Imprese in crisi e deroghe al diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d’azienda

24 Giugno 2013

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 47 l. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della l. 675/77 dalle altre ipotesi di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), di liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/99. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2112 c.c. a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Nel secondo caso è possibile derogare all'art. 2112 c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione
Massima

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 47 l. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della l. 675/77 dalle altre ipotesi di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), di liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al D.Lgs. 270/99. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2112 c.c. a condizione che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Nel secondo caso è possibile derogare all'art. 2112 c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell'occupazione.

Il caso

Due lavoratrici presentavano un ricorso dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società cessionaria dell'azienda presso cui erano occupate le due lavoratrici medesime. In particolare, la società datrice di lavoro, il cui intero organico era stato collocato in CIGS per crisi per cessazione aziendale, aveva sottoscritto un contratto d'affitto mediante il quale veniva affittata l'intera azienda con trasferimento alle dipendenze dell'affittuaria solo di parte dell'organico aziendale, con esclusione delle lavoratrici dipendenti collocate in mobilità e conseguentemente licenziate. In seguito alla stipula del contratto di affitto, l'affittante depositava richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologato. Infine, le parti stipulavano un contratto di cessione d'azienda che prevedeva il passaggio alla cessionaria del medesimo personale già coinvolto nel precedente affitto.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il Tribunale romano ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalle due lavoratrici ritenendo applicabile al caso di specie il comma 5 dell'art. 47 della legge 428/1990 che permette alle imprese sottoposte a procedura concorsuale di derogare alla disciplina dell'art. 2112 c.c. laddove le società e i sindacati abbiano raggiunto un accordo sul mantenimento anche parziale dell'occupazione. Al fine di giungere a tale conclusione ed all'applicazione della suddetta disposizione di legge, il Tribunale interpellato ha analizzato approfonditamente la normativa applicabile in materia di trasferimento d'azienda e tutela dei lavoratori concentrandosi, in particolare, sull'attuale formulazione dei commi 4-bis e 5 dell'articolo 47 l. 428/1990, così come risultanti dalle modifiche legislative intervenute a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009 nel caso C-561/07. Nello specifico, la Corte romana ha richiamato il comma 4-bis l. 428/1990 secondo il quale, in caso di grave crisi aziendale, le parti possono stipulare un accordo con il sindacato nel quale vengono definiti limiti di applicazione dell'art. 2112 c.c. a condizione che sia previsto il mantenimento almeno parziale dei livelli occupazionali, nonché il comma 5 l. 428/1990 che regola l'ipotesi di trasferimento d'azienda intervenuto nell'ambito di procedure concorsuali (in particolare quelle aventi finalità liquidatoria) e stabilisce che le parti possono derogare all'art. 2112 c.c. qualora abbiano stipulato un accordo per il mantenimento anche parziale dell'occupazione. Nel caso di specie, in ragione dell'ammissione della cedente alla procedura di concordato preventivo e della stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali nel quale era previsto il passaggio di 21 dipendenti, su un totale di 60, la Corte ha ritenuto applicabile il 5° comma della citata legge e ammissibile la deroga all'art. 2112 c.c.. Pertanto, è stato ritenuto legittimo il mancato trasferimento delle due lavoratrici presso l'azienda cessionaria.

Osservazioni

La decisione del Tribunale di Roma appare in linea con il dettato normativo nonché con la giurisprudenza comunitaria in materia di trasferimento di aziende sottoposte ad una procedura concorsuale quale il concordato preventivo con cessione dei beni.
Come già rilevato, il punto centrale della decisione commentata consiste nell'analisi dei diversi presupposti applicativi dei commi 4-bis e 5 dell'art. 47 legge 428/1990 nonché delle diverse conseguenze derivanti dalla applicazione di tali disposizioni.
Al riguardo risulta utile l'analisi della sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009 nel caso C-561/07 nella quale la Corte ha confermato il contrasto tra la normativa italiana sino a quel momento in vigore in materia di trasferimento di aziende in crisi e deroghe all'art. 2112 c.c.. In particolare, la Corte europea ha stabilito che la normativa italiana si poneva in contrasto con gli articoli 3 e 4 della Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o stabilimenti, laddove prevedeva che le parti potessero derogare alla disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. nel caso di accertamento della crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, 5 comma, lett. c) della legge 12 agosto 1977, n.675.
La Corte ha affermato che le deroghe all'applicazione delle tutele stabilite dalla direttiva in favore dei lavoratori coinvolti in un trasferimento d'azienda potevano essere previste unicamente nei casi indicati dalla direttiva stessa, vale a dire nelle ipotesi di apertura di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente e che si svolgono sotto il controllo dell'autorità pubblica competente.
Coerentemente con tale impostazione, la Corte ha dichiarato che l'accertamento dello stato di crisi non è diretto alla liquidazione dei beni, ma mira a favorire la prosecuzione dell'attività e non implica alcun controllo da parte di un'autorità pubblica e, pertanto, non può giustificare la deroga alle tutele previste dalla direttiva 2001/23/CE in capo ai lavoratori coinvolti nel trasferimento.
Secondo la Corte europea, l'accertamento dello stato di crisi aziendale può unicamente consentire una modifica delle condizioni di lavoro per salvaguardare le opportunità occupazionali e garantire la sopravvivenza dell'impresa ai sensi dell'art. 5, n. 3 della direttiva 2001/23/CE il quale articolo “presuppone che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo” ma non può comportare una disapplicazione delle tutele previste dalla direttiva medesima in favore dei lavoratori.
A seguito ed in conseguenza della pronuncia della Corte di Giustizia, è stato modificato l'art. 47 l. 428/1990 mediante l'inserimento del comma 4-bis, che ha previsto la possibilità per le parti di procedere all'applicazione dell'art. 2112 c.c. nei limiti di quanto previsto nell'accordo sindacale, e con la modifica del comma 5, mediante la cancellazione del riferimento all'accertamento della crisi aziendale quale situazione nella quale potrebbe intervenire la deroga all'art. 2112 c.c..
Sostanzialmente, mentre in caso di applicabilità del comma 4-bis, le parti potranno solamente stabilire limiti all'applicazione dell'art. 2112 c.c, nel caso di applicabilità del comma 5, si potrà verificare una deroga allo stesso art. 2112 c.c.
Nel caso di specie, tenendo conto dell'intervento di (i) una procedura concorsuale quale il concordato preventivo e di (ii) un accordo sindacale con il quale era previsto il mantenimento, almeno parziale, dell'occupazione, è evidente l'applicabilità del comma 5 dell'art. 47 l. 428/1990 e, di conseguenza, la legittimità dell'esclusione del diritto al passaggio presso l'affittuaria delle due lavoratrici ricorrenti.
Quale nota a margine del presente commento, si ritiene che permangano dubbi di compatibilità tra la normativa italiana e la normativa europea anche a seguito delle modifiche illustrate in precedenza. Si attende, pertanto, un auspicabile rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia al fine di verificare tale compatibilità.

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