Scioglimento di contratti pendenti nel concordato preventivo con riserva

La Redazione
10 Gennaio 2014

L'art. 169-bis l. fall., che prevede la possibilità per il debitore di richiedere la sospensione o lo scioglimento, per non più di 120 giorni, dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo, è applicabile anche in ipotesi di concordato con riserva.

L'art. 169-bis l. fall., che prevede la possibilità per il debitore di richiedere la sospensione o lo scioglimento, per non più di 120 giorni, dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso di concordato preventivo, è applicabile anche in ipotesi di concordato con riserva.

La nozione di contratto pendente, rilevante ex art. 169-bis l. fall., è diversa e più ampia rispetto a quella di cui all'art. 72 l. fall., in tema di fallimento (“contratto ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti”): la formula utilizzata dall'art. 169-bis l. fall, infatti, ricomprende anche quei contratti in cui la prestazione è ormai unilaterale ma pendente e non esaurita: restano esclusi dal perimetro della norma solo quei contratti il cui rapporto non prevede alcuna esecuzione che non sia il pagamento da parte del debitore concordatario di un debito scaduto. (Nella fattispecie, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'esecuzione, da parte di una banca, del mandato irrevocabile all'incasso non ancora eseguito rientra nel concetto di contratto pendente rilevante ai sensi dell'art. 169-bis l. fall.).

Il decreto che autorizza lo scioglimento di contratti pendenti nel concordato preventivo, ex art. 169-bis l. fall., pur avendo natura ordinatoria è reclamabile, anche quando pronunciato dal Giudice delegato dopo l'apertura della procedura, ai sensi dell'art. 164 l. fall., atteso il carattere generale di quest'ultima norma.

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