L’ente ecclesiastico quale imprenditore commerciale ed assoggettabilità alle procedure concorsuali
26 Settembre 2013
Massima
E' assoggettabile alle norme sulle procedure concorsuali l'ente ecclesiastico che esercita attività commerciale organizzata in forma di impresa sul territorio italiano. Il caso
Con sentenza del 30 maggio 2013 il Tribunale di Roma ha dichiarato l'insolvenza della “Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione” (“Provincia Italiana”), che ha, tra le Opere (strutture) ospedaliere, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) ed il San Carlo di Nancy. Le questioni giuridiche e la soluzione
Il tema principale, oggetto della predetta sentenza, verte sulla possibilità per un ente ecclesiastico di esercitare attività commerciale organizzata in forma di impresa (sanitaria) e, quindi, sulla sua assoggettabile alle norme sulle procedure concorsuali. Osservazioni
Questa soluzione potrà determinare qualche difficoltà nell'applicazione pratica, non essendovi, in tal caso, un vero e proprio patrimonio “di destinazione”, così come oggi riconosciuto anche per le società commerciali (artt. 2447-bis e ss. c.c.). Nel caso della “Provincia italiana”, il patrimonio, più che figurare “destinato” (ad un determinato affare), viene più empiricamente “riferito” all'attività (se religiosa o di culto o imprenditoriale). Onde dovrà essere attentamente valutato, nella liquidazione dei beni dell'ente, quali beni possono essere più direttamente collegati alla attività primaria dell'ente (che è quella religiosa) e quali no. La nozione “di attività” (religiosa o diversa da essa), cui ha riguardo l'art. 7 del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa (ratificato dalla L. n.121/1985), potrebbe non essere un criterio del tutto esaustivo, ove non integrato con altri criteri, come quello della particolare connotazione che può rivestire la stessa attività (imprenditoriale) svolta dall'ente (ad es. di prevalente assistenza di pazienti economicamente bisognosi) o dalla sua dimensione (se proporzionalmente minima) rispetto alla struttura dell'ente stesso (in quanto ecclesiastico). La “destinazione” dunque, se non introdotta formalmente da atti a ciò diretti, può diventare rilevante in via di fatto, in quanto strumentale “all'attività”. Le conclusioni
Ove l'ente ecclesiastico assuma la veste di imprenditore, l'ente dovrà essere assoggettato alle norme sulle procedure concorsuali, inclusa quindi quella fallimentare e dell'amministrazione straordinaria. Del resto, la diversità ontologica tra ente pubblico, non fallibile, ed ente ecclesiastico impedisce la possibilità di una assimilazione, per la via di interpretazione estensiva, del secondo (ente) al primo. L'art. 1, l. fall., sottopone l'imprenditore insolvente, id est l'ente ecclesiastico, alla regola generale del fallimento. Ciò vale anche per la procedura di amministrazione straordinaria, cui è stata sottoposta, nel caso di specie, la “Provincia Italiana” (v. artt. 1 e 4, L. n.39/2004, c.d. Legge Marzano, laddove si parla però di impresa, non di imprenditore). |