Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nel concordato e pagamento di debiti pregressi verso subappaltatori

La Redazione
10 Gennaio 2014

Dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento di debiti pregressi nei confronti dei subappaltatori può essere autorizzato solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 182-quinquies, comma 4, l.fall.

Dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, il pagamento di debiti pregressi nei confronti dei subappaltatori può essere autorizzato solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 182-quinquies, comma 4, l.fall.
La norma di cui all'art. 168 l. fall. è prevalente rispetto a quella, generale, di cui all'art. 118 Codice degli Appalti, in considerazione del prevalente principio concorsuale della par condicio creditorum.

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