Concordato: il credito del professionista attestatore non è prededucibile in caso di valutazione negativa sulla fattibilità del piano

La Redazione
13 Gennaio 2014

Il presupposto della prededucibilità del credito del professionista risiede nella funzionalità della prestazione alle procedure concorsuali, da intendersi come utilità rispetto alla prospettiva della presentazione di una domanda di concordato preventivo o, nel caso di successivo fallimento, come concreta utilità ai fini dell'apertura della procedura fallimentare. La relazione attestatrice, ex art. 161 l. fall., che esprima una valutazione negativa sulla fattibilità del piano concordatario non è funzionale né alla procedura concordataria né a quella fallimentare, di conseguenza il credito professionale non può essere ammesso in prededuzione ex art. 111 l. fall.

Il presupposto della prededucibilità del credito del professionista risiede nella funzionalità della prestazione alle procedure concorsuali, da intendersi come utilità rispetto alla prospettiva della presentazione di una domanda di concordato preventivo o, nel caso di successivo fallimento, come concreta utilità ai fini dell'apertura della procedura fallimentare. La relazione attestatrice, ex art. 161 l. fall., che esprima una valutazione negativa sulla fattibilità del piano concordatario non è funzionale né alla procedura concordataria né a quella fallimentare, di conseguenza il credito professionale non può essere ammesso in prededuzione ex art. 111 l. fall.

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