Dichiarazione di fallimento: notifica e presupposti

La Redazione
10 Gennaio 2014

In base al tenore letterale dell'art. 145 c.p.c., che parla di “persona addetta alla sede”, ai fini della validità della notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario è sufficiente che il soggetto sia collegato con la società a cui occorre notificare l'atto, non essendo richiesto che il soggetto sia un lavoratore subordinato presso la stessa.

In base al tenore letterale dell'art. 145 c.p.c., che parla di “persona addetta alla sede”, ai fini della validità della notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario è sufficiente che il soggetto sia collegato con la società a cui occorre notificare l'atto, non essendo richiesto che il soggetto sia un lavoratore subordinato presso la stessa.

Se la parte su cui incombe l'onere di provare l'assenza dei requisiti dimensionali e soggettivi richiesti dall'art. 1 l. fall. non vi assolve, non è necessaria alcun tipo di discussione sul punto.

Il termine annuale di cui all'art. 147 l. fall. decorre dal giorno in cui il socio ha osservato le formalità idonee a rendere noto ai terzi il suo recesso. Tali formalità si considerano espletate esclusivamente attraverso la pubblicità nel Registro delle Imprese, pertanto un diverso modus procedendi non potrà essere considerato come idoneo ad identificare il momento iniziale dal quale trascorre il termine annuale di cui all'art. 147 l. fall.

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