Preoncordato: deposito del verbale notarile e delle autorizzazioni ex art. 182-quinquies e obblighi informativi

13 Giugno 2013

La necessaria produzione del verbale notarile previsto dall'art. 152, comma 3, l. fall. va riferita non già alla domanda, ma alla proposta ed alle condizioni del concordato e quindi va, in ogni caso, effettuata al momento in cui la proposta stessa verrà depositata.
Massima

La necessaria produzione del verbale notarile previsto dall'art. 152, comma 3, l. fall. va riferita non già alla domanda, ma alla proposta ed alle condizioni del concordato e quindi va, in ogni caso, effettuata al momento in cui la proposta stessa verrà depositata.

Ai fini dell'autorizzazione a contrarre finanziamenti ai sensi dell'art. 182-quinquies, comma 1, l. fall. è necessario precisare esattamente l'ammontare del finanziamento e l'istituto di credito erogante. Mentre, per ottenere l'autorizzazione del tribunale a pagare taluni crediti anteriori alla domanda di concordato (comma 4), è necessario che il professionista attestatore documenti che i creditori che si intende pagare stanno continuando a rifornire la società e sono realmente essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa; ma anche che precisi in quale percentuale tali crediti verranno immediatamente pagati e se si tratti soltanto di crediti chirografari o anche di crediti privilegiati di professionisti.

Il caso

Il Tribunale di Lecce, pronunciandosi su una domanda di concordato preventivo con richiesta di termine ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. (ed, evidentemente, anche con richiesta di autorizzazioni ex art. 182-quinquies l. fall.), dopo aver affrontato alcuni aspetti del nuovo istituto del concordato con riserva, ha concesso al debitore il termine per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma. Non ha, invece, concesso autorizzazioni né disposto gli obblighi informativi periodici che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato.

Le questioni giuridiche e le possibili soluzioni

In primo luogo, il Tribunale leccese afferma che, “ai sensi dell'art. 152, comma 3, l. fall., la necessaria produzione del verbale redatto da notaio avente ad oggetto la decisione assembleare o la delibera dell'organo amministrativo di cui al secondo comma va riferita non già alla domanda, ma alla proposta ed alle condizioni del concordato, e quindi, va in ogni caso effettuata al momento in cui la proposta stessa verrà depositata”.
Tra gli interpreti si sono da subito manifestate diversità di interpretazioni sul combinato disposto degli artt. 152 e 161 l. fall. in riferimento al nuovo istituto del “pre-concordato”.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che “il ricorso per concordato preventivo, soprattutto se con riserva, debba sempre essere accompagnato dalla delibera dell'organo amministrativo della società di capitali, recepita in un verbale notarile […]” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia in ilcaso.it).
Nella indicata direzione pure il Tribunale di Modena (v. decr. 28/30 novembre 2012, in ilcaso.it).
Quest'ultimo, pronunciandosi su un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, dopo aver rilevato che non era stato depositato il verbale redatto da notaio attestante l'avvenuta deliberazione della domanda di concordato ex art. 152, comma 3, l. fall., ha assegnato alla società ricorrente un termine per il deposito della documentazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 152 l. fall.
Il Tribunale di Modena, sul punto, ha ritenuto che tale adempimento sia necessario anche per la presentazione della domanda di concordato con riserva in quanto il quarto comma dell'art. 161 l.fall. prevede la necessità dell'approvazione e della sottoscrizione a norma dell'art. 152 della domanda presentata dalle società e non rileva che tale ultima disposizione contempli l'approvazione "della proposta e delle condizioni del concordato" e non della domanda; deve invero tenersi presente che la terminologia adottata dall'art. 152 non tiene conto della precisazione introdotta con il D.L. n. 83/2012” (che ha distinto domanda, proposta e piano).
Si rimanda ai due provvedimenti richiamati per le (ulteriori) argomentazioni al riguardo.
Della stessa opinione del Tribunale di Lecce è - invece - il Tribunale di Milano (Interpretazione delle norme di carattere concorsuale contenute nel Decreto Sviluppo. Prassi da adottare. Ulteriori precisazioni rispetto al protocollo deliberato nel plenum di settembre 2012 - Tribunale di Milano - Sez. II - Verbale del Plenum del 18.10.2012, che fa seguito a quello del 20.09.2012, entrambi in IlFallimentarista).
Nelle “linee guida”, il tribunale meneghino ritiene che “i verbali previsti dall'art. 152 l. fall. […] possono essere prodotti insieme alla proposta, quando essa verrà presentata (arg. letterale ex art. 152 l. fall.)”.
Aggiunge che tale comportamento è anche quello preferibile per evitare che sorgano poi contestazioni sull'ampiezza dell'oggetto della delibera che, se anteriore alla presentazione della proposta (che il ricorrente si riserva appunto di presentare successivamente), potrebbe essere o troppo generica, o comunque non adeguatamente motivata sul tipo di proposta che si va ad autorizzare”.
A fronte di un quadro così delineato, credo che - all'atto pratico - la soluzione più semplice (e certamente meno rischiosa, soprattutto laddove la mancata produzione del verbale notarile fosse ritenuta motivo di inammissibilità non sanabile del ricorso, come pure ipotizzato) potrebbe essere quella di allegare fin dal ricorso “con riserva” il verbale redatto da notaio avente ad oggetto la decisione assembleare o la delibera dell'organo amministrativo.
In tal modo il notaio avrà già controllato - quantomeno - che la decisione sia stata adottata dall'organo competente, così agevolando anche i compiti del tribunale.
Successivamente, definiti i termini della proposta e del piano (o della domanda ex art. 182-bis l.fall.), il debitore valuterà l'opportunità di adottare o meno una nuova decisione o deliberazione ad integrazione della precedente.
Più sarà chiaro per la società - ab initio - il percorso da seguire dopo la domanda “prenotativa”, meno alta sarà la probabilità di dover ricorrere ad una integrazione e nuova produzione del verbale notarile.
Nel decreto che ci occupa viene anche affrontato - seppur di passaggio - il tema delle autorizzazioni che il tribunale può concedere al debitore ai sensi del nuovo art. 182-quinquies, l. fall.
Sul punto il provvedimento non fornisce molte informazioni, anche se dobbiamo supporre che il debitore abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità (unica ipotesi in cui è possibile chiedere al tribunale l'autorizzazione a pagare crediti anteriori - comma 4).
Certo è che il Tribunale di Lecce, dopo aver indicato alcuni requisiti ritenuti necessari al fine di concedere le richieste autorizzazioni a contrarre finanziamenti (comma 1) ed a pagare crediti anteriori alla domanda di concordato (comma 4), non ha concesso alcuna autorizzazione.
Non mi soffermerò , in questa sede, sull'art. 182-quinquies. Trattasi di argomento che merita molto più spazio di quello qui a disposizione.
Mi limito a segnalare sull'argomento, oltre a quelli già citati, tre interessanti contributi apparsi sempre su IlFallimentarista: F. Lamanna, La problematica relazione tra pre-concordato e concordato con continuità aziendale alla luce delle speciali autorizzazioni del Tribunale; Roberto Bonsignore, Finanza interinale nel concordato con riserva, commento a Tribunale di Treviso - sez. II - 16 ottobre 2012, decr.; S. Ambrosini, I finanziamenti bancari alle imprese in crisi nei nuovi articoli 182-quater e 182-quinquies, l. fall.
Si veda anche un recentissimo decreto del Tribunale di Terni in data 14 gennaio 2013.
Due ulteriori considerazioni.
La prima.
Il Tribunale di Lecce ha concesso alla società ricorrente termine fino al 28.2.13 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione integrativa.
La scelta di individuare un giorno preciso (invece di un arco temporale: 60/120 gg.) entro il quale provvedere al deposito, scelta già suggerita e seguita dal Tribunale di Milano, è certamente condivisibile (anzi auspicabile) ed in grado di evitare possibili contestazioni sul rispetto o meno dei termini concessi.
La seconda.
Lo stesso tribunale - invece - non ha disposto gli obblighi informativi periodici che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato (come espressamente previsto dall' art. 161, comma 8, l. fall.).
Probabilmente il Tribunale di Lecce ha inteso seguire quella “corrente di pensiero” che trae spunto dalle linee guida del Tribunale di Milano nelle quali viene consigliato di imporre obblighi d'informativa periodica solo quando si tratti di concordati preventivi di grande rilievo o […] quando siano fatte richieste particolari […]. Negli altri casi è opportuno evitare di imporre tali obblighi per evitare un aggravio eccessivo di lavoro sulla Sezione […].
Sul punto, mi permetto di esprimere qualche perplessità.
A fronte di una lettera della norma abbastanza chiara, credo che sia più opportuno disporre sempre gli obblighi informativi (alla cui violazione son pur sempre collegati degli effetti), magari affidando ad un ausiliario nominato dal tribunale il ruolo di primo interlocutore del debitore (prassi che sta trovando sempre più adesioni da parte di molti tribunali), piuttosto che non provvedere sul punto.

Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Lecce in commento ha offerto alcuni interessanti spunti di riflessione sullo strumento - di recente introduzione, ma già molto utilizzato - del concordato preventivo con riserva. Si è cercato di analizzare alcuni aspetti del nuovo istituto e, al contempo, di offrire riferimenti autorevoli per approfondirne altri.
La diversità di vedute finora emersa e l'ampio dibattito già sviluppatosi sull'argomento non possono che fornire utili strumenti di riflessione per gli operatori che quotidianamente si confrontano con la materia.

Minimi riferimenti giurisprudenziali, bibliografici e normativi

Si rimanda ai provvedimenti ed ai contributi già compiutamente indicati in commento.
Inoltre, sulla ritenuta legittimità della adozione di un'unica decisione di approvazione di più domande di concordato tra loro alternative e sul contenuto della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato ai fini della sua iscrivibilità nel registro imprese, si rinvia ad una interessante pubblicazione dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari - Decisione della società di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato, in Notaitriveneto.it.

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