generale intensificazione dell'automatic stay, in ilfallimentarista.

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