Ammissibilità del concordato preventivo di società pubblica erogante servizi di interesse generale
25 Luglio 2013
Massima
Ai fini della procedura di concordato preventivo non sussistono i requisiti ex art. 1, comma 1, l. fall. in capo alle società controllate dagli enti locali a cui è riservata l'erogazione di servizi pubblici essenziali, in quanto esentate dalle procedure concorsuali. Il caso
Avanti al Tribunale della Spezia viene formalizzata - a seguito della introduzione di ricorso di preconcordato ex art. 161, comma 6, l. fall. - da società eroganti servizi pubblici locali, controllate da Comuni, - un'istanza ex art. 161, comma 7, l. fall. affinché - previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 161 l.fall. - venga autorizzato il conferimento di rami di azienda, relativi ad attività complementari ai servizi erogati, in una costituenda società in vista della presentazione, con le socie conferenti, di una proposta di concordato unitaria per tutte le società del gruppo. Le questioni giuridiche e la soluzione
L'istanza di autorizzazione è stata rigettata con la seguente motivazione: “è escluso che il Tribunale possa aderire preventivamente ad un determinato piano concordatario, che invece deve restare espressione della scelta che il proponente intende sottoporre al ceto creditorio”. Nel decreto viene, poi, affrontata diffusamente la questione dei termini di applicabilità della disciplina del concordato preventivo e, più in generale, delle procedure concorsuali alle società di diritto privato costituite dalle amministrazioni territoriali per la gestione dei servizi pubblici locali. Il Tribunale ha negato la sussistenza dei requisiti ex art. 1, comma 1, l. fall. in capo alle società, costituite secondo il modello di gestione c.d. in house, che svolgano “in concreto e nell'attualità un servizio pubblico avente carattere esclusivo, perché attualmente esercitato in questo ambito territoriale in totale assenza di concorrenza, nonché essenziale e necessario, perché non suscettibile di interruzione alcuna in quanto destinato al soddisfacimento di bisogni primari di una collettività”. In questo ordine di idee, il Tribunale “giudica pertanto di non poter autorizzare alcuna operazione che sia diretta all'accesso della procedura concorsuale di concordato preventivo”, ritenendo estensibili a dette società le ragioni che hanno portato, in giurisprudenza, ad affermare la “incompatibilità della procedura fallimentare con l'attività degli enti pubblici”: l'inammissibilità della “interferenza giudiziaria sulla sovranità dell'ente e (nel caso di enti locali) dei suoi organi di gestione di emanazione politica”, che si verrebbe a determinare a seguito della sostituzione di questi ultimi con quelli della procedura e la soccombenza delle finalità pubblicistiche agli interessi privatistici del ceto creditorio. Osservazioni
L'art. 1, comma 1, l. fall. dispone l'esenzione dal fallimento e dal concordato preventivo in favore degli “enti pubblici”. La questione della estensibilità di tale privilegio alle società, costituite da amministrazione locali, per l'erogazione di servizi di interesse generale, è stata risolta dal Tribunale della Spezia aderendo all'impostazione interpretativa basata sul metodo c.d. funzionale, “inteso all'individuazione della concreta disciplina applicabile all'ente, sulla base di una valutazione di compatibilità della disciplina di diritto comune, dettata per le società di diritto privato con le specifiche norme di settore dettate dal legislatore” (così App. Torino, 15 febbraio 2010). In questa prospettiva - stante una situazione di controllo pubblico - il discrimen per l'esenzione dalle procedure concorsuali viene individuato nel carattere strumentale e necessario dell'attività rispetto alle finalità pubblicistiche piuttosto che nella natura giuridica dell'operatore, così come, invece, ritenuto dall'impostazione che valorizza l'ottica tipologica. Quest'ultima richiede, altresì, l'esistenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella del tipo societario adottato (cfr. App. Napoli, 15 luglio 2009), con consistenti limitazioni all'autonomia degli organi societari, anche a seguito della emanazione di norme secondarie, e loro sottoposizione ad autorizzazioni e controlli preventivi da parte dell'ente pubblico; l'esclusiva titolarità o, quantomeno, controllo pubblico del capitale sociale; restrizioni alla vocazione commerciale e all'ambito territoriale di esercizio dell'attività; l'erogazione di risorse finanziarie pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi previsti (in tema, cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere, 24 maggio 2011; Cons. Stato, 31 gennaio 2006, n. 308). Questioni aperte
L'esonero dal fallimento e dal concordato preventivo alle società, controllate da amministrazioni territoriali, per l'erogazione di servizi pubblici, pone la questione delle forme esperibili per la regolazione della situazione di crisi tenuto conto del principio di tipicità che informa l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa e dei requisiti di accesso alla amministrazione straordinaria. Minimi riferimenti giurisprudenziali e bibliografici
Oltre alla giurisprudenza citata, si segnala Trib. S. Maria Capua Vetere, 22 marzo 2012, in IlFallimentarista.it, con nota di D'Attorre, Società in mano pubblica esercente servizio pubblico e procedure concorsuali, nonché Trib. Nola, 10 giugno 2010, Trib. Velletri, 8 marzo 2010; Trib. Catania, 26 marzo 2010. Anche ai fini della rassegna dei principali indirizzi giurisprudenziali e dottrinali, cfr. L. E. Fiorani, Società “pubbliche” e fallimento, in Giur. comm., 2012, I, 532; G. D'Attore, Società in mano pubblica e fallimento: una terza via è possibile, in Fall., 2010, 691; F. Fimmanò, L'ordinamento delle società pubbliche tra natura del soggetto e natura dell'attività, in IlCaso.it, II, 245/2011. |