Sospensione feriale dei termini processuali per il deposito di proposta, piano e documentazione nel preconcordatoFonte: Trib. Terni , 1 agosto 2013
02 Dicembre 2013
Massima
Il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione fissato dal Tribunale ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 161 l. fall. ha natura processuale e, quindi, il suo decorso è sospeso di diritto ex art. 1 l. n. 742/1969 dal 1° agosto al 15 settembre.
Nel caso di deposito di un ricorso per concordato preventivo con riserva ai sensi del sesto comma dell'articolo 161 l. fall., il grave pregiudizio derivante a carico delle parti dalla ritardata trattazione del relativo procedimento è da considerarsi in re ipsa, di talché il Tribunale può, in qualsiasi momento, dichiararne l'urgenza con provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 92, ultimo comma, R.D. 12/1941, così sottraendosi il termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione alla sospensione di cui all'articolo 1 l. n. 742/1969.
Nel caso in cui il ricorso per l'ammissione al concordato ex art. 161, comma 6, l. fall. sia depositato in pendenza dell'istruttoria pre-fallimentare – ovvero anche allorché detta pendenza sopravvenga al deposito del ricorso – l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi per «la dichiarazione e la revoca dei fallimenti» sancita dal combinato disposto degli artt. 92 R.D. 12/1941 e 3 L. 742/1969 si comunica anche al procedimento di concordato preventivo con riserva. Il caso
Con decreto del 3 aprile 2013 emesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 161, comma 6, l. fall., il Tribunale di Terni fissava il termine di 90 giorni entro il quale il debitore avrebbe dovuto provvedere al deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l. fall. Nell'imminenza della scadenza di detto originario termine – scadenza “fissata” dal Tribunale nello stesso provvedimento di concessione del termine al 3 giugno 2013, e ciò in considerazione della sua ritenuta decorrenza dalla data di pubblicazione del ricorso (con riserva) nel registro delle imprese – il debitore proponeva specifica istanza volta ad ottenerne la proroga. Il tribunale, positivamente delibata questa istanza, concedeva la richiesta proroga, assegnando un ulteriore termine di 60 giorni decorrente, ovviamente, dalla scadenza del termine originario (vale a dire, come sopra visto, il 3 giugno 2013). Poiché, a seguito della concessione di detta proroga, il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall., vedeva, allora, fissata la sua “naturale” scadenza al 2 agosto 2013 – vale a dire, in un giorno “oggettivamente” ricadente nel periodo di sospensione feriale dei termini (processuali) decorrente dal 1 agosto al 15 settembre (estremi inclusi) di ciascun anno – il debitore, approssimandosi questa data, si rivolgeva al Tribunale al fine di conoscere se, nel caso di specie, dovesse o meno applicarsi la sospensione (feriale) di cui all'art. 1 L. 742/1969. Le questioni giuridiche e la soluzione
In ordine a detta “preventiva” istanza il Tribunale ha emesso l'articolato provvedimento oggetto di queste brevi osservazioni ritenendo, in breve: Osservazioni
La soluzione fornita dal Tribunale con riferimento all'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali di cui all'art. 1 della L. 742/1969 al termine concesso al debitore per il deposito della proposta, del piano e della documentazione in caso di presentazione di una domanda di concordato c.d. con riserva è stata ben argomentata. A tal proposito deve, tra l'altro, considerarsi (i) che detto termine è fissato dal giudice, con proprio decreto «motivato», allorché è stato già reso pendente, mediante il deposito della domanda “prenotativa”, un procedimento nel quale viene ad essere disimpegnata, seppur con forme e contenuti peculiari, una funzione oggettivamente giurisdizionale coincidente con la pronuncia di un provvedimento di ammissione (o meno) del debitore alla procedura di concordato, (ii) che esso è strettamente funzionale al raggiungimento di un ben individuato esito di detto procedimento, di talché lo stesso può ben essere qualificato alla stregua di termine entro il quale il debitore è tenuto ad esercitare (completandolo) il potere (processuale) di richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Entrambe le circostanze appena riferite possono sostenere la conclusione per cui il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione possiede una oggettiva ed immediata incidenza sulla svolgimento di un procedimento giurisdizionale instauratosi a seguito del deposito del ricorso con riserva e destinato a chiudersi, alternativamente, con un decreto di inammissibilità della domanda, ovvero di apertura della procedura di concordato preventivo. Chiarito che il termine originariamente fissato (ovvero successivamente prorogato) dal Tribunale ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l. fall. ha natura processuale e che la sua decorrenza deve, pertanto, ritenersi, almeno astrattamente, sospesa nel periodo di ciascun anno che va dal 1 agosto al 15 settembre (estremi inclusi), occorre verificare se rispetto ad esso (o meglio, rispetto al procedimento in cui detto termine si inserisce ed al cui esito è strettamente funzionale) valgano, o meno, alcune delle ipotesi in cui la legge (mediante il richiamo fatto dall'art. 3 della L. 742/1969 all'art. 92 del R.D. 12/1941) espressamente esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini. A tal proposito, il Tribunale, nel provvedimento in commento, esclude che ad una generalizzata esclusione della sospensione del decorso del termine di cui al comma sesto dell'art. 161 l. fall. durante il periodo feriale possa addivenirsi attraverso l'applicazione al procedimento di ammissione alla procedura di concordato della previsione riguardante il procedimento volto alla dichiarazione di fallimento. Ed invero, la mera eventualità che, alla declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato ex art. 162 l. fall., faccia seguito una dichiarazione di fallimento sollecitata, però, da un'autonoma e specifica istanza di parte, non può, evidentemente, rilevare al fine di estendere ai termini che caratterizzano il procedimento di ammissione alla procedura di concordato la regola (eccezionale) che vuole, invece, esclusa la sospensione feriale con riferimento alle «cause civili […] relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti» (arg. ex art. 92 R.D. 12/1941). Ritenuto, quindi, che con riferimento al procedimento instaurato mediante il deposito di una domanda di concordato c.d. “con riserva” non possa trovare applicazione – relativamente al decorso del termine fissato dal Tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall. – quanto previsto dall'art. 92 R.D. 12/1941 per i procedimenti di dichiarazione (e revoca) dei fallimenti, a parere del Tribunale l'unico modo per “disapplicare” la sospensione cui è generalmente soggetto, nel periodo dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, detto medesimo termine ex art. 161, comma 6, l. fall. è da individuarsi nella c.d. “dichiarazione di urgenza” prevista, in via residuale, dall'ultimo comma dell'art. 92 R.D. 12/1941 in relazione alle cause «rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». Prima, però, di indugiare sulla generale condivisibilità (o meno) anche di quest'ultima conclusione attinta dal Tribunale con il provvedimento in commento (e prima di svolgere alcune nostre considerazioni relative, soprattutto, alla concreta applicazione fatta dal Tribunale alla disposizione poc'anzi richiamata) è il caso di soffermarsi su due altre questioni: una direttamente affrontata (seppur, per così dire, a livello di mero obiter dictum) dal provvedimento in commento e relativa alla “sorte”, quanto alla sua decorrenza nel periodo “feriale”, del termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., per il caso di originaria o sopravvenuta pendenza di un'istanza di fallimento; l'altra, invece non oggetto di analisi, ma che sembra meritare almeno un cenno, avente ad oggetto la possibilità di riconoscere al decreto motivato con cui il giudice fissa il termine per il “completamento” della domanda di concordato (se non la struttura, quantomeno una) funzione cautelare in quanto idoneo ad assicurare una anticipazione degli effetti che d'ordinario conseguono al deposito (meglio, alla pubblicazione nel registro delle imprese) della domanda di concordato “completa” (ciò che, per altra via, comporterebbe di escludere l'applicazione della sospensione di cui all'art. 1 della L. 742/1969 inapplicabile, come noto, ai procedimenti cautelari). Le questioni aperte
In precedenza ci siamo riservati di svolgere alcune considerazioni in ordine alla scelta, infine, adottata dal Tribunale di procedere alla dichiarazione di urgenza del procedimento ai sensi di quanto previsto, in via generale e residuale, dall'ultimo comma dell'art. 92 R.D. 12/1941, e ciò al fine di escludere, in ordine al decorso del termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., la sospensione feriale prevista dall'art. 1 L. 742/1969. È ora il caso di soffermarsi su tale ultimo ed ulteriore aspetto preso in considerazione in queste brevi righe di commento. La possibilità per il Tribunale di escludere, per il tramite della c.d. “dichiarazione di urgenza”, la sospensione del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione durante il periodo feriale non può, in astratto, essere negata. Ciò che, a nostro avviso, merita di essere osservato è che: (i) ritenere che «il presupposto dell'urgenza, e del possibile pregiudizio ad essa sotteso, risult[i] pressoché in re ipsa nei procedimenti di pre-concordato» equivale, in buona sostanza, a consentire una generalizzata esclusione “giudiziale” della sospensione feriale del termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. che, a nostro avviso, non solo si pone in contrasto con la scelta di non escludere dalla sospensione feriale il decorso di detto termine, ma che, di più, finisce con il non tener conto dei (pur ampi) margini di discrezionalità che legge concede al Tribunale al momento della concessione del termine, ovvero della sua proroga (di talché – e così pare orientata la prassi di alcuni giudici di merito – della possibilità concessa al debitore di godere, per effetto della sospensione, di un termine “maggiore” di quello massimo previsto dalla legge si potrà ben tener conto, ad es., al momento in cui si tratti di dover delibare, verosimilmente con maggior rigore, un'istanza di proroga). Del resto, se ci si pone dal punto di vista degli effetti (potenzialmente negativi) che la pendenza di questo termine provoca sui diritti dei creditori, ci si avvede che si tratta, in realtà, di elemento obbiettivamente connaturato al procedimento di pre-concordato e generalmente ricorrente, di modo che, se solo (o anche) su di esso si volesse fondare un giudizio in ordine alla “urgenza” del procedimento medesimo, si dovrebbe allora spiegare perché non sia stato lo stesso legislatore a modulare diversamente, una volta per tutte, i configgenti interessi sin da subito e manifestamente in campo. Così come, d'altra parte, neppure, crediamo, possa risultare vincente, ai fini che qui interessano, l'idea che una ritardata trattazione possa recare pregiudizio allo stesso debitore posto che per questi una sollecita definizione del procedimento (mediante il deposito della proposta, del piano e della documentazione in un termine addirittura precedente a quello originariamente concesso o prorogato) non è affatto impedito dalla ritenuta sospensione feriale del termine. Correttamente, quindi, il Tribunale ritiene in conclusione di poter affermare – almeno in parte sconfessando, diciamo così, o comunque sensibilmente (e condivisibilmente) attenuando la assolutistica portata di un generale principio pur affermato in una precedente parte del proprio provvedimento – che «sembra potersi concludere che il Tribunale sia chiamato a valutare, caso per caso, l'entità del termine da fissare, ed eventualmente prorogare in presenza di giustificati motivi, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. Fall., tenendo conto anche dell'incidenza del periodo feriale, anche al fine di scongiurare eventuali profili di abuso nello strumento concordatario e perciò accedendo alla dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 92 O.G., laddove ciò si ravvisi necessario o anche semplicemente opportuno». Non sembra, peraltro, inutile segnalare che, ad es., una siffatta necessità, o anche semplice opportunità, potrà darsi proprio nei casi di presentazione di una domanda di concordato “in bianco” allorché sia già pendente una istanza volta ad ottenere la dichiarazione di fallimento del debitore proponente. Minimi riferimenti giurisprudenziali e bibliografici
Sulla applicabilità della sospensione feriale al termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. v., nella giurisprudenza di merito, Trib. Pescara, 7 maggio 2013, Trib. Trento, 18 giugno 2013; Trib. Roma, 20 giugno 2013, Trib. Catania, 15 luglio 2013; Trib. Roma, 4 luglio 2013, Trib. Roma 17 luglio 2013, Trib. Reggio Emilia, 5 agosto 2013. In senso contrario v., invece, la giurisprudenza del Tribunale di Milano e Trib. Monza 6 agosto 2013, Trib. Perugia, 29 luglio 2013. In dottrina per la espressa affermazione che il termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall. sia un termine processuale e, come tale, soggetto alla sospensione durante il periodo feriale v. G.B. Nardecchia, L'inammissibilità del concordato preventivo con riserva, in Fall., 2013, 961. Nella giurisprudenza di merito ritengono (pur implicitamente) che la pendenza di un'istanza di fallimento non comporti, ipso iure, l'esclusione della sospensione feriale (del decorso) del termine le citate pronuncia del Tribunale di Roma, nonché la anch'essa già citata pronuncia del Tribunale di Trento del 18 giugno 2013 per la quale, invero, un'evenienza siffatta giustifica, al più, la dichiarazione di urgenza ex art. 92 R.D. 12/1941 (in quel caso, peraltro, concessa contestualmente alla proroga del termine). Nell'articolata motivazione del citato provvedimento del Trib. Reggio Emilia, 5 agosto 2013, si rinviene, altresì, l'espressa presa di posizione in ordine alla ininfluenza della pendenza (originaria e, a maggior ragione, sopravvenuta) di un'istanza di fallimento sul decorso del termine ex art. 161, comma 6, l. fall. (termine, quindi, che anche in questi casi rimane sospeso durante il periodo feriale). In dottrina, con riferimento ai rapporti tra concordato con riserva e procedimento prefallimentare v. P. Vella, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo “con riserva”, in Fall., 2013, 89 e ss.; più in generale sul tema dei rapporti tra procedura prefallimentare e procedimento di ammissione al concordato v. l'approfondita indagine di I. Pagni, Del controllo del tribunale sulla proposta di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521 (e sui rapporti tra concordato e fallimento), in Corr. Giur., 2013, 641 e ss. |