Preconcordato e criteri per autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione

09 Maggio 2013

Il Tribunale può concedere l'autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., consistente nel caso di specie nella stipula di un contratto definitivo di compravendita immobiliare in esecuzione di un preliminare, quando la valutazione circa la sua utilità per il ceto creditorio possa prescindere dalla conoscenza da parte dell'organo giudicante del piano e della continuità o meno dell'impresa (trattandosi di immobile non strategico) e sempre che l'atto abbia carattere di urgenza (in quanto la prospettata risoluzione del contratto potrebbe arrecare un danno pari alle penalità conseguentemente applicate e determinare un contenzioso con perdita della somma già versata dal terzo a titolo di acconto) e il contratto preliminare, essendo stato stipulato più di un anno prima della domanda di pre-concordato, non possa essere considerato volto ad eludere le procedure competitive di cui all'art. 182 l. fall.
Massima

Il Tribunale può concedere l'autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall., consistente nel caso di specie nella stipula di un contratto definitivo di compravendita immobiliare in esecuzione di un preliminare, quando la valutazione circa la sua utilità per il ceto creditorio possa prescindere dalla conoscenza da parte dell'organo giudicante del piano e della continuità o meno dell'impresa (trattandosi di immobile non strategico) e sempre che l'atto abbia carattere di urgenza (in quanto la prospettata risoluzione del contratto potrebbe arrecare un danno pari alle penalità conseguentemente applicate e determinare un contenzioso con perdita della somma già versata dal terzo a titolo di acconto) e il contratto preliminare, essendo stato stipulato più di un anno prima della domanda di pre-concordato, non possa essere considerato volto ad eludere le procedure competitive di cui all'art. 182 l. fall.

Il caso

In forza di quanto disposto dall'art. 161, comma 7, l. lall. e dei poteri autorizzativi attribuiti al Tribunale relativamente agli atti urgenti di gestione straordinaria dell'impresa successivamente al deposito di ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e fino all'emissione del decreto di cui all'art. 163 l. fall., su istanza della società ricorrente, reiterata ed integrata rispetto ad una precedente richiesta non accolta, il Tribunale di Torino emetteva decreto di autorizzazione alla vendita di un immobile in esecuzione dell'obbligo assunto in precedenza con un preliminare dalla società con un soggetto terzo, previa corresponsione del prezzo di riscatto alla società di leasing che aveva concesso l'immobile stesso alla ricorrente in locazione finanziaria.
La società di leasing, in particolare, aveva comunicato formale messa in mora della società utilizzatrice, dichiarando che, in caso di mancato versamento dei canoni, avrebbe provveduto all'immediata risoluzione del contratto. A sua volta il promissario acquirente aveva sollecitato la ricorrente all'adempimento del preliminare di vendita.
All'istanza di autorizzazione veniva allegata consulenza tecnica di stima dell'immobile.

La decisione e l'orientamento prevalente

Il Tribunale di Torino ha optato per l'accoglimento della richiesta sul presupposto dell'urgenza dell'atto e, comunque, del mancato pregiudizio arrecabile dallo stesso alle ragioni del ceto creditorio, trattandosi di operazione volta ad evitare un danno alla massa dei creditori, determinato dalle conseguenze derivanti dalla risoluzione del leasing e dal mancato adempimento nei confronti del promissario acquirente.
Il Tribunale ha ritenuto :
- che, poichè l'operazione per cui si chiedeva l'autorizzazione aveva ad oggetto un immobile non strategico per l'impresa, la valutazione circa l'utilità del bene per il ceto creditorio poteva prescindere dalla conoscenza da parte dell'organo giudicante del piano e della continuità o meno dell'impresa;
- che gli atti prospettati presentavano carattere di urgenza giacchè la prospettata risoluzione del contratto di leasing avrebbe arrecato un danno pari alle penalità conseguentemente applicate e la mancata stipulazione del contratto definitivo in esecuzione del preliminare sarebbe scaturito in un contenzioso con perdita della somma già versata dal terzo a titolo di acconto;
- che la giurisprudenza conforme considera la stipulazione dell'atto finale di compravendita come atto dovuto e la procedura di concordato preventivo comporta la conservazione degli atti validamente stipulati;
- che il contratto preliminare, essendo stato stipulato più di un anno prima della domanda di pre-concordato, non poteva essere considerato volto ad eludere le procedure competitive di cui all'art. 182 l. fall.
A fondamento di tale decisione si adduce:
- che, considerata la ratio del pre-concordato, di tutela e salvaguardia del patrimonio nella fase anteriore alla presentazione del piano e della proposta, il Tribunale può autorizzare solo atti di straordinaria amministrazione che risultino di carattere eccezionale ed urgente;
- che l'atto risulta urgente ove sia tale da determinare, in caso di non immediata realizzazione, un danno o una mancata utilità per i creditori;
- che la valutazione può compiersi solo se possa prescindersi dalle decisioni assunte dalla società proponente in merito allo strumento da adottare nel termine di cui all'art. 161, comma 6, l. fall.
La decisione presenta sicuramente elementi di novità e costituisce un'evoluzione ed integrazione dell'interpretazione resa in modo pressochè univoco dalla dottrina e giurisprudenza sul comma 7 dell'art. 161 l. fall. relativamente alle ipotesi in cui il Tribunale possa emettere un provvedimento di accoglimento di una richiesta di compimento di un atto di straordinaria amministrazione da parte della società che abbia presentato una richiesta di concordato con riserva.
è stato infatti pronosticato dai primi commentatori che il debitore avrebbe potuto ottenere le autorizzazioni solo in presenza di una domanda avente un contenuto “diffuso”, richiedendosi di fornire al Tribunale le informazioni necessarie alla valutazione dell'urgenza e dell'utilità degli atti oggetto di richiesta.
Sulla scorta di tali principi, ad esempio, da un lato (Trib. Mantova, 27 settembre 2012), è stata negata l'autorizzazione alla sospensione di contratti di locazione finanziaria pendenti attesa l'impossibilità, a fronte della sola domanda senza indicazione del tipo di proponendo concordato e senza rappresentazione dell'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società, di decidere sulla coerenza della richiesta con la procedura concordataria; mentre, dall'altro lato (Trib. Monza, 16 gennaio 2013), pur ribadendosi come la richiesta di scioglimento o sospensione contenuta nella domanda di concordato in bianco vada accompagnata da una disclosure da parte del debitore circa la tipologia di concordato che intenderà perseguire, se liquidatorio o in continuità, al fine di consentire al Tribunale il vaglio della sussistenza dei presupposti per l'assunzione della decisione, è stata concessa la richiesta sospensione all'esito della valutazione circa il tenore del ricorso, alla cui stregua la debitrice sembrava orientata alla continuità, e circa i chiarimenti dati dalla proponente sulla convenienza della decisione volta ad evitare un aggravamento del passivo.

Osservazioni

La decisione torinese può considerarsi rispettosa della ratio della norma e coerente con le motivazioni poste a fondamento delle stesse decisioni di reiezione di richieste di autorizzazione al compimento di atti straordinari in caso di pre-concordato senza presentazione di indicazioni sul piano.
Va, infatti, segnalato che gli atti da autorizzare erano effettivamente di straordinaria amministrazione, avendo ad oggetto un'“attività non caratteristica dell'impresa” (sul punto, a contrario: Trib. Modena 14 novembre 2012), essendo invece atti di ordinaria amministrazione non necessitanti di autorizzazione quelli attinenti alla ordinaria gestione caratteristica aziendale (Trib. Modena 14 settembre 2012).
Merita in argomento segnalare che altro Tribunale (Trib. Terni, 12 ottobre 2012) ha specificato come sulla distinzione fra atti di ordinaria amministrazione ed atti urgenti di straordinaria amministrazione possa richiamarsi uno specifico precedente di legittimità maturato ante riforma sull'analoga questione di cui all'art. 167 l. fall., secondo cui il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende “dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la riduzione ovvero lo grava di veicoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi” (Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291; v. anche Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2013, secondo il quale ai fini della suddetta distinzione parimenti può essere richiamata altra pronuncia della Corte Suprema - Cass. 15 maggio 2003 n. 7546 -, secondo cui vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio, che abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto, ma soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo e che comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto, ritenendosi di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche).
Se risulta poi incontestabile che nell'ipotesi in cui il debitore si rivolga al Giudice per ottenere un'autorizzazione di tal genere debba fornire tutte le informative coerenti con il tipo di provvedimento richiesto, è altrettanto innegabile che in alcuni casi - come nello specifico - la eccezionalità, urgenza ed opportunità dell'operazione non si ricava necessariamente dal piano, bensì da una chiara informativa dell'imprenditore circa il beneficio che l'operazione in sé può apportare all'azienda ed al ceto creditorio in generale, evitando un inutile aggravamento del dissesto finanziario-patrimoniale della proponente.
A tal proposito, a fronte delle argomentazioni validamente proposte dalla pronuncia in commento, merita sottolineare come tale provvedimento non contrasti con l'orientamento restrittivo assunto dai Tribunali secondo il quale il concordato completamente in bianco sia incompatibile con qualsivoglia tipo di autorizzazione a compiere atti che esulino l'ordinaria amministrazione, ma si coordini ed integri con lo stesso.
Infatti, come rilevato da autorevole dottrina, il concordato iniziato con domanda ex art. 161, comma 6, l. fall. potrebbe considerarsi una sorta di fattispecie a formazione progressiva in cui l'imprenditore inizia con il deposito di domanda che consente il beneficio della moratoria ed in seguito integra progressivamente le informazioni in corrispondenza delle richieste di autorizzazione da porre al Tribunale, modulate pertanto secondo il tipo di autorizzazione da ottenere ovvero tali da consentire all'organo decidente un'approfondita valutazione della richiesta al di là di ogni parametro prestabilito, ma adottando l'informativa necessaria per valutare i benefici e concentrando l'attenzione sulle conseguenze dell'atto (e del mancato atto) nei confronti dei creditori.

Minimi riferimenti bibliografici

Sulla tematica oggetto della decisione torinese si vedano per la giurisprudenza: Trib. Mantova 27 settembre 2012. Cit.; Trib. Monza 16 gennaio 2013, cit.; Trib. Modena 14 novembre 2012, cit.; Trib. Modena 14 settembre 2012, cit.; Trib. Pinerolo 9 gennaio 2013, cit.; Trib. Terni 12 ottobre 2012, cit., precedenti tutti consultabili su il sito Ilcaso.it; nonché Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291, cit., e Cass. 15 maggio 2003, n. 7546, cit.

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